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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
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NAZIONALE

Decreto-Legge n. 78 del 1 luglio 2009, Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (G.U. n. 150 del 01.07.2009)
All'interno del provvedimento è contenuto un articolo che attribuisce nuove competenze all'INPS per consentire tempi più rapidi e modalità più chiare per il riconoscimento dell'invalidità civile, dell'handicap e della disabilità (riguarda sia le domande di accertamento delle minorazioni civili: invalidità, cecità, sordomutismo, che le domande di accertamento dell'handicap, che quelle per la disabilità). Se il decreto legge verrà convertito in legge nell'attuale testo, dal primo gennaio 2010 le domande verranno presentate esclusivamente all'INPS che provvederà all'invio, per via telematica, all'Azienda Usl di competenza che provvederà alla convocazione. La disposizione presuppone che esista una rete e una modalità d comunicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, che consenta il passaggio dei dati in tempo reale. La Commissione dell'Azienda Usl sarà integrata con un medico INPS. Per quanto riguarda la valutazione delle minorazioni civili: entro 30 giorni dall'entrata in vigore del nuovo decreto, il Ministero della Salute nomina una Commissione con il compito di “aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità già approvate con Decreto del 5 febbraio 1992 (...).” con la precisazione che tali aggiornamenti non devono comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; non è prevista invece nessuna modifica della logica attuale della valutazione delle minorazioni. In merito alla concessione delle provvidenze economiche: con un accordo quadro fra Ministero della Salute e Conferenza Stato – Regioni, le competenze concessorie saranno trasferite all'INPS. L'accordo dovrà essere sottoscritto entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge. Infine alcune modifiche riguarderanno le procedure del ricorso: l'INPS diventa unica “controparte”, nel caso in cui un giudice nomini un consulente tecnico (cioè un medico che valuti per conto del tribunale l'effettiva condizione sanitaria di chi ricorre), questi dovrà obbligatoriamente essere affiancato nelle indagini da un medico INPS. Il decreto non prevede l'introduzione del ricorso amministrativo o altre formule di contenimento del contenzione in giudizio.
Decreto del presidente della Repubblica n. 81 del marzo 2009, Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 (G.U. n. 151 del 2.07.2009)
Il Presidente della Repubblica, visti alcuni articoli della Costituzione, sulla proposta del Ministro dell’Istruzione ha emanato le norme per la riorganizzazione della rete scolastica, in base ad un razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola. La riorganizzazione è basata sul dimensionamento della rete scolastica, di erogazione del servizio e sulla definizione degli organici. Le modifiche del precedente Decreto Legge ( numero 133, del 6 agosto 2008) riguardavano la regolazione del numero di iscritti e i nuovi limiti previsti (18-26 scuola dell’infanzia; 15-26/27 scuola primaria; 18-27 scuola secondaria). Il presente provvedimento affida ai dirigenti, in collaborazione con gli enti preposti, le modalità di distribuzione delle risorse utili all’integrazione degli alunni disabili, in base alla presentazione di un progetto articolato dall’insegnante di sostegno sulle strategie e le metodologie adottate. Le disposizioni per la scuola, di ogni ordine e grado, riguardano anche il tempo pieno, l’insegnamento della lingua straniera, affidato a docenti specializzati, l’educazione musicale e fisica; altre indicazioni riguardano le cattedre e i posti d’insegnamento, la definizione delle dotazioni organiche del personale educativo. Le disposizioni finali riguardano il monitoraggio sulle dimensioni delle classi e l’utilizzo del personale docente.
Legge n. 46 del 7 maggio 2009, Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione (G.U. n. 105 del 08.05.2009)
Il provvedimento prevede un’estensione del diritto di voto a domicilio agli elettori impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria dimora. Fino ad oggi rimanevano escluse da questa opportunità le persone, pur con gravi infermità che non facciano uso, in modo continuativo e vitale, di apparecchi elettromedicali. Rimanevano escluse anche se non erano in grado, comunque, di recarsi al seggio elettorale né in modo autonomo, né con l'aiuto dei supporti messi a disposizione dai Comuni (i sensi dell’articolo 29, Legge 5 febbraio 1992, n. 104) e cioè servizi di accompagnamento e trasporto. Modificando la Legge 22/2006, la nuova norma garantisce il diritto di voto anche alle persone affette da infermità che le rendano intrasportabili. In base alle nuove disposizioni possono, ora votare al proprio domicilio: - gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè siano “intrasportabili; - gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano; in questo caso la sottolineatura è sulla dipendenza continuativa e quindi sul rischio per l’incolumità personale del Cittadino. Il primo passaggio che l’elettore deve fare, nell’imminenza di qualsiasi consultazione elettorale, è la richiesta della certificazione sanitaria che attesti la grave infermità (dipendenza da elettromedicali o “intrasportabilità”); la certificazione la rilascia esclusivamente l’Asl attraverso propri medici incaricati e deve essere rilasciata in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni elettorali. La certificazione, per i soli “intrasportabili”, deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni. E' necessario inoltre presentare la richiesta di votazione presso la propria dimora, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali si è iscritti: alla richiesta va allegata una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa; oltre alla certificazione rilasciata dal medico incaricato dell’Azienda Usl; la domanda al sindaco va presentata in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione. Il sindaco una volta ricevuta e verificata la completezza della documentazione deve includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni e consegnarli in occasione delle elezioni al presidente di ciascuna sezione, il quale, all’atto della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale della sezione; il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
Legge n. 38 del 23 aprile 2009, Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali, nel territorio dello Stato, per l’anno 2009 (G.U. n. 84 del 10.04.2009)
Il documento legislativo stabilisce la programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2009: per motivi di lavoro stagionale subordinato sono ammessi in Italia i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero entro una quota massima di 80.000 unità – da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Si precisa che tale quota riguarda: - i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina; - i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 73 del 10 marzo 2009, Regolamento recante istituzione e funzionamento del nuovo Osservatorio nazionale sulla famiglia (G.U. n. 104 del 07.05.2009)
Il regolamento stabilisce l’istituzione del nuovo Osservatorio Nazionale sulla famiglia al fine di disciplinare gli obbiettivi, le funzioni e il ruolo dell’Istituto. I compiti dell’Osservatorio rientrano nello studio, nella ricerca e nella documentazione, oltre alla promozione e alla consulenza sulle politiche a sostegno della famiglia. A questo si unisce la collaborazione con gli istituti per l’Infanzia e l’adolescenza e con quelli regionali e locali nella tutela dei diritti e nello sviluppo in età evolutiva. Questi nel dettaglio gli interventi le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi dell’osservatorio: - assicurare lo sviluppo delle funzioni di analisi e studio della condizione e delle problematiche familiari, anche attraverso la realizzazione di un rapporto biennale sulla condizione familiare in Italia finalizzato ad aggiornare le conoscenze sulle principali dinamiche demografiche, sociologiche, economiche e di politica familiare; - promuove iniziative ed incontri seminariali per favorire la conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini e la diffusione delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze; - coordinare le proprie attività di ricerca e documentazione con quelle dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per quanto concerne il Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva; - coordinare le proprie attività di ricerca e documentazione con quelle degli Osservatori regionali e locali (a tal fine, alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico partecipano due esperti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome). Come specificato nel provvedimento, l’osservatorio si compone di tre organi: il Presidente del Consiglio dei Ministri, l’Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico; l’Assemblea si compone di trentasei rappresentanti provenienti dai diversi ambiti pertinenti (sviluppo economico, salute, lavoro, politiche sociali, tutela del territorio, etc.); il Comitato tecnico-scientifico ha funzione di organizzazione del programma delle attività regolate dall’Assemblea.
DPCM – Dipartimento per le politiche della famiglia – del 3 febbraio 2009, Ripartizione del Fondo per le politiche per la famiglia - anno 2009 (G.U. n. 100 del 02.05.2009)
Il decreto stabilisce i criteri per la ripartizione del fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2009, che ammonta complessivamente a € 186.571.000,00. Questi gli interventi a cui vengono destinate le risorse: 2.500.000,00 € per il funzionamento dell’Osservatorio nazionale della famiglia; 3.000.000,00 € per l’elaborazione del Piano nazionale per la famiglia (d’intesa con le altre amministrazioni statali e competenti); 3.000.000,00 € per la realizzazione della Conferenza nazionale della famiglia; 1.500.000,00 € per il sostegno delle attività dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia; 25.000.000,00 € per il sostegno delle adozioni internazionali; 15.000.000,00 € per il finanziamento delle attività di conciliazione del tempo di vita e del tempo di lavoro; 25.000.000,00 € per l’alimentazione del Fondo di credito per i nuovi nati; 11.571.000,00 € per risorse destinate a promuovere iniziative di interesse nazionale o a carattere sperimentale in materie inerenti alle politiche familiari. Una quota del finanziamento, pari a 100.000.000,00 € è assegnata per la realizzazione di attività di carattere regionale, consistenti nell’attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.
DPCM del 4 febbraio 2009, Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale (G.U. n. 70 del 25.03.09)
Il decreto stabilisce un prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale al fine di disciplinare lo svolgimento del progetto secondo i diritti e i doveri che fanno capo ai soggetti coinvolti. Le disposizioni del prontuario riguardano: - impegni e responsabilità degli enti e dei volontari: spetta ai volontari (tra gli altri) il diritto e il dovere alla formazione, attraverso la quale maturare la consapevolezza di rispondere all’obbligo costituzionale di difesa della Patria con mezzi non armati e non violenti, mediante servizi di utilità sociale e il diritto di essere informati in modo chiaro sull’attività che concretamente sono chiamati a svolgere presso l’ente; - la presentazione in servizio del volontario: nel giorno e nella sede stabiliti il volontario deve presentarsi con la documentazione che gli è stata consegnata (copia del progetto, fotocopia del contratto di assicurazione, modulo per l’apertura del libretto postale…). Vengono inoltre fornite indicazioni per il caso in cui un ente abbia coperto il numero di posti previsti e sia necessario assegnare i volontari selezionati ad altro progetto, o debbano essere sostituiti (esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio del progetto) a seguito di rinunce prima dell’avvio, o per malattia superiore a trenta gironi, e altre ipotesi contemplate per la cessazione del servizio e l’esclusione del volontario nel caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge. Ulteriori disposizioni riguardano: la temporanea modifica della sede di servizio, le malattie e infortuni; la tutela della maternità; la guida di automezzi; i permessi e l’orario di servizio: con un complessivo settimanale non inferiore alle trenta ore e un monte annuo minimo di millequattrocento ore.
Comitato interministeriale per la programmazione economica, Deliberazione del 18 dicembre 2008, Fondo sanitario nazionale 2007 – Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135 (Prevenzione e lotta contro l’AIDS). (Deliberazione n. 93/2008) (G.U. n. 75 del 31.03.2009)
Il provvedimento definisce i criteri di ripartizione delle quote del fondo sanitario nazionale destinate alla prevenzione e lotta contro l’AIDS da utilizzare: - per l’attivazione di corsi la formazione per il personale dei reparti di ricovero per malati di AIDS e altre malattie infettive (il numero di posti letto di day-hospital e di degenza ordinario previsti per l’anno 2006 per le malattie infettive e il numero dei casi di AIDS registrati al 31 dicembre 2006, rispettivamente per il 70 % e per il 30%); per il trattamento domiciliare: il numero di posti di assistenza domiciliare complessivi (previsti dalla legge n. 135/90) e il numero di casi di AIDS accertati, pesati in parti uguali. La somma complessiva destinata alle regioni è pari a euro 49.063.000 di cui: - 18.076.000 euro per l’espletamento dei corsi di formazione del personale dei reparti di ricovero per ammalati di AIDS e di altre malattie infettive; - 30.987.000 euro per l’attivazione di servizi di assistenza a domicilio dei soggetti affetti da AIDS. Come indicato nella tabella (in allegato al documento) alla regione Marche sono stati assegnati complessivamente 1.047.975,00 euro di cui 444.722,00 euro per corsi di formazione e 603.253,00 per il trattamento domiciliare.
Legge n. 18 del 3 marzo 2009, Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabiità (G.U. n. 61 del 14.03.2009)
Si tratta della ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006. Si prevede inoltre l’istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilita. L'osservatorio e' presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I componenti dell'Osservatorio sono nominati (in numero non superiore a quaranta), prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilita'; è inoltre prevista la partecipazione di esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilita', designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. All'Osservatorio, , che dura in carica tre anni, vengono affidati i seguenti compiti: - promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani; - predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita', in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;- promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilita', anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; - predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità; - promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità. Per il funzionamento dell'Osservatorio e' stato previsto un finanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014.
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Decreto del 29 gennaio 2009, Attuazione di un piano straordinario di verifica delle invalidità civili (G.U. n. 52 del 04.03.2009)
Il decreto definisce termini e modalità di realizzazione di un piano straordinario per l'effettuazione di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti di titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile. I controlli sono attuati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e sono finalizzati a verificare, per 200.000 soggetti, la permanenza dello stato invalidante nonché dei requisiti reddituali previsti dalla legge per poter fruire delle provvidenze economiche di cui sono percettori: la permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile viene accertata dalla Commissione medica superiore ovvero, su delega di questa, dalle Commissioni mediche di verifica provinciali di invalidità civile presso l'I.N.P.S. Il provvedimento prevede che: le visite mediche vengano effettuate presso il Centro medico legale I.N.P.S. della provincia di residenza dell'interessato; le verifiche dei requisiti reddituali vengono effettuate dall'I.N.P.S. attraverso l'incrocio delle informazioni contenute negli archivi del Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente decreto; i soggetti interessati, siano informati dall'I.N.P.S. mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da recapitarsi con almeno trenta giorni di anticipo. Si precisa che i controlli non riguardano le prestazioni assistenziali sostitutive riconosciute agli invalidi civili e ai sordi civili ultrasessantacinquenni e che sono esonerati i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti (inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide). Per coloro che si trovino nell'impossibilità fisica di raggiungere la sede di verifica e presentino idonea documentazione medica attestante la non trasportabilità, viene disposta la visita domiciliare. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari prescritti per il godimento dei benefici l'I.N.P.S. dispone, l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il decreto stabilisce anche i criteri per la programmazione delle attività di verifica: l'incidenza territoriale, a livello sub-regionale, dei benefici concessi in rapporto alla popolazione residente, secondo tassi standardizzati per fasce d'età; la recente dinamica territoriale degli andamenti nella concessione dei benefici per data di decorrenza degli stessi; il tipo di prestazione, della sua onerosità e dell'età' dei beneficiari; la distribuzione temporale delle revisioni in base alle scadenze programmate.

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