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Raccolta delle principali normative nazionali
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate
nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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NAZIONALE
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Legge 13 giugno 2005, n. 118, Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale (G.U. n. 153 del 04.07.2005) Con questo provvedimento, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare ed integrare le norme relative alle “imprese sociali”. Viene precisato che per imprese sociali si intendono le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Il testo individua gli obiettivi principali che la riforma intende perseguire: - definizione del carattere sociale dell’impresa (nel rispetto del quadro normativo e della specificità propria degli organismi di promozione sociale e della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme concernenti la cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici); - previsione di disposizioni omogenee in ordine all’assetto dell’impresa sociale (elettività cariche sociali, responsabilità degli amministratori, obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, previsione di organi di controllo . . .); - attivazione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali; - definizione della disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i principi di trasparenza e tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dell’impresa dominante. |
Ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca, Decreto 21 marzo 2005, Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente, per l’anno scolastico 2004 – 2005 (G.U. n. 138 del 16.06.2005) Il decreto definisce le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali del personale docente per l’anno scolastico 2004/2005 – riportate nelle tabelle allegate al testo -; le consistenze sono state stabilite in base alla previsione dell’entità della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tenendo conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo – morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio – economiche e di disagio sociale delle diverse realtà. Il provvedimento stabilisce che i direttori generali degli uffici scolastici regionali provvedano alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza; gli stessi direttori regionali (previa informativa alle organizzazioni sindacali) possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, l’accantonamento di un’aliquota di posti delle dotazioni regionali (per far fronte a situazioni di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza didattica e/o sociale). |
Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, Definizione delle norme generali sul diritto – dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c9, della legge 28 marzo 2003, n. 53 (G.U. n. 103 del 05.05.2005) Il decreto illustra i principi generali del diritto – dovere all’istruzione e formazione, che ridefinisce ed amplia le norme dell’obbligo scolastico (articolo 34 della Costituzione) e dell’obbligo formativo (introdotto dall’articolo 68 della legge 144/99). Viene precisato che si assicura a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni (o sino al conseguimento di una qualifica almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; tale diritto inizia con l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria, prosegue nelle scuole secondarie. Terminato il primo ciclo, i giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale, fino al conseguimento del diploma liceale o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età (secondo ciclo). Al fine di garantire tale diritto è stata realizzata un’anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria. Il provvedimento stabilisce altresì, che responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori (che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formativa), mentre alla vigilanza sull’adempito del dovere provvedono il comune, il dirigente dell’istituzione scolastica, la provincia (attraverso i servizi per l’impiego), i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato i giovani; il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione del diritto – dovere all’istruzione e alla formazione. |
Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola – lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (G.U. n. 103 del 05.05.2005) Il provvedimento disciplina l’alternanza scuola – lavoro, vale a dire la realizzazione dei corsi del secondo ciclo, nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. In base a tale decreto, gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, possono presentare la richiesta di svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa. Le stesse istituzioni scolastiche e formative provvedono a progettare, attuare e verificare i percorsi in alternanza, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa (che non costituiscono rapporto individuale di lavoro). Si precisa inoltre che è istituito il Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell’alternanza scuola – lavoro per verificare la realizzazione dei percorsi, che si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro (che possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati nel calendario delle lezioni); a conclusione dei percorsi le istituzioni scolastiche o formative rilasciano una certificazione relativa alle competenze acquisite, che costituisce crediti, sia ai fini del conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi. |
C.I.P.E, Deliberazione 20 dicembre 2004, Fondo sanitario nazionale 2004 – Finanziamento per borse di studio in medicina generale prima annualità triennio 2004 – 2006 bando D.M. 11 settembre 2003 Deliberazione 61/2004 (G.U. n. 114 del 18.05.2005) Su proposta del Ministero della Salute è viene assegnata alle regioni un finanziamento complessivo per l’anno 2004 di € 37.654.872,00 per borse di studio per la formazione specifica in medicina generale; il finanziamento riguarda la prima annualità del triennio 2004- 2006. La somma assegnata alla regione Marche è di € 1.358.144,00. |
C.I.P.E, Deliberazione 20 dicembre 2004, Fondo sanitario nazionale 2004 – Assegnazione fondi ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 548 (Prevenzione e cura della fibrosi cistica) Deliberazione 60/2004 (G.U. n. 114 del 18.05.2005) Per l'anno 2004 viene assegnata alle regioni la somma complessiva di € 4.390.000,00 per le finalità di cura e prevenzione della fibrosi cistica; la ripartizione del finanziamento viene effettuata in base al numero di pazienti ed alla popolazione residente. La somma assegnata alla regione Marche è di € 117.616,00. |
C.I.P.E, Deliberazione 20 dicembre 2004, Fondo sanitario nazionale 2004 – Ripartizione del finanziamento per l’assistenza agli Hanseniani e loro familiari a carico. Deliberazione 62/2004 (G.U. n. 115 del 18.05.2005) Sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2001 (accantonate dalla delibera 32/2001 in attesa di proposte da parte del Ministero della salute per la ripartizione delle quote), viene assegnata alle regioni la somma complessiva di € 2.086.539,00 per le esigenze relative all’assistenza agli hanseniani ed ai loro familiari a carico. La somma assegnata alla regione Marche è di € 3.603,00. |
C.I.P.E, Deliberazione 20 dicembre 2004, Fondo sanitario nazionale 2004 – Parte corrente: assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale (articolo 33 legge 6 marzo 1998, n. 40). Deliberazione 56/2004 (G.U. n. 113 del 17.05.2005) Il fondo riguarda l’assistenza sanitaria rivolta agli stranieri non residenti (temporaneamente presenti nel territorio nazionale) non iscritti al Servizio sanitario nazionale. La somma complessiva assegnata alle regioni per l’anno 2004 è di € 30.990.000,00. La somma assegnata alla regione Marche è di € 593.409,00. |
C.I.P.E, Deliberazione 20 dicembre 2004, Fondo sanitario nazionale 2004, finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135 (Prevenzione e lotta contro l’AIDS). Deliberazione n. 58/2004 (G.U. n. 113 del 17.05.2005) Sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2004 viene assegnato alle regioni un finanziamento complessivo pari a 49.063.000,00 €; di cui 18.076.000,00 € assegnato per lo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento professionale; 30.987.000,00 € per il trattamento a domicilio a favore di malati di AIDS. La somma complessiva assegnata alla regione Marche è di 1.035.143,00 € (466.067,00 + 569.076,00). |
C.I.P.E, Deliberazione 20 dicembre 2004, Programma di interventi urgenti per la lotta contro l’AIDS – legge 5 giugno 1990, n. 135 – Assegnazione quote residue. Deliberazione 64/2004 (G.U. n. 124 del 30.05.2005) Viene stabilita la ripartizione delle disponibilità residue (pari a € 100.092.747,99) del programma nazionale di interventi urgenti per la lotta contro l’AIDS. Vengono assegnati 64.222.875,07 € alla regione Sicilia e 19.327.458,15 € alla regione Campania per il completamento del Programma di interventi per la lotta contro l’AIDS e per la realizzazione di strutture ospedaliere per malattie infettive. |
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2005, Ulteriori interventi ed urgenti per il contrasto e la gestione dell’immigrazione clandestina (G.U. n. 96 del 27.04.05) Il provvedimento, vista la necessità di disporre di luoghi più capienti per accogliere l’eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia, prevede la costituzione di un Centro di Permanenza Temporanea nella caserma “L. Adorno” nel comune di Lampedusa e il relativo adeguamento dell’immobile. Per far fronte al protrarsi della situazione di emergenza relativa all’immigrazione clandestina, il Ministero dell’interno viene prevede di rinnovare (alle medesime condizioni contrattuali) dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo ed autorizzare complessive 1620 unità di personale in servizio (direttamente coinvolto nelle attività connesse al superamento dell’emergenza) allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario – oltre il limite previsto dalla normativa vigente e nel limite massimo di 40 ore mensile - di cui 550 destinate alle esigenze delle Prefetture e 1070 destinate alle esigenze delle Questure. L’ordinanza stabilisce inoltre che, nell’ambito degli accordi e delle intese di cooperazione con i paesi di transito o di origine dell’immigrazione clandestina, possono essere stipulati contratti professionali con esperti estranei all’amministrazione (nel limite massimo di sei unità) per la gestione della formazione presso le strutture di polizia libiche e la verifica dei programmi antimmigrazione, anticrimine e di controllo delle frontiere. |
Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 75, Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (G.U. n. 101 del 03.05.2005) Il decreto definisce i criteri per la valutazione della capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive (strumenti e soluzioni tecniche, hardware o software che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici) o configurazioni particolari. L’accertamento della rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilità viene affidata alla Conferenza unificata e il Centro nazionale per l’informazione nella pubblica amministrazione, secondo modalità tecniche stabilite (pubblicate nel sito dello stesso Cnipa insieme all’elenco dei nominativi dei valutatori). Il provvedimento stabilisce che i soggetti privati e le amministrazioni pubbliche possono rivolgersi da un valutatore per richiedere il rilascio dell’attestato di accessibilità; se la verifica viene superata il soggetto richiedente può utilizzare il logo di accessibilità sui siti e servizi forniti (che raffigura un personal computer di colore terra di Siena, unito atre figure umane stilizzate, le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate). |
Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali, Deliberazione 1 marzo 2005, Linee Guida per l’Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri (G.U. n. 74 del 31.03.2005, supplemento ordinario n. 55) Il provvedimento si propone di riunire in un unico documento tutte le disposizioni tuttora valide e quelle rispondenti alle esigenze emerse nell’ultimo periodo, per l’ente autorizzato per lo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri, semplificando le indicazioni che di anno in anno sono state date attraverso le “Linee Guida”. La Commissione ha preso in esame tutte le attività che gli enti devono effettuare nelle fasi fondamentali delle procedure per l’adozione internazionale di un bambino straniero. Questi gli argomenti principali affrontati: - autorizzazione: modalità e termini di presentazione dell’istanza per l’ente che vuole estendere la sua operatività su nuovi paesi e per le associazioni che vogliono essere iscritte all’Albo degli enti autorizzati; - obblighi dell’ente: accreditamento nel paese straniero, capacità di gestione e accettazione dell’incarico, casi di incompatibilità, nomina dei referenti all’estero; - assunzione dell’incarico: comunicazioni, tenuta del registro, adozione di più fratelli, revoca dell’incarico; - sospensione delle procedure (su decisione della Commissione); - il post- adozione: l’ente deve assistere la coppia dopo l’ingresso del minore in Italia e trasmettere al paese straniero le relazioni post – adozione; - gestione contabile, certificazione delle spese e oneri deducibili; - collaborazione istituzionale (con i servizi territoriali, con i tribunali per i minorenni, con le autorità straniere, con le Ambasciate d’Italia); - cooperazione e sussidiarietà (per gli enti che operano nello stesso paese o area geografica). |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare 25 gennaio 2005, n.1/2005, Disposizioni applicative relative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004, recante: «Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2005» (G.U. n. 26 del 02.02.2005) Vengono stabilite le modalità con le quali i datori di lavoro che intendono assumere cittadini stranieri devono presentare le relative domande, nei limiti delle quote di ingresso stabilite. I D.P.C.M. fissa infatti una quota massima di 79.500 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro subordinato (25.000 per le esigenze di carattere stagionale, 30.000 per motivi di lavoro non stagionale riservandone 15.000 agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona) e per lavoro autonomo (2.500 ingressi). Le domande di richiesta di autorizzazione al lavoro dovranno essere inoltrate dai datori di lavoro alle Direzioni Provinciali del Lavoro esclusivamente dal giorno dopo l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stranieri extracomunitari per l’anno 2005. (Le domande spedite prima di questa data sono inammissibili). Le domande, redatte in conformità ai modelli allegati alla circolare, devono essere effettuate mediante raccomandata spedita da ufficio postale dotato di affrancatrice idonea ad attestare l’orario di invio (oppure l’addetto all’accettazione potrà provvedere all’annotazione manuale dell’orario di spedizione ) e vanno indirizzate alla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi. Sono predisposti due moduli: - per domanda di autorizzazione finalizzata all'assunzione nel settore del lavoro domestico; - per richiesta di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato o stagionale (in settori diversi da quello dei servizi domestici); in entrambi i casi è necessario unire alla domanda il contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all’estero. Il provvedimento definisce inoltre i criteri di ripartizione tra le regioni e le province autonome della quota per lavoro stagionale e della quota generica per lavoro subordinato non stagionale (quote riservate a stranieri di singole nazionalità e a stranieri di nazionalità non predeterminata). |
D.P.C.M. 17 dicembre 2004, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2005 (G.U. n. 26 del 02.02.2005) Il provvedimento stabilisce in 79.500 unità il tetto massimo per l’ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2005, da ripartire tra le regioni e province autonome. Per motivi di lavoro subordinato non stagionale sono ammessi 30.000 cittadini stranieri, di cui 15.000 unità riservate agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona. Per motivi di lavoro autonomo (imprenditori, liberi professionisti, ricercatori) sono ammessi 2.500 cittadini stranieri non comunitari (di cui 1.250 per motivi di studio e formazione professionale); per motivi di lavoro subordinato non stagionale 21.800 cittadini extracomunitari (di cui 1000 dirigenti o personale altamente qualificato e 20.800 di paesi che stanno per sottoscrivere specifici accordi in materia migratoria: albanesi, tunisini, marocchini, egiziani, nigeriani, moldavi, dello Sri Lanka, del Bangladesh, filippini, pakistani, somali); una quota massima di 25.000 unità per motivi di lavoro subordinato stagionale. Sono inoltre ammessi fino a 200 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela. |
D.P.C.M. 17 dicembre 2004, Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l’anno 2005 (G.U. n. 26 del 02.02.2005) Il decreto stabilisce un tetto di 79.500 ingressi di cittadini neocomunitari per motivi di lavoro – subordinato stagionale e non stagionale -, provenienti dai paesi di nuova adesione al Trattato dell’Unione Europea (fatto ad Atene il 16 aprile 2003): Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria. |
Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione (G.U. n. 33 del 10.02.2005, supplemento ordinario n. 17/L) Il provvedimento detta disposizioni di attuazione ed integrazione del testo unico e della normativa in materia di immigrazione e di asilo (revisione del Regolamento contenuto nel DPR n. 394 del 31.08.2004). Le norme riguardano: rapporti con la pubblica amministrazione, comunicazione allo straniero (deve essere assicurata la riservatezza e la comprensione del testo da parte dello straniero – anche attraverso l’utilizzo di sintesi del contenuto del provvedimento in una lingua comprensibile all’interessato), rilascio dei visti d’ingresso, richieste dei visti per il ricongiungimento familiare (da presentare allo Sportello Unico per l’immigrazione presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente), diniego del visto d’ingresso, contratto di soggiorno per lavoro subordinato, richiesta del premesso di soggiorno (da presentare al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare), rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, iscrizioni anagrafiche (gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale d’anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune), richiesta – rinnovo e rilascio della carta di soggiorno, trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza. Vengono inoltre definite le modalità di funzionamento dello sportello unico per l’immigrazione (previsto dalla stessa legge Bossi – Fini), che viene diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione Provinciale del lavoro, ed è composto da un rappresentante della Prefettura, da uno della Direzione provinciale del lavoro e da uno appartenente ai ruoli della polizia – designato dal questore -. In particolare, lo sportello unico è competente in materia di procedimenti di assunzione di lavoratori stranieri (concessione nullaosta la lavoro subordinato verifica della documentazione), rilascio del permesso di soggiorno per lavoro. Presso le Direzioni provinciali del lavoro verranno inserite nel sistema informativo le liste dei nominativi e delle schede di iscrizione degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia (distinte per Paesi di provenienza). |
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (Sup. n. 192/L G.U. n. 306 del 31.12.2004) Si indicano alcune delle novità contenute nella finanziaria, approvata in via definitiva dal Senato il 29 dicembre 2004. Spesa pubblica. Scatta il tetto del 2% per tutte le amministrazioni, ed è previsto il blocco del tourn-over. Sanità. Sono stanziati 2 miliardi per il 2005 per ripianare il disavanzo delle Regioni del Servizio sanitario nazionale, negli anni 2001, 2002, 2003. Nel caso i cui le Regioni "sforeranno" anche quest'anno, entro aprile dovranno aumentare le addizionali Irap e Irpef. Congedi per mamme di disabili. Sono stati ripristinati 300 milioni di euro per finanziare il congedo retribuito fino a due anni per i genitori di ragazzi con gravi handicap (previsto dalla Finanziaria del governo Amato). Adozioni internazionali. E’ prevista l’istituzione di un Fondo di 10 milioni per sostenere le famiglie che procedono con l’adozione internazionale. Lavori socialmente utili. I fondi complessivi salgono da 531 a 688, compresi quelli per Napoli e Palermo. Sicurezza. E' prevista l'assunzione di 1.324 agenti di polizia e di 1.400 carabinieri per un incremento complessivo del personale di 2.724 unità da realizzare entro la fine del 2006. Saranno inoltre assunti 500 Vigili del fuoco. Imposte e bolli. Scattano le tre aliquote del 23,33 e 39%. Per i redditi oltre i 100.000 euro scatta il contributo di solidarietà del 4%. Per l'Irap è prevista una riduzione sulle spese per la ricerca, sulle nuovi assunzioni e per il Sud, e l'nnalzamento della franchigia da 7.500 a 8.000 euro per le imprese con una base imponibile inferiore a 180.759,91 euro. Previste deduzioni per ciascun nuovo assunto pari a 20.000 euro che sale a 40.000 per i nuovi assunti nel Mezzogiorno e delle aree disagiate del Paese. Aumentano però gli acconti che il fisco chiederà sulle imposte da pagare per l'anno 2006. In alcuni casi - per l'Irap e l'Ires - l'aumento trasformerà di fatto l'acconto nel pagamento integrale dell'imposta. L'acconto Irpef sarà invece del 99%. L'effetto sarà un incremento delle entrate di 640 milioni di euro. La manovra prevede anche un aumento di bolli, imposte di registro, tasse di concessione governative, imposte ipotecarie e catastali. Tra questi tributi figurano le marche per il passaporto e per i brevetti, il bollo applicato sui conti correnti e i tributi speciali richiesti per le visure catastali. L'importo degli aumenti verrà stabilito a gennaio. Assegno casalinghe. L'assegno per il coniuge a carico, per i dipendenti a basso reddito, non sarà più nella busta paga del marito ma dovrà essere versato direttamente alla moglie-casalinga che quindi potrà gestirlo in modo autonomo. Certificato di malattia telematico. Dal primo giugno 2005 sarà il medico a inviare per via telematica all'Inps il certificato di malattia del lavoratore. Questo dovrà spedirlo per raccomandata al proprio datore di lavoro. Cassa integrazione. Le risorse vengono poste a carico del fondo per l'occupazione da destinare entro il 2005 alla concessione di cassa integrazione straordinaria e mobilità, disoccupazione per la gestione di crisi occupazionali attraverso accordi raggiunti entro il 30 giugno 2005. Richiesto però un taglio del 10% dei soggetti interessati e del 10-30% delle risorse. |
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Circolare 30 dicembre 2004, n. 90, Iscrizione nelle scuole dell’infanzia e alle classi di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2005/2006 (G.U. n. 8 del 12.01.2005) E’ stato fissato al 25 gennaio il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, per il prossimo anno scolastico. Il provvedimento sottolinea l’importanza del momento delle iscrizioni non solo per le famiglie – come occasione di incontro e collaborazione con le istituzioni scolastiche – ma anche come attività propedeutica al regolare svolgimento delle procedure scolastiche. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia viene stabilita l’attuazione dell’istituto degli anticipi – e possono essere iscritti al primo anno - per le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. All’atto dell’iscrizione inoltre le famiglie dovranno esprimere la loro opzione per gli orari annuali di funzionamento – compreso tra un minimo di 875 ore e un massimo di 1.700 ore -. Per la scuola primaria l’istanza di iscrizione anticipata alla prima classe riguarda tutte le bambine e i bambini nati entro il 31 marzo 2000. Le famiglie, all’atto dell’iscrizione, possono scegliere il solo orario obbligatorio (891 ore), l’orario obbligatorio integrato con quello facoltativo e opzionale (ulteriore quota di 999 ore annue), - e il tempo dedicato a mensa e dopo mensa (limite massimo di 330 ore annue). Le scuole, in occasione delle iscrizioni, presentano alle famiglie il repertorio di insegnamenti ed attività opzionali tra i quali scegliere. Le prime e seconde classi delle scuola secondaria di I grado sono interessate dall’attuazione della riforma, che prevede, tra l’altro, un orario di funzionamento obbligatorio annuale di 891 ore (corrispondenti ad una media settimanale di 27 ore) ed ulteriori 198 ore annue, opzionali, facoltative e gratuite per gli alunni. Le famiglie, pertanto, all’atto dell’iscrizione potranno esercitare facoltà di scelta tra l’orario annuale obbligatorio delle lezioni e l’orario articolato sul tempo aggiuntivo di ulteriori 198 ore annue, nonché sul tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa. Le stesse famiglie esprimono opzione tra le diverse tipologie di insegnamenti e di attività previsti dalla scuola. Gli alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali, paritari e legalmente riconosciuti, ai fini della prosecuzione del percorso di studi, devono presentare le domande di iscrizione alla prima classe, indirizzate al dirigente scolastico dell’istituto secondario di II grado prescelto, tramite il dirigente scolastico della scuola secondaria di I grado frequentata, il quale, entro i cinque giorni successivi della scadenza del 25 gennaio, provvederà a trasmetterle alle scuole di destinazione. Da quest’anno è prevista anche la possibilità di iscrizione on – line. |
Agenzia Italiana del Farmaco, Determinazione 16 dicembre 2004, Prontuario Farmaceutico Nazionale 2005. – Elenco dei medicinali di classe A) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (G.U. n. 299 del 22.12.2004, supplemento ordinario n. 184) L’Agenzia Italiana del Farmaco ha realizzato il nuovo Prontuario Farmaceutico, in vigore dal primo gennaio 2005. Il Prontuario riporta l’elenco dei medicinali – autorizzati e in commercio alla data del 14 dicembre – che sono rimborsabili dal Servizio Sanitario nazionale, in quanto inseriti nella fascia A); contine4474 specialità medicinali (gratuiti per il cittadino) e circa 950 in fascia H, distribuiti gratuitamente nei centri pubblici ospedalieri. Per l’aggiornamento del Prontuario sono stati utilizzati i dati forniti dall’Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. Tale aggiornamento prevede un ampliamento del numero di farmaci ammessi alla rimborsabilità /erogati gratuitamente ai cittadini) senza alcuna esclusione di medicinali precedentemente rimborsabili - quindi senza alcuna riclassificazione in fascia C-, ma si pone anche l’obiettivo di far fronte all’incremento della spesa farmaceutica 2004 rispetto al tetto programmato. E’ stato infatti adottato un sistema di riduzione dei prezzi applicato ai 56 principi attivi (294 confezioni di medicinali) che nel primo semestre 2004 hanno determinato un aumento del volume di spesa superiore al valore medio dell’intero settore. Viene inoltre aumentato il numero dei farmaci generici che, consentono, a parità di efficacia e sicurezza, un contenimento della spesa. Con l’introduzione nell’aggiornamento del Prontuario Farmaceutico l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) prevede una riduzione della spesa pari a 218 milioni di euro. |
Decreto del Presidente della Repubblica, 16 settembre 2004, n. 303, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato (G.U. n. 299 del 22.12.2004) E’ stato messo a punto il nuovo regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato che entra in vigore il 6 gennaio 2005. Il regolamento prevede che l’ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda d’asilo prende nota delle generalità fornite dal richiedente e lo autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio. La questura redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente e avvia le procedure, disponendo l’invio del richiedente asilo nei centri idi identificazione (sono stati istituiti sette centri di identificazione nelle province individuate con decreto del Ministero dell’interno) e rilasciando un attestato nominativo che certifica la qualità di richiedente lo status di rifugiato. Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, viene immediatamente contattato il Tribunale per i minorenni competente. Tutte le comunicazioni al richiedente asilo concernenti il procedimento sono rese il lingua comprensibile al richiedente (se ciò non è possibile, in lingua francese, inglese, spagnola o araba) – incluso l’opuscolo redatto dalla Commissione nazionale -. Il prefetto della provincia presso cui è istituito il centro di identificazione può affidarne la gestione, attraverso apposite convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell’assistenza sociale. Il direttore del centro può concedere permessi temporanei di allontanamento (dalle ore otto alle ore venti); è inoltre garantita la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne (salvo il caso di nuclei familiari). Sono state istituite sette Commissioni territoriali presso le prefetture di Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del regolamento la Commissione nazionale (che opera presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno) provvede alla nomina dei componenti della commissione Territoriale. La convocazione per l’audizione - che ha luogo in seduta non pubblica - presso la Commissione territoriale viene comunicata all’interessato tramite la questura territorialmente competente; il richiedente ha facoltà di farsi assistere da un avvocato e può esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. La Commissione territoriale, entro i tre giorni feriali successivi alla data dell’audizione rende nota la decisone; qualora al richiedente sia riconosciuto lo status di rifugiato la Commissione territoriale rilascia apposito certificato. In caso la domanda sia rigettata, il richiedente trattenuto presso uno dei centri di identificazione può presentare, entro cinque giorni dalla decisione, domanda di riesame. In questo caso il Presidente della Commissione Territoriale chiede al Presidente della Commissione nazionale di provvedere all’integrazione della Commissione territoriale con un componente di una speciale sezione della Commissione nazionale e si procede ad una nuova audizione con il richiedente. E’ prevista da parte della Commissione nazionale la realizzazione delle linee guida per la valutazione delle domande di asilo e l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i Componenti delle Commissioni territoriali. La nuova procedura deve essere in vigore a partire dal 21 aprile 2005. |
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (Sup. n. 192/L G.U. n. 306 del 31.12.2004) Si indicano alcune delle novità contenute nella finanziaria, approvata in via definitiva dal Senato il 29 dicembre 2004. Spesa pubblica. Scatta il tetto del 2% per tutte le amministrazioni, ed è previsto il blocco del tourn-over. Sanità. Sono stanziati 2 miliardi per il 2005 per ripianare il disavanzo delle Regioni del Servizio sanitario nazionale, negli anni 2001, 2002, 2003. Nel caso i cui le Regioni “sforeranno” anche quest’anno, entro aprile dovranno aumentare le addizionali Irap e Irpef. Congedi per mamme di disabili. Sono stati ripristinati 300 milioni di euro per finanziare il congedo retribuito fino a due anni per i genitori di ragazzi con gravi handicap (previsto dalla Finanziaria del governo Amato). Adozioni internazionali. E’ prevista l’istituzione di un Fondo di 10 milioni per sostenere le famiglie che procedono con l’adozione internazionale. Lavori socialmente utili. I fondi complessivi salgono da 531 a 688, compresi quelli per Napoli e Palermo. Sicurezza. E’ prevista l’assunzione di 1.324 agenti di polizia e di 1.400 carabinieri per un incremento complessivo del personale di 2.724 unità da realizzare entro la fine del 2006. Saranno inoltre assunti 500 Vigili del fuoco. Imposte e bolli. Scattano le tre aliquote del 23,33 e 39%. Per i redditi oltre i 100.000 euro scatta il contributo di solidarietà del 4%. Per l’Irap è prevista una riduzione sulle spese per la ricerca, sulle nuovi assunzioni e per il Sud, e l’innalzamento della franchigia da 7.500 a 8.000 euro per le imprese con una base imponibile inferiore a 180.759,91 euro. Previste deduzioni per ciascun nuovo assunto pari a 20.000 euro che sale a 40.000 per i nuovi assunti nel Mezzogiorno e delle aree disagiate del Paese. Aumentano però gli acconti che il fisco chiederà sulle imposte da pagare per l’anno 2006. In alcuni casi - per l’Irap e l’Ires - l’aumento trasformerà di fatto l’acconto nel pagamento integrale dell’imposta. L’acconto Irpef sarà invece del 99%. L’effetto sarà un incremento delle entrate di 640 milioni di euro. La manovra prevede anche un aumento di bolli, imposte di registro, tasse di concessione governative, imposte ipotecarie e catastali. Tra questi tributi figurano le marche per il passaporto e per i brevetti, il bollo applicato sui conti correnti e i tributi speciali richiesti per le misure catastali. L’importo degli aumenti verrà stabilito a gennaio. Assegno casalinghe. L’assegno per il coniuge a carico, per i dipendenti a basso reddito, non sarà più nella busta paga del marito ma dovrà essere versato direttamente alla moglie-casalinga che quindi potrà gestirlo in modo autonomo. Certificato di malattia telematico. Dal primo giugno 2005 sarà il medico a inviare per via telematica all’Inps il certificato di malattia del lavoratore. Questo dovrà spedirlo per raccomandata al proprio datore di lavoro. Cassa integrazione. Le risorse vengono poste a carico del fondo per l’occupazione da destinare entro il 2005 alla concessione di cassa integrazione straordinaria e mobilità, disoccupazione per la gestione di crisi occupazionali attraverso accordi raggiunti entro il 30 giugno 2005. Richiesto però un taglio del 10% dei soggetti interessati e del 10-30% delle risorse. |
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Circolare 30 dicembre 2004, n. 90, Iscrizione nelle scuole dell’infanzia e alle classi di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2005/2006 (G.U. n. 8 del 12.01.2005) E’ stato fissato al 25 gennaio il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, per il prossimo anno scolastico. Il provvedimento sottolinea l’importanza del momento delle iscrizioni non solo per le famiglie – come occasione di incontro e collaborazione con le istituzioni scolastiche – ma anche come attività propedeutica al regolare svolgimento delle procedure scolastiche. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia viene stabilita l’attuazione dell’istituto degli anticipi – e possono essere iscritti al primo anno - per le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. All’atto dell’iscrizione inoltre le famiglie dovranno esprimere la loro opzione per gli orari annuali di funzionamento – compreso tra un minimo di 875 ore e un massimo di 1.700 ore -. Per la scuola primaria l’istanza di iscrizione anticipata alla prima classe riguarda tutte le bambine e i bambini nati entro il 31 marzo 2000. Le famiglie, all’atto dell’iscrizione, possono scegliere il solo orario obbligatorio (891 ore), l’orario obbligatorio integrato con quello facoltativo e opzionale (ulteriore quota di 999 ore annue), - e il tempo dedicato a mensa e dopo mensa (limite massimo di 330 ore annue). Le scuole, in occasione delle iscrizioni, presentano alle famiglie il repertorio di insegnamenti ed attività opzionali tra i quali scegliere. Le prime e seconde classi delle scuola secondaria di I grado sono interessate dall’attuazione della riforma, che prevede, tra l’altro, un orario di funzionamento obbligatorio annuale di 891 ore (corrispondenti ad una media settimanale di 27 ore) ed ulteriori 198 ore annue, opzionali, facoltative e gratuite per gli alunni. Le famiglie, pertanto, all’atto dell’iscrizione potranno esercitare facoltà di scelta tra l’orario annuale obbligatorio delle lezioni e l’orario articolato sul tempo aggiuntivo di ulteriori 198 ore annue, nonché sul tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa. Le stesse famiglie esprimono opzione tra le diverse tipologie di insegnamenti e di attività previsti dalla scuola. Gli alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali, paritari e legalmente riconosciuti, ai fini della prosecuzione del percorso di studi, devono presentare le domande di iscrizione alla prima classe, indirizzate al dirigente scolastico dell’istituto secondario di II grado prescelto, tramite il dirigente scolastico della scuola secondaria di I grado frequentata, il quale, entro i cinque giorni successivi della scadenza del 25 gennaio, provvederà a trasmetterle alle scuole di destinazione. Da quest’anno è prevista anche la possibilità di iscrizione on – line. |
Agenzia Italiana del Farmaco, Determinazione 16 dicembre 2004, Prontuario Farmaceutico Nazionale 2005. – Elenco dei medicinali di classe A) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (G.U. n. 299 del 22.12.2004, supplemento ordinario n. 184) L’Agenzia Italiana del Farmaco ha realizzato il nuovo Prontuario Farmaceutico, in vigore dal primo gennaio 2005. Il Prontuario riporta l’elenco dei medicinali – autorizzati e in commercio alla data del 14 dicembre – che sono rimborsabili dal Servizio Sanitario nazionale, in quanto inseriti nella fascia A); contine4474 specialità medicinali (gratuiti per il cittadino) e circa 950 in fascia H, distribuiti gratuitamente nei centri pubblici ospedalieri. Per l’aggiornamento del Prontuario sono stati utilizzati i dati forniti dall’Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. Tale aggiornamento prevede un ampliamento del numero di farmaci ammessi alla rimborsabilità /erogati gratuitamente ai cittadini) senza alcuna esclusione di medicinali precedentemente rimborsabili - quindi senza alcuna riclassificazione in fascia C-, ma si pone anche l’obiettivo di far fronte all’incremento della spesa farmaceutica 2004 rispetto al tetto programmato. E’ stato infatti adottato un sistema di riduzione dei prezzi applicato ai 56 principi attivi (294 confezioni di medicinali) che nel primo semestre 2004 hanno determinato un aumento del volume di spesa superiore al valore medio dell’intero settore. Viene inoltre aumentato il numero dei farmaci generici che, consentono, a parità di efficacia e sicurezza, un contenimento della spesa. Con l’introduzione nell’aggiornamento del Prontuario Farmaceutico l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) prevede una riduzione della spesa pari a 218 milioni di euro. |
Decreto legge 19 novembre 2004, n. 276, Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa (G.U. n. 273 del 20.11.2004) Il provvedimento introduce modificazioni ed integrazioni ai DPR 613/80 (disposizioni sul riordino della Croce Rossa) e DPC 208/02 (approvazione del nuovo statuto della C.R.I.) al fine di favorire l’assolvimento dei compiti e il riordino dell’organizzazione. Tra le attività della C.R.I. vengono introdotte anche la promozione della diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e l’organizzazione dei donatori volontari e la possibilità di svolgere altri servizi sociali ed assistenziali in materia sanitaria (indicati nello statuto della C.R.I. e nel rispetto della normativa). Il decreto stabilisce modifiche alla struttura della Croce Rossa Italiana fornendo le indicazioni per la composizione degli organi: - organizzazione centrale (Presidente nazionale, assemblea nazionale, consiglio direttivo nazionale, collegio unico dei revisori di conti); - organizzazione regionale composta dai comitati regionali (presidente regionale, assemblea ragionale, consiglio direttivo regionale); - organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali (presidente provinciale, assemblea provinciale, consiglio direttivo provinciale); - organizzazione locale composta dai comitati locali (presidente locale, assemblea locale, consiglio locale direttivo). Si precisa che il libro dei soci deve essere aggiornato ogni sei mesi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente atto viene disposta l’approvazione della revisione del vigente statuto della Croce Rossa Italiana. |
Legge 12 novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (G.U. n. 267 del 13.11.2004) Con la legge 271/04 viene convertito in legge il decreto legislativo n. 241 del 14 settembre 2004 “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione”, approvando le modifiche agli articoli 13 e 14 (dichiarati incostituzionali dalla Corte Costituzionale) della legge Bossi – Fini (Testo Unico sull’immigrazione). Per quanto riguarda l’espulsione di extracomunitari “irregolari” (vale a dire in possesso di documenti ma senza permesso di soggiorno) l’ufficio immigrazione della Questura chiede al giudice di pace la convalida del provvedimento di allontanamento con l’accompagnamento alla frontiera. L’udienza di convalida da parte del giudice di pace viene disposta entro le 48 ore successive, ha luogo in camera di consiglio con la partecipazione dello straniero, del difensore e dell’interprete (durante i tempi di realizzazione del procedimento l’extracomunitario viene ospitato in Centro di Permanenza). Per gli immigrati clandestini (privi di permesso di soggiorno e di documento d’identità) è disposto il soggiorno (per un massimo di 60 giorni) presso i Ctp in attesa degli accertamenti dell’identità e della nazionalità e dell’ordine del Questore di uscita dall’Italia entro tre giorni. Le sanzioni in caso di mancato adempimento del decreto di espulsione vengono inasprite: viene previsto, infatti, l’arresto dello straniero anche in mancanza dei casi di flagranza del reato. Al fine di contrastare l’immigrazione clandestina la legge prevede il finanziamento di circa 14 milioni per la realizzazione di progetti nei paesi di provenienza. In materia di diritto all’unità familiare l’extracomunitario può chiedere di essere raggiunto dal coniuge, dal figlio minore, dai figli maggiorenni (a carico e non in condizione di provvedere al proprio sostentamento) e dei genitori con un’età superiore a 65 anni (nel caso in cui non ci siano altri familiari che possano provvedere al loro mantenimento); l’interessato può presentare ricorso al pretore di competenza nel caso di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare. Si stabilisce che l’accesso ai corsi delle Universita’, a parita’ di condizioni, per gli stranieri titolari di permessi di soggiorno riguarda anche i corsi delle scuole di specializzazione. Per le famiglie che occupano alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria per l’assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap non- autosufficienti è prevista la possibilità presentare una dichiarazione di emersione e richiedere il rilascio del permesso di soggiorno. Per semplificare le procedure amministrative, il Ministero dell’Interno stipula convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l’inoltro agli uffici di immigrazione delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati alle medesime amministrazioni (con oneri a carico dello straniero). |
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2004, Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio civile nazionale (G.U. n. 239 del 11.10.2004) Il provvedimento presente norme, impegni e responsabilità che reciprocamente enti e volontari si devono assumere nel rapporto di servizio civile nazionale. Vengono fissate le regole su: presentazione in servizio, orario di servizio, permessi, esclusione, sostituzione dei volontari a seguito di rinunce o interruzioni del servizio, malattie, maternità ed infortuni. Per quanto riguarda le malattie l circolare prevede, che, durante i primi quindici giorni di assenza, spetta al volontario l’assegno mensile per l’intero importo. In caso di assenza per infortunio avvenuto durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, al volontario spetta l’intera retribuzione. Per le volontarie in stato di gravidanza si adottano le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità (come previsto dal decreto legislativo 151/2001). Nell’arco di attuazione dei dodici mesi del progetto il volontario può usufruire di venti giorni di permesso retribuito per esigenze personali |
Decreto del Presidente della Repubblica, 16 settembre 2004, n. 303, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato (G.U. n. 299 del 22.12.2004) E’ stato messo a punto il nuovo regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato che entra in vigore il 6 gennaio 2005. Il regolamento prevede che l’ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda d’asilo prende nota delle generalità fornite dal richiedente e lo autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio. La questura redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente e avvia le procedure, disponendo l’invio del richiedente asilo nei centri idi identificazione (sono stati istituiti sette centri di identificazione nelle province individuate con decreto del Ministero dell’interno) e rilasciando un attestato nominativo che certifica la qualità di richiedente lo status di rifugiato. Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, viene immediatamente contattato il Tribunale per i minorenni competente. Tutte le comunicazioni al richiedente asilo concernenti il procedimento sono rese il lingua comprensibile al richiedente (se ciò non è possibile, in lingua francese, inglese, spagnola o araba) – incluso l’opuscolo redatto dalla Commissione nazionale -. Il prefetto della provincia presso cui è istituito il centro di identificazione può affidarne la gestione, attraverso apposite convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell’assistenza sociale. Il direttore del centro può concedere permessi temporanei di allontanamento (dalle ore otto alle ore venti); è inoltre garantita la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne (salvo il caso di nuclei familiari). Sono state istituite sette Commissioni territoriali presso le prefetture di Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del regolamento la Commissione nazionale (che opera presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno) provvede alla nomina dei componenti della commissione Territoriale. La convocazione per l’audizione - che ha luogo in seduta non pubblica - presso la Commissione territoriale viene comunicata all’interessato tramite la questura territorialmente competente; il richiedente ha facoltà di farsi assistere da un avvocato e può esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. La Commissione territoriale, entro i tre giorni feriali successivi alla data dell’audizione rende nota la decisone; qualora al richiedente sia riconosciuto lo status di rifugiato la Commissione territoriale rilascia apposito certificato. In caso la domanda sia rigettata, il richiedente trattenuto presso uno dei centri di identificazione può presentare, entro cinque giorni dalla decisione, domanda di riesame. In questo caso il Presidente della Commissione Territoriale chiede al Presidente della Commissione nazionale di provvedere all’integrazione della Commissione territoriale con un componente di una speciale sezione della Commissione nazionale e si procede ad una nuova audizione con il richiedente. E’ prevista da parte della Commissione nazionale la realizzazione delle linee guida per la valutazione delle domande di asilo e l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i Componenti delle Commissioni territoriali. La nuova procedura deve essere in vigore a partire dal 21 aprile 2005. |
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2004, Determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti delle cooperative del settore socio – sanitario assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo, a valere da gennaio e novembre 2004 (G.U. n. 241 del 13.10.2004) Il provvedimento definisce l’aggiornamento del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo riferiti al mese di gennaio 2004 e novembre 2004. Si precisa che le cifre presentate prescindono da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l’impresa può usufruire, da accordi di gradualità stipulati a livello locale, dagli oneri derivanti della gestione aziendale e dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla sicurezza del lavoro. |
Decreto Legge 14 settembre 2004, n. 241, Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, (G.U. n. 216 del 14.09.2004) Il decreto corregge il Testo unico sull’immigrazione introducendo nuove regole e modifiche in materia di espulsione di immigrati clandestini, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale. Il provvedimento introduce una nuova procedura che rende necessario un giudizio di convalida da parte del giudice di pace territorialmente competente, alla presenza di un difensore, per lo straniero che abbia ricevuto dal questore un provvedimento di espulsione. In attesa della definizione del procedimento di convalida lo straniero è trattenuto in CPT (centro permanenza temporanea): il giudice potrà provvedere – entro le successive quarantotto ore – a convalidare, con decreto motivato, il procedimento, facendo diventare esecutivo il provvedimento di accompagnamento alla frontiera; qualora la convalida non è concessa dal giudice di pace il provvedimento del questore perde ogni effetto. Viene cancellato l’arresto obbligatorio nei casi di mancato rispetto del termine dei 5 giorni per l’allontanamento dell’espellendo non trattenibile in CPT. |
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