Rassegna legislativa
 
 
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NAZIONALE

DISABILITÀ

Decreto del presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia dai strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide (G.U. n. 203 del 31.08.2012)
Con questo provvedimento sono state apportate modifiche all’articolo 381 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495. Queste le principali modifiche da segnalare: per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L’autorizzazione è resa nota mediante il cosiddetto contrassegno di parcheggio per disabili. Per le persone risultanti temporaneamente invalide viene rilasciata una autorizzazione a tempo determinato. Trascorso tale periodo è consentita l’emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute.

DISABILITÀ

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 novembre 2011, Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze a favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, per l’anno 2011 (G.U. n. 118 del 22.05.2012)
Nel decreto vengono definiti i criteri per la ripartizione tra le Regioni delle risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2011, interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica, pari ad euro 100 milioni. Come stabilito nel provvedimento, questi sono i criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2011 della domanda potenziale di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica: - popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 45 anni, nella misura del 60%; - criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%. Le somme assegnate sono destinate ad evitare fratture nella continuità assistenziale in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e l’abbandono delle famiglie; vengono anche elencate le tipologie di prestazioni, interventi e servizi assistenziali e socio-sanitari (che non sono sostitutivi di quelli sanitari) progetti finalizzati a realizzare o potenziare percorsi assistenziali domiciliari che consentano una presa in carico globale della persona affetta e dei suoi familiari; - interventi volti a garantire il necessario supporto di assistenti familiari per un numero di ore corrispondente alle differenti criticità emergenti con l'evoluzione della malattia, inclusa l'attivazione di specifici percorsi formativi per assistenti familiari per pazienti affetti da SLA che coprano gli aspetti legati alle diverse aree di bisogno (motoria, respiratoria, nutrizionale, della comunicazione, della dimensione domiciliare); - interventi volti al riconoscimento del lavoro di cura del familiare-caregiver, in sostituzione di altre figure professionali e sulla base di un progetto personalizzato in tal senso monitorato. Si precisa che le Regioni possono destinare un massimo dell’1% delle risorse assegnate per effettuare attività di ricerca sui modelli assistenziali per migliorare la qualità di vita del paziente e prevenire le complicanze. Vengono inoltre definiti i criteri di erogazione e monitoraggio: le Regioni comunicano le modalità di attuazione degli interventi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvederà all'erogazione delle risorse assegnate a ciascuna Regione dopo aver valutato, entro trenta giorni dalla ricezione, del programma attuativo; le Regioni devono poi comunicare tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi. Alla regione Marche sono stati destinati 2.670.000 euro.

DISABILITÀ

Legge n. 107 del 24 giugno 2010, Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche (G.U. n. 161 del 13.07.10)
Con questo provvedimento la sordocecità viene riconosciuta come disabilità specifica unica - sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo-. In base a tali indicazioni, vengono definite sordocieche le persone cui sono distintamene riconosciute entrambe le minorazioni; nel provvedimento si sancisce che le persone affette da sordocecità percepiscano in forma unificata le indennità spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità e di cecità civile e anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile e cecità civile, erogate dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS). Si precisa inoltre che ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni per entrambe le condizioni di sordità civile e di cecità civile, è riconosciuta l’unificazione dei trattamenti in godimento. Per quanto riguarda le modalità di accertamento e di valutazione della sordocecità, viene effettuato dall’azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica che procede alla valutazione di entrambe le disabilità sulla base della documentazione clinica presentata dall’interessato; l’accertamento viene effettuato nel corso di un’unica visita (alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecità civile e la sordità civile) e la condizione di sordocieco viene riconosciuta a chi risulta in possesso dei requisiti già previsti ai fini dell’ottenimento delle indennità già definite (relative alle due distinte minorazioni); il verbale di accertamento viene sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell’INPS. Il decreto stabilisce infine che nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili, le regioni possono individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, Decreto del 4 febbraio 2010, Criteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (G.U. n. 104 del 06.05.2010)
Il provvedimento definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Questi gli interventi ammessi a finanziamento: le misure di agevolazione alle assunzioni a favore del datore di lavoro; il rimborso degli eventuali oneri sostenuti dall'impresa per la rimozione di barriere architettoniche, per la trasformazione del posto di lavoro o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro; gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per la responsabilità civile per i disabili che effettuano tirocini di orientamento o di addestramento presso i datori di lavoro. Il decreto stabilisce che il riparto del Fondo deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, proporzionalmente alle richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati che hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato. Le regioni e le province autonome devono comunicare entro il 28 febbraio di ogni anno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il punteggio assegnato per ciascuna richiesta ritenuta ammissibile che, sulla base degli importi calcolati, determina l'importo complessivo delle risorse finanziarie del Fondo da trasferire annualmente con il provvedimento di riparto ad ogni singola regione e provincia autonoma. Vengono quindi elencati i criteri in base ai quali le regioni e le province autonome devono assegnare il punteggio alle richieste di contributo e i procedimenti per la concessione ed erogazione delle risorse. Ai fini del monitoraggio dell’intervento, si precisa infine che le regioni e le province autonome devono trasmettere una relazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali entro il 31 ottobre di ogni anno; relazioni che il Ministero inoltrerà successivamente all’Unione Europea.
Legge n. 46 del 7 maggio 2009, Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione (G.U. n. 105 del 08.05.2009)
Il provvedimento prevede un’estensione del diritto di voto a domicilio agli elettori impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria dimora. Fino ad oggi rimanevano escluse da questa opportunità le persone, pur con gravi infermità che non facciano uso, in modo continuativo e vitale, di apparecchi elettromedicali. Rimanevano escluse anche se non erano in grado, comunque, di recarsi al seggio elettorale né in modo autonomo, né con l'aiuto dei supporti messi a disposizione dai Comuni (i sensi dell’articolo 29, Legge 5 febbraio 1992, n. 104) e cioè servizi di accompagnamento e trasporto. Modificando la Legge 22/2006, la nuova norma garantisce il diritto di voto anche alle persone affette da infermità che le rendano intrasportabili. In base alle nuove disposizioni possono, ora votare al proprio domicilio: - gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè siano “intrasportabili; - gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano; in questo caso la sottolineatura è sulla dipendenza continuativa e quindi sul rischio per l’incolumità personale del Cittadino. Il primo passaggio che l’elettore deve fare, nell’imminenza di qualsiasi consultazione elettorale, è la richiesta della certificazione sanitaria che attesti la grave infermità (dipendenza da elettromedicali o “intrasportabilità”); la certificazione la rilascia esclusivamente l’Asl attraverso propri medici incaricati e deve essere rilasciata in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni elettorali. La certificazione, per i soli “intrasportabili”, deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni. E' necessario inoltre presentare la richiesta di votazione presso la propria dimora, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali si è iscritti: alla richiesta va allegata una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa; oltre alla certificazione rilasciata dal medico incaricato dell’Azienda Usl; la domanda al sindaco va presentata in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione. Il sindaco una volta ricevuta e verificata la completezza della documentazione deve includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni e consegnarli in occasione delle elezioni al presidente di ciascuna sezione, il quale, all’atto della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale della sezione; il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
Legge n. 18 del 3 marzo 2009, Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabiità (G.U. n. 61 del 14.03.2009)
Si tratta della ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006. Si prevede inoltre l’istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilita. L'osservatorio e' presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I componenti dell'Osservatorio sono nominati (in numero non superiore a quaranta), prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilita'; è inoltre prevista la partecipazione di esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilita', designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. All'Osservatorio, , che dura in carica tre anni, vengono affidati i seguenti compiti: - promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani; - predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita', in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;- promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilita', anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; - predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità; - promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità. Per il funzionamento dell'Osservatorio e' stato previsto un finanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014.
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Decreto del 29 gennaio 2009, Attuazione di un piano straordinario di verifica delle invalidità civili (G.U. n. 52 del 04.03.2009)
Il decreto definisce termini e modalità di realizzazione di un piano straordinario per l'effettuazione di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti di titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile. I controlli sono attuati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e sono finalizzati a verificare, per 200.000 soggetti, la permanenza dello stato invalidante nonché dei requisiti reddituali previsti dalla legge per poter fruire delle provvidenze economiche di cui sono percettori: la permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile viene accertata dalla Commissione medica superiore ovvero, su delega di questa, dalle Commissioni mediche di verifica provinciali di invalidità civile presso l'I.N.P.S. Il provvedimento prevede che: le visite mediche vengano effettuate presso il Centro medico legale I.N.P.S. della provincia di residenza dell'interessato; le verifiche dei requisiti reddituali vengono effettuate dall'I.N.P.S. attraverso l'incrocio delle informazioni contenute negli archivi del Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente decreto; i soggetti interessati, siano informati dall'I.N.P.S. mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da recapitarsi con almeno trenta giorni di anticipo. Si precisa che i controlli non riguardano le prestazioni assistenziali sostitutive riconosciute agli invalidi civili e ai sordi civili ultrasessantacinquenni e che sono esonerati i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti (inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide). Per coloro che si trovino nell'impossibilità fisica di raggiungere la sede di verifica e presentino idonea documentazione medica attestante la non trasportabilità, viene disposta la visita domiciliare. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari prescritti per il godimento dei benefici l'I.N.P.S. dispone, l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il decreto stabilisce anche i criteri per la programmazione delle attività di verifica: l'incidenza territoriale, a livello sub-regionale, dei benefici concessi in rapporto alla popolazione residente, secondo tassi standardizzati per fasce d'età; la recente dinamica territoriale degli andamenti nella concessione dei benefici per data di decorrenza degli stessi; il tipo di prestazione, della sua onerosità e dell'età' dei beneficiari; la distribuzione temporale delle revisioni in base alle scadenze programmate.
Ministero della solidarietà sociale, Decreto 21 giugno 2007, Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni (G.U. n. 181 del 6.08.07)
Il decreto individua le modalità ed i criteri per la presentazione di riconoscimento di associazioni ed enti della legittimazione ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazione. La domanda di richiesta di riconoscimento (in allegato al provvedimento) può essere inviata, entro il 30 aprile o il 30 ottobre di ciascun anno, da associazioni ed enti costituiti per atti pubblici o per scrittura privata autenticata, in possesso di uno statuto che preveda la promozione della parità di trattamento e la tutela dei diritti delle persone con disabilità e il contrasto dei fenomeni di discriminazione e che non rivesta la qualifica di imprenditore o amministratore di imprese di produzione e servizi per gli stessi settori in cui opera. Vengono descritti i documenti da allegare alla domanda, da inviare al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, che nominerà un’apposita Commissione di valutazione per la redazione semestrale di un elenco delle associazioni e degli enti approvati.

Disabilità - mobilità

Legge n. 120 del 29 luglio 2010, Disposizioni in materia di sicurezza stradale (G.U. n. 175 del 29.07.2010, supplemento n. 171/L)
La legge contiene nuove disposizioni in materia di Sicurezza stradale (nuovo Codice della strada). Nel testo ci sono novità riguardanti le persone disabili. Contrassegno invalidi: è stata introdotta la modifica dell'art. 74 del D.L. 196/2003 (Regolamento del trattamento dei dati personali - privacy) che ha determinato disagi per i titolari del Contrassegno invalidi: infatti, molti Comuni, applicando impropriamente il citato articolo 74, rilasciavano contrassegni anonimi che non venivano "riconosciuti" dalle forze preposte al controllo del traffico di altri Comuni e all'estero. Il provvedimento stabilisce che il governo italiano potrà emanare una apposita circolare ministeriale che determinerà la nuova forma fisica del Contrassegno disabili europeo, aggiungendo anche l'Italia agli oltre 15 paesi dell'Ue che hanno già adottato questo documento. In tal modo, anche i cittadini disabili italiani potranno viaggiare liberamente e tranquillamente negli altri Stati europei e non avere più problemi sul riconoscimento del contrassegno invalidi. Permesso di guida a ore: questa modifica rappresenta un'importante opportunità per il conducente disabile che, in caso di ritiro della patente per infrazioni al Codice della Strada, subisce conseguenze fortemente penalizzanti poiché il guidatore affetto da grave deficit motorio, perde la propria autonomia, sia per la presenza massiccia di barriere che per l'inacessibilità dei mezzi di trasporto pubblico. Multe a rate per i meno abbienti. Per quanto riguarda il sequestro amministrativo del veicolo, la modifica introdotta prevede la possibilità di rateizzare le sanzioni amministrative (multe) per le persone con difficoltà economiche. Macchine per bambini e ausili di deambulazione per le persone invalide. Questo problema, riguarda solo una piccola percentuale di persone affette da grave deficit motorio, in quanto il vecchio Codice della Strada non chiariva se alcuni mezzi di locomozione (es. gli scooter elettrici) fossero classificati veicoli (e quindi dovessero circolare sulla sede stradale come qualsiasi altro mezzo) oppure ausili per la deambulazione (e quindi andare sui marciapiedi e/o percorsi normalmente destinati al traffico pedonale). Ora, la legge 120/2010 chiarisce questo punto, determinando che si tratta di ausili per la deambulazione. Linee guida sulla formulazione dei giudizi da parte delle Commissioni mediche locali: la legge prevede che i ministeri dei Trasporti e della Salute emanino delle linee guida, da destinare ai componenti della Commissione medica locale per le patenti di guida presenti in Italia, al fine di formulare giudizi che abbiano metodologie di valutazione il più possibile coerenti e lineari. Proventi multe per il superamento della velocità: viene stabilito che il 50% dei proventi derivanti dalle multe per il superamento della velocità andrà ai Comuni per l'adeguato mantenimento delle strade e della segnaletica stradale (compresa quella verticale e orizzontale degli attraversamenti pedonali, dei posteggi invalidi, ecc.). Minicar con la patente. La legge 120/2010 stabilisce che, per guidare anche un ciclomotore o quadriciclo, occorre essere in possesso dei requisiti fisici e del "patentino". Coloro a cui veniva ritirata la patente di guida, per l'assenza dei requisiti fisici per condurre un veicolo, non potranno più condurre un quadriciclo. Questa norma mira a garantire la massima sicurezza stradale sia per l'autista del mezzo che per i terzi. Obbligo lenti o apparecchi di guida: se per guidare un autoveicolo, la Commissione medica locale aveva prescritto a una persona affetta da grave deficit motorio specifici adattamenti di guida, questi, per logica, devono essere prescritti e installati anche su una minicar o quadriciclo.

DISAGIO ABITATIVO

Decreto – legge 29 settembre 2006, n. 261, Interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali (G.U. n. 227 del 29.09.2006)
Il provvedimento sospende gli sfratti fino al 30 giugno 2007 per le famiglie con un reddito inferiore a 27 mila euro, in cui siano presenti figli a carico, ultrasettantenti, malati terminali o disabili oltre il 66 per cento di invalidità residenti nei capoluoghi di provincia con oltre 10 mila abitanti. Sono inoltre previsti altri interventi, quali la previsione di programmi ragionati di edilizia sovvenzionata e agevolata da parte dei Comuni e l’avvio di un tavolo di concertazione per la definizione di un piano pluriennale nazionale di edilizia residenziale pubblica finalizzato all’aumento di alloggi in locazione a canone sociale e a canone concordato; a questo piano parteciperanno, oltre ai Ministri interessati (delle infrastrutture, della solidarietà sociale, dell’economia e delle finanza, delle politiche per la famiglia e per le politiche giovanili), anche i rappresentanti dell’ANCI, delle regioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, delle associazioni della proprietà edilizia, delle associazioni dei costruttori edili e delle cooperative.

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