Rassegna legislativa
 
 
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NAZIONALE

UNIVERSITÀ – DIRITTO ALLA STUDIO

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 2006, Fondo di intervento integrativo tra le regioni e le province autonome, per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (G.U. n.272 del 22.11.06)
Vengono individuate alcune elementi da tenere in considerazione per la presentazione dei progetti: - innovatività (con riferimento al contesto territoriale, alla tipologia di intervento e alla realizzazione di attività caratterizzate da una spiccata valenza sociale); - interventi pilota, sperimentali, finalizzati a mettere a punto modelli di intervento che possano essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali; - creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del terzo settore, e di collaborazione con enti locali, enti pubblici, soggetti privati, imprese e sindacati. La direttiva stabilisce inoltre alcuni ambiti di intervento prioritari (per l’anno 2006 i progetti devono riguardare l’ambito del disagio sociale):- nuove metodologie tese al contrasto e alla prevenzione del disagio minorile e giovanile, incluso quello relativo ai giovani immigrati e agli anziani; - contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (anziani, minori, soggetti con scarso livello di reddito, famiglie monoparentali e in difficoltà, persone senza fissa dimora, nomadi ed immigrati, detenuti ed ex detenuti, malati terminali, alcolisti, persone con disabilità fisica, sensoriale e mentale ed i loro genitori e familiari, etc.) e/o creazione/sviluppo di servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere i fabbisogni espressi dalle categorie suddette; - promozione di forme di volontariato che prevedano la partecipazione dei giovani, ivi compresi i giovani immigrati, sviluppando in tal modo esperienze educative, di coinvolgimento sociale e di integrazione giovanile. Vengono definiti i criteri di finanziamento e le spese imputabili. Le disponibilità finanziarie relative all’anno in corso dovrebbero risultare pari a circa € 1.178.473,00. La domanda di finanziamento (in allegato al provvedimento) deve pervenire al Ministero della solidarietà sociale –Direzione generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali – Osservatorio Nazionale per il Volontariato – Divisione III Volontariato - Via Fornovo n. 8 – 00192 – Roma entro 35 giorni dalla pubblicazione della presente Direttiva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. (indicando sulla busta la dizione “Progetto Sperimentale volontariato - Direttiva 2006”).

USURA

Ministero dell’Interno, Decreto n. 220 del 24 ottobre 2007, Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l’iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall’articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dell’articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture (G.U. n. 276 del 27.11.2007)
Il Decreto, emanato dal Ministero dell’Interno, di concerto con quello della Giustizia, ha realizzato un regolamento che norma l’accesso delle Associazioni e Fondazioni antiracket e antiusura all’albo istituito, con l’intento di coordinare ed implementare le azioni a tutela di soggetti vittime di queste emergenze sociali. A tal fine vengono istituite, presso ogni prefettura – U.T.G. (Unità Giurisdizionali Territoriali), degli elenchi provinciali, ai quali possono iscriversi Associazioni, Fondazioni, comitati o altri enti, anche non riconosciuti, aventi tra gli scopi sociali principali, azioni di contrasto dirette a queste criticità e che anche in maniera indiretta, riescano a fornire, a vario titolo assistenza, una qualche forma di tutela a soggetti deboli: vittime di usura o stretti nella morsa del racket. Il regolamento fissa i criteri di ammissione: chi vuole entrare nel novero dell’albo, deve mostrare una serie di requisiti, quali: comprovata moralità, sussidarietà, azione non lucrosa, dimostrare una comprovata leicità delle proprie azioni, che non siano speculative alle varie dinamiche personali. Nello stesso atto, vengono individuate le condizioni per il diniego, la revoca o la sospensione dell’iscrizione (condanne, anche non definitive, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope, concussione, peculato, abuso di poter, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio . . .)

VIOLENZA IN FAMIGLIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, Finanziamento di progetti finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto della violenza sessuale e di genere – anno 2008 (G.U. n. 97 del 24.04.2008)
L’avviso pubblico contenuto nel documento si propone di promuovere la programmazione di interventi nel settore della prevenzione e contrasto di tutte le forme di violenza sessuale e di genere della tutela e reinserimento delle vittime, incentivando la collaborazione tra gli attori istituzionali e gli attori del privato sociale coinvolti. A tal fine è previsto il finanziamento di azioni ed interventi integrati, a valenza intercomunale/interprovinciale/interregionale pluridisciplinari e inter-settoriali, che prevedono il consolidamento e lo sviluppo delle reti territoriali: servizi sanitari, servizi sociali, forze dell’ordine, servizi educativi, consulenti legali e psicologici, associazioni. Il provvedimento individua gli obiettivi delle proposte progettuali: - sensibilizzazione e informazione dei vari attori territoriali coinvolti attraverso giornate di studio e di approfondimento per affrontare le complessità del fenomeno della violenza di genere e la complessità delle azioni di contrasto e protezione (con particolare riguardo alle forma di violenza meno visibili: violenza in ambito familiare, abusi sessuali sui minori, violenza nelle relazioni affettive, violenza psicologiche e fisiche rivolte a migranti e a donne appartenenti alle minoranze etniche e culturali),: - sperimentazione di strumenti metodologici, formativi e valutativi innovativi per sviluppare una rete di attori territoriali di varie culture organizzative e professionali al fine di elaborare interventi di prevenzione della violenza di genere e la tutela delle vittime; - scambio e trasferibilità di buone prassi ed esperienze esistenti in Italia ed in Europa. Il finanziamento complessivo previsto è di euro 3.500.000; il contributo per ogni singolo progetto non può superare i 150.000 euro. Vengono inoltre definite le modalità per la presentazione delle domande, i requisiti di ammissibilità, le cause di inammissibilità, e i criteri di valutazione dei progetti. In appendice il fac-simile della domanda, scaricabile dal sito Internet: http://www.pariopportunià.gov.it
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i diritti e le pari opportunità: Avviso per il finanziamento di progetti finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere (G.U. n. 284 del 6.12.2007)
Con questo provvedimento il dipartimento per i diritti e le pari opportunità prevede il finanziamento di progetti finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Obiettivo dei progetti è la costruzione e lo sviluppo di reti territoriali fra vari attori pubblici e privati per la definizione di strategie, azioni ed interventi integrati, pluridisciplinari e inter-settoriali in materia di prevenzione della violenza e di protezione e reinserimento delle vittime valorizzando l’esperienza dei centri antiviolenza e del privato sociale. Destinatari dei progetti sono donne, minori, persone di diverso orientamento sessuale e altre categorie vulnerabili, esposte a discriminazioni anche multiple, disabili, stranieri. Saranno incentivate azioni volte a progettare e/o sviluppare reti territoriali fra vari attori pubblici e privati per la definizione di strategie, azioni ed interventi integrati, pluridisciplinari e inter-settoriali, in materia di contrasto, di prevenzione della violenza e di protezione e reinserimento delle vittime. In particolare, nelle azioni dovranno essere coinvolti soggetti pubblici e del privato sociale, quali ad es. servizi sanitari, servizi sociali, forze dell’ordine, servizi educativi, consulenti legali e psicologici, associazioni del privato sociale, ecc., al fine di consentire la creazione e/o sviluppo-qualificazione di reti sostenibili di prevenzione e contrasto a tutte le forme di violenze di genere sulle donne, i minori, le persone di diverso orientamento sessuale, tenendo conto delle categorie particolarmente vulnerabili quali i disabili, anziane, migranti e donne appartenenti a minoranze etniche, ecc.

VOLONTARIATO

Decreto n. 177 del 14 settembre 2010, Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (G.U. n. 255 del 30.10.10)
Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi in favore di organizzazioni di volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per l'acquisto di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità' sociale e di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. (I contributi non sono cumulabili con altri contributi, concernenti il medesimo bene, erogati dalle amministrazioni pubbliche). Possono presentare la domanda per la concessione del contributo i seguenti soggetti: le organizzazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 266/1991 (legge quadro sul volontariato) , iscritte nei registri di cui all'articolo 6della medesima legge; - le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto 460/1997 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS (di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo). Il provvedimento descrive le tipologie di acquisti (o acquisizione mediante contratto di leasing) ammissibili al contributo: - autoambulanze; beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni; beni acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità' sociale (ONLUS), da donare a strutture sanitarie pubbliche. Vengono inoltre così suddivise le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali annualmente destinate all'attività' istituzionale delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS): - 60 per cento per l'acquisto di autoambulanze; 35 per cento per l'acquisto di beni strumentali; 5 per cento per l'acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. Si precisa che i contributi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e che la domanda di concessione del contributo deve essere inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; nel decreto vengono definiti termini - entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati effettuati gli acquisti o le acquisizioni tramite leasing - e modalità di presentazione delle domande, indicando la documentazione da allegare; entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande il Ministero renderà noto l'elenco delle organizzazioni ammesse a finanziamento con l'indicazione del contributo concesso.
Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali, decreto del 30 giugno 2008, Concessione dei contributi alle associazioni di volontariato ed Onlus per l'acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, in materia di attività di utilità sociale ai sensi dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e del decreto ministeriale attuativo 28 agosto 2001, n. 3888, per l'anno 2007 (G.U. n. 207 del 04.09.08, suppl. ord. n. 209)
Il provvedimento definisce le quote di contributo per l’annualità 2007, in favore di associazioni di volontariato ed Onlus che hanno presentato le richieste per acquisti di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a favore a strutture sanitarie pubbliche. L’importo complessivo del finanziamento per contributi alle associazioni di volontariato per il 2007 è pari a euro 7.750.000,00, così ripartito: 6.200.000,00 euro alle organizzazioni per l’acquisto di ambulanze (di questa quota, sulla base delle domande dichiarate ammissibili vengono attribuiti complessivamente 4.026.537,46 euro); 1.162.5000,00 euro alle organizzazioni per l’acquisto di beni strumentali; 387.500,00 alle organizzazioni per l’acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. Come precisato nelle tabelle, in allegato al decreto, Alla regione Marche sono stati destinati: 129.666,24 euro per l’acquisto di ambulanze; 41.272.54 euro per l’acquisto di beni strumentali e 2.894,36 euro per donazioni.
Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, Istituzione della consulta nazionale del volontariato di protezione civile (G.U. n. 61 del 12.03.2008)
Con questo provvedimento viene definita l’istituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile. La consulta assolve l’onere di ideazione e coordinamento dei piani strategici di protezione civile nazionale, su un livello di gestione centralizzata e, che coinvolga: stato, regioni e province e solo in una seconda fase i Dipartimenti locali di protezione Civile, gli enti territoriali pubblici, organizzazioni, associazioni del territorio, al fine avere una programmazione efficacia ed efficiente per la prevenzione e gli interventi di straordinaria amministrazione nelle situazione di grave emergenza sociale. Tra i compiti previsti, prioritario è quello di ricerca e di approfondimento su tematiche relative alla promozione, alla formazione e allo sviluppo del volontariato di protezione civile. Viene stabilito inoltre che la consulta sia formata da un rappresentante per ciascuna organizzazione nazionale di volontariato di protezione civile, con sedi in almeno sei regioni, iscritta nell’elenco nazionale istituito presso il Dipartimento della protezione civile.
Ministero della solidarietà sociale, Direttiva n. 218 del 29 ottobre 2007, Modalità per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266» - Anno 2007 (G.U. n. 252 del 29.10.07, supplemento n. 218)
Possono richiedere il contributo le organizzazioni di volontariato costituite da almeno due anni e regolarmente iscritte nei registri regionali/provinciali del volontariato (art. 6, legge 266/199) alla data di pubblicazione della Direttiva nella Gazzetta Ufficiale. I progetti possono essere presentati da singole organizzazioni di volontariato o congiuntamente da più organizzazioni per l’approvazione di progetti sperimentali elaborati e proposti, anche in collaborazione con Enti pubblici territoriali, da organizzazioni di volontariato e destinati a fronteggiare emergenze sociali e a favorire l’applicazione di avanzate metodologie di intervento. Per l’anno 2007 i progetti devono essere indirizzati in particolare ad azioni di contrasto del disagio sociale e di promozione e rafforzamento della partecipazione attiva e responsabile, anche con l’eventuale coinvolgimento degli Enti pubblici territoriali, nonché del Terzo settore attraverso l'introduzione e la diffusione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. I progetti dovranno possedere almeno uno dei seguenti requisiti: Innovatività, con riferimento al contesto territoriale, alla tipologia di intervento e alla realizzazione di attività caratterizzate da una spiccata valenza sociale; Interventi pilota, sperimentali, finalizzati alla messa a punto di modelli di intervento che possano essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali; Creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del Terzo settore, e di collaborazione con enti locali, enti pubblici, soggetti privati, imprese e sindacati. A pena di inammissibilità le iniziative progettuali proposte non possono avere durata superiore a dodici mesi. Le disponibilità finanziarie per la realizzazione dei progetti ai sensi della presente direttiva sono pari a euro 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila/00). Il costo complessivo di ciascun progetto, a pena di inammissibilità, non potrà superare l'ammontare complessivo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00). La domanda, comprensiva degli allegati, deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 3 dicembre 2007 (trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della Direttiva nella Gazzetta Ufficiale) al seguente indirizzo: Ministero della Solidarietà Sociale, Osservatorio nazionale per il volontariato - Div. III Volontariato - Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni sociali Via Fornovo, n. 8, pal. C – 1 piano – 00192 Roma.
Ministero della solidarietà sociale, Direttiva 23 luglio 2007, Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7, nonchè per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'articolo 12, comma 3, lettere d) ed f). (Direttiva annualità 2007) (G.U. n. 193 del 21.08.2007)
Il provvedimento stabilisce le modalità di presentazione di richieste di contributo da parte di associazioni di promozione sociale per la realizzazione di progetti sperimentali per far fronte a particolari emergenze sociali e favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. Possono presentare richiesta di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti le associazioni di promozione sociale singolarmente o in forma di partenariato tra loro, che risultino iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000 (n caso di presentazione congiunta e' necessario indicare il soggetto capofila dell'iniziativa/progetto e le modalità di partenariato che verranno adottate); la richiesta di contributo può inoltre prevedere la collaborazione di enti pubblici (in tali casi responsabile del progetto e', comunque, l'associazione proponente). Vengono precisate le aree di intervento prioritarie individuate dall’Osservatorio nazionale: promozione dei diritti e delle opportunità per favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilita'; tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani; sostegno per favorire l'inclusione sociale alle persone in condizioni di marginalità o di disagio socio-economico; interventi per favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita della comunità e per garantire loro la dignità e la qualità' della vita se in condizione di non autosufficienza; sostegno per favorire l'inclusione sociale dei cittadini migranti di prima e seconda generazione; sostegno ad iniziative in materia di pari opportunità e non discriminazione. Per essere ammessi a finanziamento i progetti presentati devono avere carattere innovativo rispetto a quelli già finanziati alla stessa associazione nelle precedenti annualità e non possono avere una durata superiore a diciotto mesi. Per quanto riguarda l’aspetto finanziario, la direttiva stabilisce che le disponibilità finanziarie per la realizzazione di iniziative/progetti ai sensi della presente direttiva sono pari a Euro 11.000.000,00 e determina il costo complessivo per la realizzazione di ciascuna iniziativa/progetto: Euro 250.000,00 nell'ipotesi in cui il proponente sia uno o più associazioni in partenariato tra loro; ed Euro 300.000,00 se a presentare il progetto siano due o più associazioni in partenariato tra loro. La richiesta di ammissione al contributo concernente ciascuna iniziativa/progetto deve essere redatta in carta semplice - in busta chiusa, non trasparente, recante, a seconda dei casi, la dizione "INIZIATIVA lettera D" o la dizione "PROGETTO lettera F" - "Associazionismo - Direttiva 2007"- e sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'associazione o delle associazioni proponenti e pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. d) essere indirizzata al Ministero della solidarietà sociale - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, Osservatorio nazionale dell'associazionismo, Div. II, via Fornovo n. 8, pal. A - 00192 Roma; la domanda deve contenere modello (Allegato 1), dell'apposito formulario di presentazione (Allegato 2) e del piano economico (Allegato 3), uniti e parte integrante della presente direttiva.
Ministero della solidarietà sociale, Direttiva 21 settembre 2006, Modalità per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Anno 2006 (G.U. n. 252 del 28.10.2006, supplemento ordinario n. 204)
Il provvedimento definisce criteri e modalità per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato; possono richiedere il finanziamento le organizzazioni di volontariato legalmente costituite da almeno due anni e che, per tutta la durata di attuazione del progetto finanziato, risultano regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato. Si precisa che i progetti (che non devono avere una durata superiore a dodici mesi) possono essere presentati da singole associazioni di volontariato o da più organizzazioni di volontariato congiuntamente.

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