Rassegna legislativa
 
 
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NAZIONALE

IMMIGRAZIONE

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali, nel territorio dello Stato, per l’anno 2007 (G.U. n. 279 del 30.11.2007)
Il decreto prevede l’ammissione nel territorio dello Stato di 170.000 cittadini stranieri non comunitari – da ripartire tra le regioni e le province autonome - per l’anno 2007, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. Di questa quota 47.100 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria: 4500 cittadini albanesi, 1000 cittadini algerini, 3000 cittadini del Bangladesh, 8000 cittadini egiziani, 5000 cittadini filippini, 1000 cittadini ghanesi, 4500 cittadini marocchini, 6500 cittadini moldavi, 1500 cittadini nigeriani, 1000 cittadini pakistani, 1000 cittadini senegalesi, 100 cittadini somali, 3500 cittadini dello Sri Lanka, 4000 cittadini tunisini, 2500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all’Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle province di riammissione. Una quota di 110.900 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero provenienti dai altri Paesi: 65.000 ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona; 14.200 ingressi per il settore edile; 1.000 ingressi per dirigenti o personale altamente qualificato; 500 ingressi per conducenti, muniti di patenti europea, per il settore dell’autotrasporto e della movimentazione di merci; 200 ingressi per il settore della pesca marittima; 30.000 ingressi per i restanti settori produttivi. Il provvedimento prevede inoltre la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di 3.000 permessi di soggiorno per studio, 2.500 permessi di soggiorno per tirocinio, 1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale. Sono inoltre riservati ingressi per: 1.500 per cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine; 3.000 per cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero per motivi di lavoro autonomo (ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative), artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati; 500 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela.
Ministero dell’interno, Decreto 16 agosto 2007, Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (G.U. n. 223 del 25.09.2007)
Il decreto fissa per il 2007 (periodo 1 gennaio - 31 dicembre) i finanziamenti ai servizi di accoglienza per immigrati profughi e rifugiati - attivati dagli enti locali alla data del 1° gennaio 2007 -. Gli importi sono stati stabiliti in base alla capacità recettiva e definiti in una graduatoria (allegata al testo, curata dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno). Al servizio di asilo di Ancona (capacità recettiva 18 unità) è stata destinata la somma di 145.614,90 euro.
Decreto legislativo n. 154 del 10 agosto 2007, Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontario (G.U. n. 216del 17.09.2007)
È determinato il numero di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni ammessi a partecipare a un programma di volontariato. Il decreto stabilisce i criteri necessari per il rilascio del nulla osta: l’organizzazione promotrice del programma di volontariato deve appartenere alle categorie di enti ecclesiastici, organizzazioni non governative, associazione di promozione sociale; deve essere stipulata una convenzione fra lo straniero e l’organizzazione promotrice del programma di volontariato, specificando le condizioni di inquadramento, l’orario, le risorse stanziate per provvedere alle spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno del volontario; l’organizzazione promotrice deve inoltre sottoscrivere una polizza assicurativa per le spese relative all’assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi e assumersi la piena copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l’intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La domanda per il nulla osta deve essere presentata dalla organizzazione di volontariato promotrice allo Sportello Unico per l’immigrazione presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente; lo sportello, verificati i requisiti, trasmette per via telematica alle rappresentanze consolari all’estero il visto di ingresso. Nel documento si specifica che il permesso di soggiorno rilasciato per la durata del programma di volontariato, non è rinnovabile, né convertibile e può avere una durata massima di un anno (tranne casi eccezionali specificati nel programma di volontariato - e comunque non superiore a diciotto mesi). Nel caso dello straniero in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciato da uno stato membro dell’unione europea, può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessità del visto, se è iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore e partecipa ad un programma di scambio comunitario o bilaterale o è stato autorizzato a soggiornare per almeno due anni in uno stato appartenere all’unione; in questo caso è sufficiente che presenti una documentazione proveniente dalle autorità accademiche del paese dell’Unione nel quale ha svolto il corso di studi, dove si attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia è effettivamente complementare a quello già svolto.
Ministero dell'interno, Decreto 26 luglio 2007, Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68 (G.U. n. 181 del 06.08.2007)
Il provvedimento individua le modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studi, in base a tale disciplina, lo straniero al momento dell’ingresso, o in caso di provenienza dai Paesi dell’area di Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, è tenuto a dichiarare la sua presenza. Lo straniero in provenienza diretta da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen, assolve l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza all’atto del suo arrivo nel territorio dello Stato presentandosi ai valichi di frontiera, dove la polizia provvede all’attestazione mediante apposizione dell’impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio. Lo straniero in provenienza diretta da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen, rende la dichiarazione di presenza entro otto giorni dall’ingresso, al questore della provincia in cui si trova.
Ministero della solidarietà sociale, Decreto del 16 luglio 2007, Fissazione del contingente di ingressi di cittadini stranieri per corsi di formazione professionale e tirocini formativi, per l’anno 2007 (G.U. n. 237 del 11.10.20007)
Il decreto fissa per il 2007 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti per il rilascio del visto di studio: 5000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a ventiquattro mesi (organizzati da enti di formazione accreditati); 5000 unità per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale. Tali quote vengono ripartite tra le regioni e le province autonome come definito nella tabella in allegato al testo: per la regione Marche è stata stabilita la quota di 375 unità.
Legge 28 maggio 2007, n. 68 del 1 giugno 2007, Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio (G.U. n. 126 del 01.06.2007)
La legge stabilisce che per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi; il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto. In base a tale normativa quindi, al momento dell’ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schenegen, entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all’autorità di frontiera o la questore della provincia in cui si trova. L’espulsione dello straniero è prevista nel caso in cui non segnali la sua presenza, e se si trattiene nel territorio dello Stato oltre i tre mesi (o il minore termine stabilito nel visto di ingresso).
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3576 del 29 marzo 2007, Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina (G.U. n. 76 del 31.03.2007)
Per far fronte alle esigenze organizzative connesse al protrarsi della situazione di emergenza per proseguire le attività di contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina, con questo provvedimento il Ministero dell’interno è autorizzato alla selezione tramite procedure concorsuali – per titoli ed esami - di personale con contratto a tempo determinato per assicurare la piena funzionalità della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. A tal fine il capo del Dipartimento delle libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno è autorizzato a stipulare contratti professionali con esperti estranei all’amministrazione, nel limite massimo di tre unità e con un compenso annuo individuale non superiore a 30.000,00 euro. Tali esperti saranno impiegati nello svolgimento e la predisposizione di progetti finalizzati all’implementazione dei servizi informatici e della banca dati del medesimo Dipartimento, nel miglioramento delle condizioni di accoglienza delle strutture esistenti per gli immigrati irregolari, e nello studio di modelli di gestione economico – finanziaria. L’ordinanza stabilisce inoltre che per consentire il rapido espletamento delle attività connesse all’esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo è autorizzato a derogare per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, le competenze territoriali delle Commissioni. Infine, per assicurare la prosecuzione delle iniziative demandate al Ministero degli affari esteri in materia di richieste di visto di lavoro, viene assegnato un ulteriore contributo di 300.000,00 euro in favore delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari maggiormente interessati al fenomeno dei flussi migratori verso l’Italia, per l’acquisizione in loco dei servizi di lavoro interinale.
Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggetti liberamente nel territorio degli Stati Membri (G.U. n. 72 del 27.03.2007)
Il decreto dà attuazione alla direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La principale novità introdotta dal decreto è l'abolizione della carta di soggiorno rilasciata dalla Questura. Per periodi di permanenza superiore a tre mesi, sarà ora sufficiente iscriversi all'anagrafe del Comune di residenza. Il diritto di soggiorno è riconosciuto ai cittadini dell'Unione che esercitano una attività lavorativa, subordinata o autonoma, o seguano un corso di formazione oppure dispongano di risorse economiche sufficienti per la permanenza, oltre che di una assicurazione sanitaria. Per l'iscrizione, il richiedente dovrà presentare la documentazione che attesti lo svolgimento di un'attività lavorativa, di studio o di formazione professionale.
DPCM del 9 gennaio 2007, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all’estero nel territorio dello stato, per l’anno 2007 (G.U. n. 59 del 12.03.2007)
Il decreto stabilisce che sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero entro una quota massima di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della solidarietà sociale. Questa quota riguarda i lavoratori stagionali subordinati non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina, e di paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, Egitto). Il provvedimento precisa inoltre che sono ammessi anche 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato dei programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine.
DPCM 25 ottobre 2006, Programmazione aggiuntiva dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l’anno 2006 (G.U. n.285 del 07.12.2006)
Il Decreto fissa per l’anno 2006 una quota ulteriore di 350.000 ingressi di cittadini extracomunitari residenti all’estero, in aggiunta alla quota complessiva massima fissata nella programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato (170.000 ingressi, di cui 120.000 per motivi di lavoro non stagionale). Tale intervento si è reso necessario per rispondere alle esigenze del mercato interno del lavoro, con particolare riferimento a specifici settori produttivi e ala lavoro domestico di cura ed assistenza alla persona. Il provvedimento riguarda i lavoratori che hanno inviato regolare domande di nulla osta al lavoro agli sportelli unici per l’immigrazione entro il 21 luglio 2006. Il Ministero della solidarietà sociale definirà la ripartizione della quota aggiuntiva tra le regioni e le province.

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