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Raccolta delle principali normative nazionali
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate
nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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NAZIONALE
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Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 21 marzo 2007, Certificazioni per il riconoscimento dell’invalidità civile (G.U. n. 82 del 7.04.2007) Le aziende sanitarie locali dovranno mettere in atto tutte le misure necessarie per garantite un "livello elevato di tutela dei diritti delle persone che presentano istanza per l'accertamento dell'invalidità civile" e rilasciare le certificazioni attestanti il riconoscimento dell'invalidità civile per l'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio o per la richiesta di esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie, senza indicare i dati personali relativi alla diagnosi. Questi sono i punti salienti del provvedimento, attraverso cui l'Autorità intende richiamare al rispetto delle regole sulla tutela dei dati sensibili le ASL. Alla base di questo provvedimento ci sono alcune segnalazioni pervenute al Garante da parte di invalidi civili, i quali hanno denunciato che i dati relativi alla loro diagnosi, sia nelle istanze tese all'accertamento sanitario dell'invalidità civile appunto, sia in alcuni tipi di certificazioni che attestano il riconoscimento della stessa per fini amministrative (soprattutto nei casi in cui essi risultino sieropositivi od infetti da HIV), erano resi impropriamente manifesti. Tra l'altro, questi cittadini avevano chiesto all'Autorità che i dati relativi alla loro diagnosi potessero essere omessi nelle domande di riconoscimento dell'invalidità civile e nelle certificazioni preliminari all'iscrizione alle liste di collocamento od all'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie, istanza che poi il Garante ha accolto a pieno. Inoltre, il Garante per la Privacy ha stabilito che le ASL, oltre a dover predisporre apposite distanze di cortesia ed altri accorgimenti atti a prevenire l'indebita conoscenza di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute di coloro che presentano domanda di invalidità civile, debbano anche designare incaricati e responsabili del trattamento di questi dati sensibili, a cui impartire specifiche istruzioni in merito agli obblighi previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e da altre specifiche disposizioni a tutela di particolari soggetti (come per l'appunto le persone affette da AIDS o sieropositive). |
Ministero della salute, Decreto n. 43 del 22 febbraio 2007, Regolamento recante: "Definizione degli standard relativi all'assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo, in attuazione dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (BUR n. 81 del 6.04.2007) Sono stati fissati gli standard quantitativi e qualitativi per le cure palliative ai malati terminali di tumore e le Regioni sono tenute ad adeguare le proprie strutture agli standard entro il 2008. Nel decreto vengono elencati gli indicatori individuati dal ministero della Salute per garantire un'efficace assistenza, in hospice o a domicilio, ai malati terminali. Ad esempio il rapporto tra il numero di pazienti deceduti a causa di tumore presi in carico dalla rete di cure palliative e il numero di pazienti deceduti per malattia oncologica, che deve essere almeno del 65%. Il documento stabilisce inoltre che le strutture sono tenute a mettere a disposizione un posto letto ogni 56 pazienti deceduti a causa di tumore. Oltre all'adeguamento agli standard fissati, le regioni devono garantire l'informazione ai cittadini e agli operatori sull'istituzione della rete di assistenza palliativa, sulla localizzazione dei servizi e delle strutture e sulle modalità di accesso all'assistenza erogata dalla rete. Previsto infine l'utilizzo sistematico e continuativo, da parte della rete di assistenza palliativa, di strumenti di valutazione della qualità percepita dai malati e dalle loro famiglie. |
Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggetti liberamente nel territorio degli Stati Membri (G.U. n. 72 del 27.03.2007) Il decreto dà attuazione alla direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La principale novità introdotta dal decreto è l'abolizione della carta di soggiorno rilasciata dalla Questura. Per periodi di permanenza superiore a tre mesi, sarà ora sufficiente iscriversi all'anagrafe del Comune di residenza. Il diritto di soggiorno è riconosciuto ai cittadini dell'Unione che esercitano una attività lavorativa, subordinata o autonoma, o seguano un corso di formazione oppure dispongano di risorse economiche sufficienti per la permanenza, oltre che di una assicurazione sanitaria. Per l'iscrizione, il richiedente dovrà presentare la documentazione che attesti lo svolgimento di un'attività lavorativa, di studio o di formazione professionale. |
Decreto – legge n. 23 del 20 marzo 2007, Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario (G.U. n. 66 del 20.03.2007) Il decreto definisce modalità ed interventi per il risanamento strutturale e selettivo dei servizi sanitari regionali in disavanzo, al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nella legge finanziaria 2007. Per il periodo 2001-2005, lo Stato concorre al ripiano del disavanzo del servizio sanitario nazionale per quelle regioni che hanno sottoscritto un accordo per i piani di rientro e possono accedere al fondo transitorio (istituito con la manovra finanziaria 296/2006). Per ammortare il debito accumulato fino al 31 dicembre 2005 le regioni possono inoltre destinare al settore sanitario quote di manovre fiscali già adottate o quote di tributi erariali, o attivare (nei limiti dei poteri loro attribuiti) misure fiscali sul proprio territorio per assicurare complessivamente risorse superiori. Per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2006 e per i periodi seguenti fino all’anno 2010, le regioni (che hanno firmato un accordo con i Ministri della Salute e dell’economia e delle finanze) approvano gli incrementi dell’addizionale all’IRPEF e le maggiorazioni dell’aliquota dell’IRAP. Il decreto autorizza inoltre la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro per l’anno 2007 per l’estinzione die debiti delle regioni, definendo i criteri per la ripartizione delle quote da attribuire alle singole regioni - sulla base dei debiti accumulati (fino al 31 dicembre 2005), della capacità fiscale regionale e della partecipazione al finanziamento del fabbisogno sanitario - , e le modalità di monitoraggio e di riscontro. |
DPCM del 9 gennaio 2007, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all’estero nel territorio dello stato, per l’anno 2007 (G.U. n. 59 del 12.03.2007) Il decreto stabilisce che sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero entro una quota massima di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della solidarietà sociale. Questa quota riguarda i lavoratori stagionali subordinati non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina, e di paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, Egitto). Il provvedimento precisa inoltre che sono ammessi anche 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato dei programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine. |
C.I.P.E., Deliberazione 17 novembre 2006, Servizio sanitario nazionale 2006 – Ripartizione quota di parte corrente tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Deliberazione n. 140/2006) (G.U. n. 18 del 23.01.07) La delibera definisce i criteri per la ripartizione delle risorse disponibili del Servizio sanitario nazionale tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l’anno 2006. La somma che ammonta a 91.173.000.000 euro viene così distribuita: - 88.180.700.000 euro tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (175.000.000 euro per l’ospedale Bambino Gesù per mobilità sanitaria, 37.000.000 euro per l’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta per mobilità sanitaria, 478.000.000 euro come concorso alla copertura degli oneri contrattuali, 1.000.000.000 euro euro da ripartire con il Decreto del Ministero della salute) - 1.992.230.000 euro a destinazione vincolata di cui: 10.000.000 euro per il contratto IZS; 6.840.000 euro per attività di medicina penitenziaria; 180.000.000 euro per il finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali; 119.000.000 euro per il concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana; 50.000.000 euro per la Regione Lazio (Ospedale Bambino Gesù). La restante somma è costituita da quote accantonate in attesa di proposte da parte del Ministero della salute: 1.254.000.000 euro per la realizzazione di specifici obiettivi indicati nel Piano Sanitario nazionale; 372.390.000 euro per altre attività a destinazione vincolata. La quota complessiva destinata alla regione Marche è pari a 2.238.070.865 euro. |
C.I.P.E., Deliberazione 17 novembre 2006, Fondo sanitario 2005. Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135 (prevenzione e lotta contro l’AIDS) (G.U. n. 18 del 23.01.2007) Il provvedimento assegna alle regioni interessate le quote del Fondo sanitario nazionale 2005 destinate ad interventi per la prevenzione e lotta contro l’AIDS (deliberazione n. 141/2006). La somma complessiva pari a 49.063.000,00 euro viene così ripartite: - 18.076.000,00 per lo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento professionale; 30.987.000,00 euro per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti di AIDS. La quota complessiva attribuita alla regione Marche è pari a 1.014.840,00 euro (435.591,00 euro per i corsi di formazione, 579.249,00 euro per il trattamento domiciliare). |
Ministero della salute, Decreto 26 ottobre 2006, Individuazione dei criteri di riparto di 1000 milioni di euro tra le regioni, che stipulano accordi diretti al contenimento della spesa sanitaria (G.U. n. 31 del 07.02.2007) La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha individuato i criteri per la ripartizione della somma di 1000 milioni di euro, destinati ad interventi per il contenimento della spesa sanitaria (articolo 1 della legge 266 del 23/12/2005). Come stabilito nel decreto, l’accesso alle risorse è riservato alle regione che, nel periodo 2001-2004, hanno fatto registrare un disavanzo medio annuo pari o superiore al 5 per cento del finanziamento spettante alla regione. Queste regioni devono presentare richiesta di ammissione alle risorse ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni, allegando: una valutazione analitica delle cause strutturali del disavanzo registrato nel periodo considerato; la formulazione di proposte per la correzione delle diseconomie strutturali; la riformulazione, ove necessario, del programma regionale di edilizia sanitaria. Il provvedimento definisce inoltre le modalità per l’erogazione delle risorse, ripartite dal Ministero della salute: 30 per cento all’atto della sottoscrizione dell’accordo; ulteriore 30% a condizione che siano stati rispettati gli obiettivi intermedi contenuti nell’accordo e valutati dal Tavolo di verifica degli adempimenti; il saldo a condizione che siano stati raggiunti gli obiettivi finali contenuti nell’accordo e valutati dal Tavolo di verifica degli adempimenti. |
Legge finanziaria 2007, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (G.U. n. 299 del 27.12.2006, supplemento ordinario n. 244) Questi alcuni dei principali interventi previsti dalla legge finanziaria 2006, approvata in via definitiva dall’Assemblea del Senato nella seduta del 15 dicembre 2006. Ambiente. Sono previsti interventi per incentivare il risparmio energetico per la bolletta e per l’ambiente: agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (interventi su pareti e finestre, riduzione dei consumi energetici per la climatizzazione invernale, riduzione delle dispersioni termiche, agevolazioni per installazione pannelli solari); contributi per frigoriferi e motori industriali ad alta efficienza; promozione ed agevolazioni per i piccoli auto - produttori di energia elettrica; incentivi all’impiego di autoveicoli a GPL e metano e per i biocarburanti; IVA agevolata per la fornitura di energia ecologica. Famiglia – tempi di vita e lavoro. E’ stata stabilita la destinazione di una quota del fondo per contributi per imprese e aziende che prevedono interventi ed azioni volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico (il telelavoro, il part-time, la flessibilità). Servizi socio-educativi: è prevista una Intesa in Conferenza Unificata per la ripartizione di 100 milioni di euro per gli anni 2007,2008 e 2009 e per definire i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri per l’attuazione da parte delle Regioni di un Piano straordinario di intervento per lo sviluppo dei servizi socio – educativi (asili nido, servizi integrati nei luoghi di lavoro o presso le famiglie .. .). Infanzia e adolescenza. La manovra stabilisce la creazione di un Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza (all’interno del fondo nazionale politiche sociali) e di un Fondo nazionale per le comunità giovanili per azioni di prevenzione al fenomeno delle dipendenze (per interventi di comunicazione, informazione, ricerca e sostegno delle associazioni e reti giovanili); Giovani: il Governo si impegna ad avviare un vero e proprio Piano Nazionale per i giovani (presso il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive) per favorire e promuovere l’accesso dei giovani alla casa, al lavoro, all’impresa, al credito e alla cultura. Handicap. - Detrazioni per carichi di famiglia. La nuova Finanziaria reintroduce, il precedente sistema della detrazione per le persone con disabilità a carico del contribuente: si detraggono cioè importi variabili a seconda del reddito per i figli e i familiari a carico: 800 euro a scalare a partire da un reddito di 95.000 euro. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni: queste detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.- Agevolazioni sui veicoli: La Finanziaria interviene agevolazioni di cui possono fruire le persone disabili nell’acquisto di un veicolo destinato alla loro mobilità (le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie) precisando che sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti e che in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (la disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti).- Abbattimento barriere architettoniche: viene istituito un fondo di 5 milioni di euro per il 2007 per l’abbattimento delle barriere architettoniche presso il Ministero dello Sviluppo economico. . Fondo nazionale per le politiche sociali: la manovra prevede lo stanziamento di 1635 milioni di euro per il 2007, 1645 per il 2008 e 1378 per il 2009 a favore dle fondo nazionale per le politiche sociali (già incrementato con il Decreto Bersani -agosto 2006-, da 500 a 800 milioni di euro). E’ inoltre stabilita la proroga per i Comuni per l’utilizzo delle risorse previste per Reddito minimo di inserimento. Sanità: è stabilità l’estensione all’IVA per le prestazioni socio-sanitarie rese da organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute, enti di assistenza sociale ed Onlus, tra i soggetti svantaggiati (persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo). Fondo sociale per i non autosufficienti Con la finalità di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, la Manovra ha istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze» (100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009). Immigrazione: è istituito presso il ministero dell’interno un fondo (con dotazione di 3 milioni di euro) per far fronte alle spese connesse agli interventi in materia di immigrazione, per favorire l’inclusione sociale degli immigrati e dei loro familiari (accoglienza alunni stranieri, rapporto scuola - famiglia, mediatori professionali madrelingua), richieste di asilo e emergenze dei flussi migratori; è inoltre previsto un finanziamento aggiuntivo di 500.00 mila euro annui per prevenire e contrastare il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili. Imposte e bolli: è prevista la detrazione Irpef del 19 % sulle spese sostenute dai ragazzi (5-18 anni) per attività sportive, e la detrazione del 19 % delle per le spese (per un importo superiore a 2.100 euro) sostenute per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti e con reddito inferiore a 40.000 euro. Volontariato la Finanziaria ha confermato la possibilità per i contribuenti di destinare il 5 per mille dell’imposta sui redditi alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale o di volontariato, oltre che alle attività sociali svolte dal proprio comune di residenza. |
Conferenza unificata, Provvedimento 16 novembre 2006, Intesa in materia di diritto la lavoro dei disabili in attuazione dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell’articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (repertorio atti n. 992/CU) (G.U. n 285 del 07.12.2006) La conferenza Unificata (tra Governo, le regioni, le province autonome e gli enti locali) ha sancito un’intesa in materia di assunzione dei lavoratori disabili presso le amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento ai tirocini realizzati, al fine di favorire l’inserimento lavorativo di persone disabili. L’intesa stabilisce che entro il mese di febbraio di ciascun anno le amministrazioni pubbliche devono individuare una percentuale di posti (non inferiore al trenta per cento e non superiore all’ottanta per cento di quelli non coperti e da coprire con i lavoratori disabili) attraverso l’attivazione di tirocini; il quaranta per cento di tale percentuale può essere destinato all’avviamento di convenzioni di integrazione lavorative (come previsto dall’art. 11 della legge 68/1999). Il provvedimento precisa che per la copertura della restante quota di posti riservati ai disabili, le amministrazioni possono utilizzare le altre regolari procedure (concorsi riservati o richieste numeriche da effettuare presso gli uffici competenti). Nell’intesa si stabilisce inoltre quanto segue: - le graduatorie per l’ammissione al tirocinio devono essere predisposte sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria di iscrizione al collocamento obbligatorio; - al termine del periodo di tirocinio debbono essere verificati la permanenza dello stato di invalidità e delle condizioni di disabilità, nonché l’accertamento delle condizioni di compatibilità allo svolgimento delle funzioni al fine di disporre l’immissione in ruolo dei soggetti che hanno terminato il periodo di tirocinio. |
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