Rassegna legislativa
 
 
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NAZIONALE

LAVORO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali DECRETO 5 ottobre 2012, Attuazione dell’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne (G.U. n. 243 del 17.10.2012)
Con questo decreto è stato istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne. Sono stati definiti: incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne, in contratti a tempo indeterminato, nonché all’incentivazione delle stabilizzazioni, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro; incentivi per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne con orario normale di lavoro. All’Istituto nazionale di previdenza sociale spetta la corresponsione di un incentivo definito in base alla tipologia di trasformazione o stabilizzazione del contratto di lavoro. Gli incentivi sono corrisposti dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro e sono erogati ai medesimi datori di lavoro in un’unica soluzione decorsi sei mesi, rispettivamente, dalle trasformazioni, stabilizzazioni o assunzioni.
Legge n. 183 del 4 novembre 2010, Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (G.U. n.262 del 9.11.2010, supplemento ordinario n. 243/L)
Il provvedimento trasferisce deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Queste alcune novità previste nel documento: possibilità di apprendistato in azienda come alternativa all'ultimo anno di obbligo scolastico; norme sulla conciliazione e l'arbitrato; misure contro il lavoro sommerso; l’obbligo, per le università pubbliche e private, di conferire alla Borsa continua nazionale del lavoro i curricula dei laureati; la conciliazione può essere proposta tramite l'associazione sindacale a cui l'interessato aderisce (la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza); riguardo l’arbitrato, sono contemplate anche altre forme oltre a quello che può instaurarsi durante il tentativo di conciliazione, per es., la possibilità per il lavoratore all’atto dell’assunzione di decidere se ricorrere all’arbitrato in caso di future controversie, con esclusione del licenziamento (a tal fine, il lavoratore sottoscrive una clausola compromissoria valida per ogni lite, escluso il licenziamento, per il quale resta obbligatorio ricorrere al giudice ordinario). Il testo contiene anche modifiche all’articolo 33 della Legge 104/1992 relativo ai permessi ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave; le modifiche che riguardano sia i dipendenti pubblici che i dipendenti privati, si riferiscono alla definizione degli aventi diritto ai permessi, stabilendo che in assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi: il genitore; il coniuge; il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello); i parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti o quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.

LAVORO – FORMAZIONE PROFESSIONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direttiva n. 2 del 1 agosto 2005, Tirocini formativi e di orientamento, (G.U. n. 246 del 21.10.2005)
Il provvedimento stabilisce finalità e modalità di realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento nelle pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha evidenziato, infatti, l’opportunità di instaurare un rapporto di collaborazione con il mondo della ricerca e della formazione universitaria al fine di acquisire nuove e sempre più aggiornate e qualificate professionalità, in grado di garantire una riforma della pubblica amministrazione rispondente ai bisogni della collettività e del sistema economico. Nella Direttiva si precisa che le disposizioni che disciplinano i tirocini formativi appartiene alla competenza normativa delle regioni (pertanto la normativa nazionale troverà applicazione solo in assenza di una specifica disciplina a livello regionale). I tirocini formativi e di orientamento promossi dagli atenei devono prevedere un periodo di formazione professionale dei giovani universitari orientata all’acquisizione delle competenze gestionali, organizzative, progettuali e strategiche necessarie agli amministratori delle pubblica amministrazione, sulla base di un progetto formativo e/o di orientamento. L’attivazione del tirocinio formativo avviene tramite la stipula di una convenzione fra ateneo promotore e datore di lavoro ospitante, con la definizione del progetto formativo (obiettivi, modalità di effettuazione, durata, periodo di svolgimento, tutor incaricato dall’ateneo, responsabile incaricato dall’amministrazione). Vengono evidenziati gli obblighi dell’ateneo promotore e della amministrazioni pubbliche ospitanti e del tirocinante. Si chiariscono inoltre i criteri per la possibilità dei datori di lavoro (amministrazioni ospitanti) di essere ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all’attuazione dei progetti di tirocinio.

LEGGE FINANZIARIA

Legge n. 135 del 7 agosto 2012, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (GU n. 189 del 14-8-2012 - Suppl. Ordinario n.173)
Il provvedimento è il cosiddetto Spending review bis che segue il primo provvedimento sulla revisione della spesa pubblica (legge n.94 del 6 luglio 2012). Si articola in cinque parti principali: 1)Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali: è previsto l’accorpamento delle province con l'obiettivo di dimezzarne il numero attuale (gli enti dovranno avere 2500 chilometri quadrati e 350.000 abitanti); entro il primo gennaio 2014 verranno istituite dieci Città metropolitane: Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria e verranno soppresse le relative province. 2) Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria: sono previste disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica: Il medico che cura un paziente per la prima volta dovrà indicare nella ricetta solo il principio attivo contenuto nel farmaco; può indicare uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo ma in questo caso deve giustificare la scelta con una ''sintetica motivazione''; tale indicazione (clausola di non sostituibilità) è vincolante per il farmacista. Sale al 2,25% dall'1,82% lo sconto obbligatorio che le farmacie praticano nei confronti del servizio sanitario nazionale. Le otto regioni in disavanzo sanitario (Piemonte, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) potranno inoltre anticipare al 2013 dal 2014 l'aumento dell'addizionale Irpef all'1,1% dallo 0,5%. Il decreto, inoltre, taglia il fondo sanitario nazionale di 900 milioni nel 2012, di 1,8 miliardi nel 2013, di 2 miliardi nel 2014 e di 2,1 miliardi dal 2015. 3) Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali: sono previsti tagli a Regioni ed enti locali per 2,3 miliardi nel 2012, 5,2 miliardi nel 2013 e 5,5 miliardi dal 2014. 4) Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di carattere finanziario: Riduzione dell'iva; L'aumento dell'Iva è sospeso da ottobre 2012 fino al 30 giugno 2013; il governo, grazie ai risparmi sulla spending review, assicurerà la pensione anticipata a 55.000 esodati dopo i 65.000 di loro già garantiti con un primo decreto.5) valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, e misure di razionalizzazione e di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

LEGGE FINANZIARIA 2006

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), (G.U. n. 302 del 29.12.2005, supplemento ordinario n. 211/L)
Si indicano alcune delle principali misure adottate nella legge finanziaria 2006, approvata in via definitiva dall’Assemblea del Senato nella seduta del 15 dicembre 2005 (ripubblicata corredata delle relative note nel supplemento ordinario n. 9 del 13.01.2006). Ambiente. Nell’ambito del Fondo per esigenze di tutela ambientale è programmato lo stanziamento 100 milioni di euro per l’attuazione del protocollo di Kyoto; sono inoltre previsti incentivi alla ricerca e alla produzione di biocombustibili. Fondo famiglia e solidarietà. Per ogni figlio nato o adottato nel 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000; il medesimo assegno è concesso per ogni figlio dal secondo in su nato o adottato nel 2006 (gli assegni possono essere riscossi presso l’ufficio postale di zona). Le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nidi sono detraibili per il 19% - fino a un tetto massimo di 632 euro annui per ogni figlio -. Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. A decorrere dal 2006 è costituito un apposito fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno subito un danno ingiusto non altrimenti risarcibile. Adozioni internazionali. Viene stabilito un finanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a favore del Fondo per il sostegno alle adozioni internazionali; per il coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro (per gli anni 2006,2007 e 2008). Imposte e bolli. Viene istituita un’addizionale del 25% alle imposte sul reddito per chi produce o distribuisce materiale pornografico o che induce alla violenza. Enti locali. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica sono previsti tagli ai finanziamenti agli enti locali. Servizio civile. E’ previsto un taglio ulteriore ai fondi destinati al servizio civile nazionale, che ammonta a complessivi 207.865.840 euro per circa 35 mila posti (dopo la riduzione da 224 a 218 milioni di euro già applicata con la programmazione triennale). Sanità. Nel settore sanitario vengono riconfermati gli oneri a carico delle regioni al fine di mantenere i livelli essenziali di assistenza e gli adempimenti necessari per l’utilizzo della tessera sanitaria. Tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari. Il Governatore della Banca d’Italia viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica (su proposta del Consiglio dei Ministri) e resta in carica sei anni, con un mandato rinnovabile una sola volta; per le operazioni di acquisizione e di concertazione societaria bancaria sono necessarie l’autorizzazione della Banca d’Italia e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Volontariato Il contribuente potrà destinare il cinque per mille dell’imposta sul reddito al sostegno delle organizzazioni non profit (oltre che al finanziamento della ricerca scientifica e dell’università, al finanziamento della ricerca sanitaria e alle attività sociali svolte dl comune di residenza del contribuente).

MINORI

Legge n. 172 del 1° ottobre 2012, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno (G.U. n. 235 del 08.10.2012)
Con questo provvedimento è stata ratificata e resa esecutiva la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale e sono state definite le disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno. Vengono elencate le modificazioni al codice penale e al codice di procedura penale, al codice di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori, alla legge 354/’75 in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori, infine alcune disposizioni in materia di gratuito patrocinio. L’autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali è individuata nel Ministero dell’Interno. Gli obiettivi della Convenzione sono: prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali riguardanti i bambini; proteggere i diritti dei bambini vittime di sfruttamento e abusi sessuali; promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei bambini. Al fine di assicurare l'efficace applicazione, la presente Convenzione ha istituito anche un meccanismo di monitoraggio specifico. Si precisa che l'applicazione della Convenzione sarà assicurata senza alcuna discriminazione, basata sul sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la condizione economica, la nascita, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, la diversa abilità o qualsiasi altra condizione. Con il termine "bambino" nella convenzione si indica ogni persona di età inferiore ai diciotto anni e con l'espressione "sfruttamento e abusi sessuali riferiti a bambini" include comportamenti di cui agli articoli dal 18 al 23 della presente Convenzione; il termine "vittima" designa ogni bambino vittima di sfruttamento o abusi sessuali.
Conferenza unificata, Accordo 26 novembre 2009, Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante: "Linee di indirizzo per l’assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria” (Rep n. 82 – CU) (09A15306) (G.U. n. 2 del 04.01.2010)
Nel documento vengono definite le linee guida per gli interventi di assistenza sanitaria a favore dei minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria; tali interventi sono da integrare - come viene specificato nella premessa dell’accordo - alle misure socioeducative applicate all’interno del contesto carcerario, al fine di prevenire, curare anche comportamenti antisociali e devianti e promuovere l’empowerment individuale e collettivo dell’adolescente e del giovane adulto. Con questo provvedimento si intende favorire una rete di servizi capace di rispondere alle esigenze e peculiarità della condizione minorile e giovanile, nel rispetto della definizione di salute, non solo come assenza di malattia, ma come condizione di benessere strettamente legato al contesto sociale e culturale. Le misure concordate devono essere attuate: - nei centri di prima accoglienza (CPA) dove i minorenni arrestati-fermati o accompagnati rimangono per un massimo di 96 ore, in attesa dell’udienza del Giudice delle indagini preliminari di convalida dell’arresto; - negli Istituti penali per Minorenni (IPM) ove rimangono per periodi di diversa lunghezza i minorenni in misura cautelare; - nelle Comunità dell’Amministrazione della Giustizia minorile (o privata convenzionata) dove i minorenni possono essere destinati in misura cautelare o nei casi in cui vengano applicate misure cautelari sostitutive o alternative alla detenzione: - nel luogo di residenza del minorenne, nei casi in cui non vengano applicati provvedimenti restrittivi della libertà personale. L’accordo stabilisce che prioritaria è la presa in carico del minore da parte di una valutazione multidisciplinare (effettuata da parte di una équipe: psicologi, medici, assistenti sociali, educatori) per evidenziare le caratteristiche del minore e i suoi bisogni “assistenziali” – sanitari, educativi, sociali, per programmare gli interventi necessari e gli enti ed operatori responsabili. In sede di tale valutazione devono inoltre essere rilevate situazioni di urgenza: soggetti minorenni e giovani adulti con disturbi psicopatologici, alcoldipendenza, tossicodipendenza, portatori di doppia diagnosi, per valutare l’esigenza di interventi specialistici e di collocamento in strutture di cura.
Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2009, Rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale (09A10695) (G.U. n. 211 del 11.09.2009)
Il provvedimento stabilisce il rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi, per l’espletamento delle procedure di adozione internazionale. I soggetti beneficiari del rimborso sono tutte quelle coppie, residenti in Italia, con reddito complessivo fino a 70.000,00 €, che abbiano adottato uno o più minori stranieri entro l’anno 2008. Il provvedimento stabilisce che il rimborso sarà effettuato a seguito di apposita istanza presentata nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2009, a mezzo raccomandata e indirizzata alla sede del Consiglio dei Ministri; l’istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti: - autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente in Italia del minore; - copie delle certificazioni del Decreto n.° 917 (22/12/1986) dall’ente per la procedura di adozione, che attesti le spese sostenute dalla coppia adottiva.; - copia della dichiarazione dei redditi, relative all’anno dell’autorizzazione di ingresso del minore in Italia; - autocertificazione di non richiesta dell’istante per altri contributi regionali o provinciali. L’ammontare delle spese rimborsabili è pari al 50% per genitori con reddito complessivo fino a 35.000,00 € e pari al 30% per coloro che hanno un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 € e 70.000,00 €. Dalla somma del rimborso calcolato verrà sottratto il contributo forfettario di 1.200,00 € ( erogato dal Dec. Min. del 21/12/2007). Si precisa infine che il rimborso è a carico del ‘’Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali’’ ed è esente da imposizioni fiscali.
Ministero delle comunicazioni, Decreto 27 aprile 2006, n. 218, Regolamento recante disciplina dell’impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi (G.U. n. 141 del 20.06.2006)
Il decreto stabilisce che l’impiego di minori di anni quattordici nei programmi televisivi (compresi quelli di intrattenimento e di carattere sociale o informativo) deve avvenire salvaguardando in primo luogo la loro dignità personale, l'integrità psicofisica e la loro privacy, senza strumentalizzare la loro età, i loro corpi o la loro condizione socio-familiare. Il provvedimento vieta di far assumere a minori di anni quattordici, anche per gioco o per finzione, sostanze nocive quali tabacco, bevande alcoliche o stupefacenti; di coinvolgere minori di anni quattordici in argomenti o immagini di contenuto volgare, licenzioso o violento; e di utilizzare minori di anni quattordici in richieste di denaro o di elargizioni abusando dei naturali sentimenti degli adulti per i bambini. Si precisa inoltre che la Commissione per i servizi e prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, vigila sull'osservanza delle norme del regolamento attuando un costante e puntuale monitoraggio dei programmi radiotelevisivi, anche delle emittenti locali, e provvede all'irrogazione delle sanzioni dando immediata notizia alla direzione provinciale del lavoro competente nel caso di impiego lavorativo del minore di anni quattordici.
PCM, Commissione per le adozioni internazionali, Deliberazione 19 dicembre 2005, Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2006 – 2007 da realizzarsi nell’ambito dello stanziamento di competenza previsto per l’anno finanziario 2005 (Deliberazione n. 18/2005/SG) (G.U. n. 304 del 31.12.2005)
La Delibera prevede lo stanziamento di euro 1.400.000,00 stabilito dalla Commissione per le Adozioni Internazionali per finanziare processi di sussidiarietà per gli anni 2006 – 2007, proseguendo la collaborazione avviata con gli enti autorizzati negli anni 2001-2005. Possono presentare i progetti tutti gli enti autorizzati alla data del 31 dicembre 2005 (anche con il concorso di più enti per ogni progetto e con la partecipazione di soggetti pubblici e privati). Il provvedimento precisa che i progetti presentati dagli enti devono essere finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell’abbandono dei minori nel paese di origine – mediante la realizzazione di interventi che permettano loro dai rimanere nella propria famiglia e nella comunità di appartenenza -. I progetti, che devono essere inviati alla Commissione per le Adozioni Internazionali entro e non oltre il 31 marzo 2006, si articolano in una prima parte illustrativa e in una seconda parte con l’indicazione degli enti autorizzati realizzatori, le altre organizzazioni concorrenti alla realizzazione, l’esatta localizzazione dell’intervento, le amministrazioni interessate dei paesi stranieri, eventuali organismi stranieri coinvolti, il costo e la durata del progetto (fasi iniziali, intermedie e data prevista per la conclusione). Infine vengono precisate modalità e tempi di erogazione dei contributi per i progetti ammessi a finanziamento (di cui verrà data comunicazione anche nel sito web della Commissione per le Adozioni Internazionali).

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