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Raccolta delle principali normative nazionali
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate
nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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NAZIONALE
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Presidente del Consiglio dei Ministri, Circolare 3 marzo 2003, n. 16090/III.3 del 3 marzo 2003, Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile come accompagnatori dei grandi invalidi di guerra e per servizio nonché dei ciechi civili (G.U., n. 66 del 20.3.2003) Viene disciplinata la modalità di utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari in servizio civile per l’accompagnamento di “grandi invalidi” e dei ciechi civili così come disciplinato dalla legge 288/2002 “Provvidenze a favore di grandi invalidi”(Ne ricordiamo i principali contenuti: a) estensione ai grandi invalidi per servizio del diritto ad accompagnatore militare o servizio civile (obiettore), beneficio che già era riconosciuto ai grandi invalidi di guerra. b) il diritto ad un assegno mensile pari a 878 euro mensili nel caso in cui gli enti preposti non siano in grado di procedere all’assegnazione degli accompagnatori richiesti); e 289/2002 (finanziaria per il 2003) nella parte in cui dispone la possibilità (art. 40) per i ciechi civili di disporre di obiettori di coscienza o volontari in servizio civile. Possono presentare la richiesta “i ciechi civili che svolgono un’attività lavorativa o sociale o abbiano la necessità dell’accompagnamento per motivi sanitari”. La sussistenza di tali condizioni “è certificata dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per coloro che svolgono attività sociale, dal medico di famiglia quando l’accompagnamento è necessario per motivi sanitari e per periodi determinati”. Coloro che intendono usufruire di tale possibilità devono indirizzare apposita istanza all’Ufficio nazionale per il servizio civile, Via San martino della battaglia 6, Roma. Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito www.serviziocivile.it. |
DPCM 11 febbraio 2003, Determinazione per l’anno 2003 della consistenza massima degli obiettori in servizio e gli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e L.I.S.A.A.C. ai sensi dell’art. 9 della legge n. 230/1998 e successive modificazioni, nonché determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 64/2001, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al servizio civile all’estero (G.U., n. 112 del 16 maggio 2003) Il decreto fissa in 55.000 unità la consistenza massima numerica del contingente degli obiettori di coscienza da avviare al servizio civile per l’anno 2003, di cui fino ad un massimo di 200 unità da impiegare all’estero. Il contingente dei volontari da impiegare in attività di servizio civile è definito per l’anno 2003 in 15.200 unità, di cui 15.000 da impiegare in Italia e 200 all’estero. Il decreto definisce anche gli aspetti applicativi relativi alle condizioni per la concessione della dispensa e per l’invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (L.I.S.A.A.C.). |
DPCM 7 febbraio 2003, Definizione, per l’anno 2003, del programma di verifiche volte ad accertare la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto dei progetti di impiego e delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni che impiegano gli obiettori medesimi, emanato ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera d), della legge 8 luglio 1998, n. 230 (G.U. n. 69 del 24.3.2003) Il decreto fissa i criteri per l’espletamento delle modalità di verifica riguardante gli obiettori di coscienza in servizio. L’attività di verifica, effettuata sia sul territorio nazionale sia all’estero nei confronti di tutti gli enti convenzionati per l’impiego di giovani che svolgono il servizio civile, è finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni normative in materia di servizio civile, delle convenzioni e dei progetti d’impiego; la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte dei soggetti impiegati nonché la correttezza della gestione amministrativo-contabile da parte degli enti convenzionati. Le ispezioni avvengono sia a campione sia con carattere di periodicità (per gli enti con capacità superiore alle cento unità l’ispezione è annuale). Le ispezioni sono effettuate direttamente dal personale del servizio ispettivo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, o da personale delle sedi regionali dell’Ufficio medesimo nonché, tramite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano o, in via eccezionale, tramite le prefetture. L’Ufficio nazionale per il servizio civile può avvalersi, anche dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. |
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, Accordo 6 febbraio 2003, Accordo tra il governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano relativo alla definizione di alcune modalità applicative degli articoli 3, comma 1, 7, comma 2 dell’atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º dicembre 2000, per il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all’estero di elevata specializzazione (G.U. n. 53 del 5.3.2003) Sono stati fissati i parametri di rimborso delle spese di soggiorno per cure di soggetti disabili in centri specialistici all’estero. Le regioni riconoscono ai soggetti disabili il concorso alle spese di cura all’estero, attenendosi, per il calcolo della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza, ai seguenti criteri: a) un concorso pari al 100 per cento della spesa rimasta a carico, qualora si tratti di un nucleo familiare per il quale l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore ad Euro 8.000; l’unita’ sanitaria locale può corrispondere, a richiesta dell’assistito, un acconto nella misura del 90 per cento, elevabile al 100 per cento nel caso di soggetti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di indigenza; b) un concorso pari all’80 per cento della spesa rimasta a carico, qualora si tratti di un nucleo familiare per il quale l’indicatore ISEE sia compreso tra 8.000 e 13.000 Euro; con un acconto nella misura del 70 per cento corrisposto dall’unità sanitaria locale; c) un concorso pari all’80 per cento delle spese di soggiorno, qualora si tratti di un nucleo familiare per il quale l’indicatore della situazione economica equivalente sia superiore a 13.000 Euro. |
Legge 27 dicembre 2002, n. 288, Provvidenze in favore dei grandi invalidi (G.U. n. 305 del 31.12.2002). La norma dispone: 1) l’estensione ai grandi invalidi per servizio del diritto ad accompagnatore militare o servizio civile (obiettore), beneficio che già era riconosciuto ai grandi invalidi di guerra. 2) il diritto ad un assegno mensile pari a 878 euro mensili nel caso in cui gli enti preposti non siano in grado di procedere all’assegnazione degli accompagnatori richiesti. 3) l’istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2003, del Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, finanziato per 7.746.853 euro annui a valere sul Fondo speciale del Ministero dell’economia e delle finanze (dal sito www.handylex.org) |
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Sup. G.U. n. 305 del 31.12.2002). Si indicano alcune delle novità contenute nella finanziaria. Fondo nazionale per le politiche sociali. Gli stanziamenti affluiranno al Fondo senza vincolo di destinazione. Viene prevista una quota del fondo da destinare obbligatoriamente alle famiglie di nuova costituzione (almeno il 10%), per l’acquisto della prima casa e per il sostegno alla natalità. Complessivamente il fondo rispetto all’anno precedente segna una forte riduzione Sanità. Gli interventi riguardano la razionalizzazione della spesa sanitaria, i medici con titolo di specializzazione, i livelli essenziali di assistenza, gli interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, il fondo per progetti di ricerca, la Commissione unica sui dispositivi medici, gli incentivi per la ricerca farmaceutica. Handicap. Per quanto riguarda la scuola si prevedono misure di contenimento e razionalizzazione della spesa. Sarà il dirigente dell’ufficio scolastico regionale ad autorizzare l’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, attualmente fissata in un insegnate di sostegno ogni 138 alunni (con o senza handicap). Le nuove disposizioni prevedono nuove modalità per l’accertamento dell’handicap; i criteri verranno definiti con un successivo decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova finanziaria. Dal gennaio 2003 i sordomuti potranno contare su di un aumento dell’indennità di comunicazione di 41 euro per dodici mensilità. L’indennità di comunicazione passa quindi da 174,35 a 217,66 euro mensili. Il medesimo aumento viene riconosciuto anche sull’indennità spettante ai ciechi civili parziali. Questo secondo aumento tuttavia sarà operativo solo dal gennaio 2004. Obiettori e volontari come accompagnatori. La Finanziaria (articolo 40) introduce come novità la possibilità di poter utilizzare, a richiesta individuale, gli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori. È importante precisare che tale opportunità non è concessa ai disabili intellettivi o motori, né agli anziani, né ai sordomuti, ma solo ai ciechi civili. Possono, infatti presentare richiesta di assegnazione i ciechi civili che svolgono un’attività lavorativa o sociale o abbiano la necessità dell’accompagnamento per motivi sanitari. La sussistenza di tali condizioni verrà certificata dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per coloro che svolgono attività sociale, dal medico di famiglia quando l’accompagnamento è necessario per motivi sanitari e per periodi determinati. Ai non vedenti che richiedano questo servizio, verrà richiesta una partecipazione alla spesa di 93 euro mensili che verranno detratte dall’indennità di accompagnamento (ciechi assoluti) o dall’indennità speciale (ciechi parziali). Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da cariotipo (esame che descrive in modo inoppugnabile l’assetto cromosomico di una persona), vengono dichiarate persone con handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) e sono esentate da ulteriori successive visite e controlli. Tale dichiarazione è emessa dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base. |
D.P.C.M. 20 dicembre 2002, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello stato per l’anno 2003 (G.U. n. 25 del 31.1.2003). Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2003 sono ammessi in Italia, con riferimento a tale periodo, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, entro una quota massima di 60.000 unità ripartita tra le varie regioni e province autonome (Nelle marche 1030). Vengono poi indicati i Pesi di provenienza dei lavoratori stagionali. |
D.P.C.M. 20 dicembre 2002, Proroga dei termini dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello stato per l’anno 2002 (G.U. n. 25 del 31.1.2003). Il decreto sposta al 31 marzo 2003 il termine per la definizione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari. Si specifica infatti che “il termine del 31 dicembre 2002 utile per la finalizzazione dei rapporti di lavoro (..), non consente il completo e tempestivo raggiungimento degli obiettivi di integrazione del fabbisogno di manodopera”. |
C.I.P.E, Deliberazione 19 dicembre 2002, Fondo sanitario nazionale 2000 – Ripartizione del finanziamento per l’assistenza agli hanseniani e ai loro familiari. (G.U. n. 67 del 21.3.2003). Sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2000 viene assegnato alle regioni un finanziamento pari a 1.594.223, 28 € per le esigenze relative all’assistenza agli hanseniani e i loro familiari. La somma assegnata alla Regione Marche è di 4.477,92 € (8.670.468 £). |
C.I.P.E, Deliberazione 19 dicembre 2002, Fondo sanitario nazionale 2002 - Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135 (prevenzione e lotta contro l’AIDS)(G.U. n. 60 del 13.3.2003). Sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2002 viene assegnato alle regioni un finanziamento pari a 49.063.405 € (95 miliardi di lire); 18.075.991 € (35 miliardi) assegnato per lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e per ammalati di AIDS; 30.987.413 € (60 miliardi) per interventi domiciliari a favore di malati di AIDS. La somma complessiva assegnata alla Regione Marche è di 1.072.483,67 € (507.937,77 + 564.905,90). |
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