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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
Tipo
  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
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NAZIONALE

Legge 1º agosto 2003, n. 206, Disposizione per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo (G.U. n. 181 del 6.8.2003).
Con questa legge lo Stato intende riconoscere e incentivare la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa. Le attività devono essere finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell’emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile. A tal fine sono considerate a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria (rientrando in una categoria catastale che gode dell’esenzione del pagamento ICI), quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari. Le minori entrate dei Comuni (stimate in circa 2,5 milioni di €) saranno rimborsate dallo Stato.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direttiva 1º agosto 2003, Modalità per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all’art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con la legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (G.U. n. 227 del 30.9.2003).
La direttiva definisce i requisiti, le modalità di partecipazione e le priorità per il finanziamento di progetti sperimentali elaborati per l’anno 2003 da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di volontariato. Verranno prioritariamente presi in considerazione progetti riguardanti: aspetti innovativi sulla partecipazione ed integrazione sociale delle persone con disabilità; contrasto di forme e modalità rivolte alla prevenzione del disagio minorile e giovanile; promozione di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative, di partecipazione sociale e di integrazione giovanile; contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (anziani, minori, soggetti con scarso livello di reddito, famiglie monoparentali, persone senza fissa dimora, nomadi, detenuti ed ex detenuti, malati, alcolisti, etc.) e/o creazione/sviluppo di servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere i fabbisogni espressi dalle categorie suddette. Il finanziamento è pari a 3 milioni e 500mila euro.
C.I.P.E, Deliberazione 25 luglio 2003, Fondo sanitario nazionale 2001-2002 - Parte corrente - Assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale (G.U. n. 258 del 6.11.2003).
Il Fondo riguarda l’assistenza sanitaria rivolta agli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale. La somma assegnata alle regioni per ciascun anno per tale intervento, su proposta del Ministero della salute, è di 30, 987 milioni di € (60 miliardi di lire) . La somma assegnata alla regione Marche è di 459.866 € per ciascun anno.
C.I.P.E, Deliberazione 25 luglio 2003, Integrazione fondo sanitario nazionale 2000 (G.U. n. 258 del 6.11.2003).
A causa del minore introito regionale derivante a titolo di IRAP e di addizionale IRPEF; quale integrazione per l’anno 2000 vengono assegnati alle regioni 4.552.315.551,06 € (circa 8 miliardi e 800 milioni). La quota assegnata alla regione Marche è di 263.2285.625,67 € (circa 510 miliardi).
C.I.P.E, Deliberazione 25 luglio 2003, Fondo sanitario nazionale 1999-2000-2001 - parte corrente - Assegnazione fondi ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 548 per le finalità di prevenzione e cura fibrosi cistica (G.U. n. 259 del 7.11.2003).
Viene assegnata alle regioni per gli anni 1999, 2000 e 2001 una somma pari a 3.873.426,00 € (1.291.142,00 per ciascun anno), riservata specificatamente alla ricerca della fibrosi cistica. La somma assegnata alla regione Marche per i tre anni è di 301.860,00 €.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 16 maggio 2003, Fondo di rotazione per il finanziamento in favore di datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi (G.U. n. 198 del 27.8.2003).
Il Decreto definisce i criteri per la concessione dei finanziamenti, che potranno essere di 125.000 Euro per gli asili, di 75.000 Euro per i micronidi. Vengono inoltre indicati tempi e modalità di presentazione delle domande che devono essere inviate entro l’11 ottobre al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per informazioni è attivo il numero verde 800.196.196.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 21 luglio 2003, Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (G.U. n. 214 del 15.9.2003).
Il decreto ripartisce 30.987.414,000 € del Fondo nazionale alle regioni e province autonome. Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna non hanno ricevuto finanziamenti in quanto non hanno provveduto a realizzare iniziative sul territorio regionale. Per la regione Marche la quota assegnata è stata di € 1.714.948,21.
Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 18 luglio 2003, n. 266, Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (G.U. n. 218 del 19.9.2003).
Il decreto stabilisce le nuove modalità per ottenere l’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS. Ad oggi era sufficiente una semplice comunicazione. Con il nuovo decreto l’inclusione nell’anagrafe è successivo all’assenso del Fisco. Anche i soggetti già iscritti, dovranno presentare alla Direzione regionale competente un’apposita “autocertificazione”. In alternativa si può spedire copia dello statuto o dell’atto costitutivo (entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto). La Direzione regionale dovrà poi procedere al controllo formale della sussistenza dei requisiti, comunicando agli interessati la conferma o la mancata accettazione dell’iscrizione (dopo 40 giorni in assenza di comunicazioni l’ente può considerarsi iscritto). Se la cancellazione dal registro avviene per mancanza dei requisiti previsti al momento dell’iscrizione, la cancellazione comporta la decadenza dei benefici fiscali ottenuti fino al momento della cancellazione; se invece tali requisiti vengono meno in seguito, la Onlus perde i benefici a partire da tale momento. Nel caso in cui le Onlus non adempiano a questi obblighi di comunicazione, la Direzione regionale richiederà l’adempimento con raccomandata. Se tale richiesta non sarà soddisfatta entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, sarà disposta la cancellazione.
Legge 15 luglio 2003, n. 189, Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili (G.U. n. 171 del 25.7.2003).
La legge dispone un finanziamento straordinario di 500mila euro alla Federazione italiana sport disabili (Fisd) per tutelare il diritto alla attività sportiva delle persone disabili. Si prevede, inoltre, che il Coni provveda alla promozione della diffusione delle attività sportive sia per gli atleti normodotati che per i disabili. In occasione delle olimpiadi degli atleti disabili (paraolimpiadi), questi ultimi avranno diritto agli stessi compensi e agli stessi premi previsti per gli atleti delle olimpiadi normali e gli eventuali accompagnatori avranno titolo ad accompagnarli sul podio per ricevere le medaglie.
D.P.R. 2 luglio 2003, Approvazione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2002/2004, ai sensi dell’art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Sup. G.U. n. 254 del 31.10.2003).
Il Piano delinea un programma di interventi da realizzare di concerto con il Parlamento, le Regioni e i Comuni. Fra le strategie si sottolinea l’importanza dell’informazione e dei diritti di genitori e figli, il rilancio dei consultori familiari, la ridefinizione e riqualificazione dei servizi alla persona, la necessità di privilegiare i luoghi per l’aggregazione giovanile, compresa la strada e la piazza. Il documento conferma che entro il 31 dicembre 2006 saranno chiusi gli istituti per minori. Il governo, a questo fine, potrebbe decidere di costituire un fondo speciale a partire dal 2004, per realizzare, d’accordo con le Regioni, i programmi alternativi fra i quali, l’affidamento, l’adozione, gli incentivi a case famiglia. Dovrà, inoltre, essere “effettivo il divieto di collocare minori sotto i 6 anni negli istituti”. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Piano, il governo precisa che “le azioni risultano finanziabili nei limiti degli stanziamenti previsti”. A “tali impegni - aggiunge - e’ da riconoscere carattere meramente programmatico, in quanto la sede nella quale saranno ponderate le diverse esigenze di settore è il Dpef, sulla base del quale verrà definita la finanziaria”.

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