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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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NAZIONALE

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), (G.U. n. 302 del 29.12.2005, supplemento ordinario n. 211/L)
Si indicano alcune delle principali misure adottate nella legge finanziaria 2006, approvata in via definitiva dall’Assemblea del Senato nella seduta del 15 dicembre 2005 (ripubblicata corredata delle relative note nel supplemento ordinario n. 9 del 13.01.2006). Ambiente. Nell’ambito del Fondo per esigenze di tutela ambientale è programmato lo stanziamento 100 milioni di euro per l’attuazione del protocollo di Kyoto; sono inoltre previsti incentivi alla ricerca e alla produzione di biocombustibili. Fondo famiglia e solidarietà. Per ogni figlio nato o adottato nel 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000; il medesimo assegno è concesso per ogni figlio dal secondo in su nato o adottato nel 2006 (gli assegni possono essere riscossi presso l’ufficio postale di zona). Le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nidi sono detraibili per il 19% - fino a un tetto massimo di 632 euro annui per ogni figlio -. Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. A decorrere dal 2006 è costituito un apposito fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno subito un danno ingiusto non altrimenti risarcibile. Adozioni internazionali. Viene stabilito un finanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a favore del Fondo per il sostegno alle adozioni internazionali; per il coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro (per gli anni 2006,2007 e 2008). Imposte e bolli. Viene istituita un’addizionale del 25% alle imposte sul reddito per chi produce o distribuisce materiale pornografico o che induce alla violenza. Enti locali. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica sono previsti tagli ai finanziamenti agli enti locali. Servizio civile. E’ previsto un taglio ulteriore ai fondi destinati al servizio civile nazionale, che ammonta a complessivi 207.865.840 euro per circa 35 mila posti (dopo la riduzione da 224 a 218 milioni di euro già applicata con la programmazione triennale). Sanità. Nel settore sanitario vengono riconfermati gli oneri a carico delle regioni al fine di mantenere i livelli essenziali di assistenza e gli adempimenti necessari per l’utilizzo della tessera sanitaria. Tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari. Il Governatore della Banca d’Italia viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica (su proposta del Consiglio dei Ministri) e resta in carica sei anni, con un mandato rinnovabile una sola volta; per le operazioni di acquisizione e di concertazione societaria bancaria sono necessarie l’autorizzazione della Banca d’Italia e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Volontariato Il contribuente potrà destinare il cinque per mille dell’imposta sul reddito al sostegno delle organizzazioni non profit (oltre che al finanziamento della ricerca scientifica e dell’università, al finanziamento della ricerca sanitaria e alle attività sociali svolte dl comune di residenza del contribuente).
Circolare 22 dicembre 2005, n. 40/05, Patologie oncologiche – Periodo di comporto – Invalidità e situazioni di handicap grave – Decreto legislativo n. 276/2003, attuativo della legge Biagi e diritto al lavoro a tempo parziale (G.U. n. 10 del 13.01.2006)
Il provvedimento introduce alcuni interventi per tutelare i lavoratori afflitti da patologie oncologiche al fine di adeguare il periodo di comporto – periodo predeterminato durante il quale è giustificata la sospensione dell’obbligo di prestazione lavorativa e nel corso del quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore malato – e incentivare la flessibilità della prestazione lavorativa mediante il diritto a svolgere prestazioni di lavoro a tempo parziale per conciliare esigenze di cura e mantenimento del posto di lavoro – la quantificazione dell’orario ridotto e la scelta tra modalità orizzontali o verticali è decisa dalle parti; il rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà poi essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore quando lo stato di salute lo renderà possibile -. Si precisa che l’individuazione del periodo di comporto è individuato dalla contrattazione collettiva (in caso di malattia il datore di lavoro ha diritto di recedere il contratto solo una volta che sia decorso il periodo stabilito dalla legge e dalle norme corporative) e che durante il periodo di aspettativa non retribuita il lavoratore non ha diritto alla retribuzione ma il rapporto di lavoro si considera sospeso e può essere riattivato normalmente al termine del periodo. La circolare stabilisce inoltre che è prevista per il lavoratore affetto da tumore una ulteriore possibilità di astensione dal lavoro nel caso in cui sia riconosciuta una situazione di invalidità (da parte delle unità sanitarie locali mediante commissioni mediche): in caso di riconoscimento di handicap grave il lavoratore può godere di due ore al giorno di permesso retribuito o tre giornate mensili di permesso retribuito – lo steso diritto è concesso anche ad un familiare del malato (per assicurare la possibilità di assisterlo nelle cure).
DGR n. 1470 del 28 novembre 2005, Attuazione del protocollo d’intesa tra Regione Marche e Ministero della Giustizia in materia penitenziaria e post-penitenziaria – definizione dei criteri di ripartizione delle risorse per aree d’intervento (BUR n. 108 del 7.12.05)
Il provvedimento definisce i criteri di ripartizione della somma complessiva di euro 43.899,00 per interventi in materia penitenziaria e post - penitenziaria; le risorse finanziarie disponibili sono ripartite tra gli Ambiti Territoriali ove sono presenti Case Circondariali o Case di Reclusione: il 70 % per la popolazione detenuta al 30/06/05 e il 30 % per la popolazione complessiva al 31/12/03. La delibera stabilisce che i progetti (realizzati con la collaborazione e l’integrazione di Enti Locali, dell’Amministrazione Penitenziaria e del Terzo Settore) devono essere finalizzati alla promozione, al sostegno o alla continuità di progetti o iniziative nelle seguenti aree d’intervento: - esecuzione penale esterna, - interventi specifici per detenuti stranieri, - attività trattamentali culturali, - interventi a favore dei minorenni, - formazione professionale e lavoro, - rapporti con il mondo esterno, con particolare riferimento alla creazione o al potenziamento di Comitati Carcere – Territorio.
Delibera amministrativa n. 6 del 15 novembre 2005, Criteri di ripartizione dei progetti speciali di competenza regionale. Fondo sanitario anni 2004 e 2005 spesa di parte corrente (BUR n. 106 del 1.12.2005)
La delibera stabilisce i criteri di ripartizione del fondo sanitario regionale (anni 2004 e 2005) per i progetti speciali di competenza regionale; per l’anno 2004 viene confermata la spesa complessiva di euro 11.362.052,00, mentre per l’anno 2005 è previsto un onere complessivo di euro 10.500.000,00. Il provvedimento indica per ciascun progetto – nell’allegato - la valenza temporale e l’importo con il limite massimo di spesa da assegnare, impegnare e pagare. Questi alcuni dei progetti speciali finanziati: - attività ispettive, - interventi didattici e spese di gestione delle aziende ospedaliere, delle zone territoriali e dell’INRCA di Ancona, - borse di studio delle scuole di specializzazione post – laurea, - corsi per operatori socio – sanitari, - interventi straordinari di alta specializzazione a favore dei cittadini extracomunitari appartenenti a famigli economicamente svantaggiate, - potenziamento delle attività di prelievo o di trapianto di organi e tessuti, - progetto regionale di educazione terapeutica per bambini ed adolescenti, - acquisto e fornitura di ricettari unici e standardizzati, - progetto di vita per soggetti autistici, - sistema informativo regionale per la riduzione degli infortuni domestici, sul lavoro e malattie professionali, - piano degli interventi per il monitoraggio della spesa farmaceutica, - assistenza integrata a soggetti affetti da malattie rare o con particolari condizioni morbose ad elevato impatto socio sanitario.
DGR n. 1383 del 14 novembre 2005, Attuazione DGR n. 1711 del 25/09/02 – Definizione dei criteri di ripartizione dei contributi destinati a garantire la continuità dei servizi di rilievo regionale in materia di dipendenze patologiche – 2° semestre 2005 (BUR n. 107 del 05.12.05)
La delibera stabilisce i criteri di ripartizione della somma complessiva di € 643.500,00 a favore dei contributi destinati a garantire, nel secondo semestre 2005, la continuità dei servizi di rilievo regionale in materia di dipendenze patologiche. Il finanziamento complessivo viene così diviso: - fino a 240.000,00 € per servizi semiresidenziali (Centri Diurni), - fino a 220.000,00 € per servizi residenziali per specifiche tipologie di utenza, e servizio telefonico di counselling (n° verde regionale sulle droghe), - fino a 183.500,00 € per servizi di strada che prevedono l’impiego di operatori di strada o unità mobili (- fino a 75.000,00 per servizi o interventi di natura socio - sanitaria con funzione di promozione della salute, informazione, riduzione della domanda ed intercettazione del disagio, rivolti a giovani e adulti e fino a 108.500,00 per servizi o interventi sanitari ad alta integrazione sociale finalizzati alla riduzione del danno rivolti a consumatori di sostanze psico – attive).
DPCM 3 novembre 2005, Incremento del contingente fissato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2005, con riferimento ai volontari da impiegare in Italia in attività di servizio civile nazionale (G.U. n. 301 del 28.12.2005)
Con questo provvedimento il Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito l’aumento di 3.100 unità del contingente dei volontari da impiegare in Italia in attività di servizio civile per l’anno 2005 e la riduzione di 100 unità del contingente di volontari da impiegare all’estero. Si precisa che tale disposizione è stata stabilita al fine di impegnare le risorse stanziate; lo slittamento nel piano di partenze del contingente dei volontari ammessi a prestare servizio nel 2005 ha determinato, infatti, un’economia di spesa in conseguenza del minor periodo di servizio civile prestato e un’ulteriore economia è derivata dal minor numero di progetti presentati (e quindi di volontari impiegati) per il servizio civile all’estero rispetto a quanto programmato all’inizio del 2005.
DPR 19 settembre 2005, n. 237, Regolamento di attuazione dell’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone (G.U. n. 270 del 19.11.2005)
Il provvedimento presenta il programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale (riduzione o mantenimento in schiavitù / servitù e tratta di persone) per la realizzazione di interventi rivolti specificamente ad assicurare, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico. I progetti, realizzati dalle regioni, dagli enti locali o dai soggetti privati con questi convenzionati, devono prevedere: la fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture ad indirizzo segreto, la disponibilità per le vittime di servizi socio – sanitari di pronto intervento, convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza e integrazione sociale e in programmi di rientro volontario. I progetti devono essere presentati alla Commissione entro termini e con modalità che verranno resi note, per poi essere valutati (entro trenta giorni) dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il decreto precisa infine che il programma di assistenza è finanziato per una quota pari all’ottanta per cento con un contributo dello Stato (per una somma complessiva di euro 2,5 milioni per l’anno 2005) e per il restante venti per cento con un contributo della regione o dell’ente locale.
Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento, a norma dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (G.U. n. 257 del 04.11.2005)
Il decreto definisce il percorso di formazione iniziale e permanente dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo del sistema educativo (di istruzione e formazione) al fine dell’accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche statali, qualificando la funzione docente nei suoi essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di autonomia professionale e di libertà di insegnamento. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha previsto l’istituzione di corsi a numero chiuso programmati dalle Università (corsi di laurea magistrale e istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo o di più atenei) e corsi accademici di secondo livello (da svolgere nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica). Tali corsi sono finalizzati all’acquisizione di competenze pedagogiche, relazionali, comunicative, un approfondimento disciplinare mirato, con la realizzazione di esperienze concrete con periodi di tirocinio nelle scuole e possibili stage all’estero. Il numero di posti per l’accesso ai corsi tra le Università di ciascuna Regione è pari a quello dei posti che si prevede di coprire nelle scuole statali della stessa Regione, maggiorato del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell’intero sistema nazionale di istruzione. Tali corsi sono preordinati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, con la discussione di una tesi e il superamento di un esame di stato abilitante. La frequenza del corso di formazione e il conseguimento dell’abilitazione sono requisiti necessari per l’ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole statali, da bandire a cadenza almeno triennale secondo le esigenze della programmazione. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale (o il diploma di secondo livello) e l’abilitazione all’insegnamento sono iscritti in un apposito Albo regionale.
C.I.P.E, Deliberazione 27 maggio 2005, Fondo sanitario nazionale 2004 - Parte corrente – Ripartizione tra le regioni dell’accantonamento per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 622/1996 (Deliberazione n. 48/05) (G.U. n. 261 del 9.11.2005).
Viene stabilita la ripartizione delle risorse del Fondo sanitario nazionale 2004 da assegnare alle regioni e alle province autonome per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano sanitario nazionale 2003 - 2005. La somma assegnata alle regioni è di 1.108.976.000 euro (le quote sono vincolate agli obiettivi di piano per l’anno 2004). La somma assegnata alla regione Marche è di 30.720.687 euro.
C.I.P.E, Deliberazione 27 maggio 2005, Fondo sanitario nazionale 2004 - Parte corrente – Ripartizione tra le regioni delle somme destinate al Fondo per l’esclusività del rapporto per il personale dirigente del ruolo sanitario (Deliberazione n. 49/05) (G.U. n. 261 del 9.11.2005).
Il Fondo riguarda la quota da assegnare alle regioni per la corresponsione della indennità di esclusività del rapporto per il personale dirigente del ruolo sanitario; la ripartizione viene realizzata in base al numero dei dirigenti sanitari che hanno optato per la libera professione intramuraria nell’anno 2002. La somma assegnata alle regioni è di 36.152.000 euro. La somma assegnata alla regione Marche è di 1.093.054 euro .

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