Rassegna legislativa
 
 
I dati sono inseriti a partire da Gennaio 2005
Tipo
  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
Area
 
Parole
  e (and) - o (or)
  inserite dal al (gg/mm/aa)

record per /pagina:

(mostra i record che verificano i criteri impostati)
Questa è la pagina 24 di 60
Totale record= 596

NAZIONALE

SANITA’

C.I.P.E, Deliberazione 20 dicembre 2004, Fondo sanitario nazionale 2004 – Assegnazione fondi ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 548 (Prevenzione e cura della fibrosi cistica) Deliberazione 60/2004 (G.U. n. 114 del 18.05.2005)
Per l'anno 2004 viene assegnata alle regioni la somma complessiva di € 4.390.000,00 per le finalità di cura e prevenzione della fibrosi cistica; la ripartizione del finanziamento viene effettuata in base al numero di pazienti ed alla popolazione residente. La somma assegnata alla regione Marche è di € 117.616,00.
C.I.P.E, Deliberazione 20 dicembre 2004, Fondo sanitario nazionale 2004 – Parte corrente: assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale (articolo 33 legge 6 marzo 1998, n. 40). Deliberazione 56/2004 (G.U. n. 113 del 17.05.2005)
Il fondo riguarda l’assistenza sanitaria rivolta agli stranieri non residenti (temporaneamente presenti nel territorio nazionale) non iscritti al Servizio sanitario nazionale. La somma complessiva assegnata alle regioni per l’anno 2004 è di € 30.990.000,00. La somma assegnata alla regione Marche è di € 593.409,00.
C.I.P.E, Deliberazione 20 dicembre 2004, Fondo sanitario nazionale 2004 – Ripartizione del finanziamento per l’assistenza agli Hanseniani e loro familiari a carico. Deliberazione 62/2004 (G.U. n. 115 del 18.05.2005)
Sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2001 (accantonate dalla delibera 32/2001 in attesa di proposte da parte del Ministero della salute per la ripartizione delle quote), viene assegnata alle regioni la somma complessiva di € 2.086.539,00 per le esigenze relative all’assistenza agli hanseniani ed ai loro familiari a carico. La somma assegnata alla regione Marche è di € 3.603,00.
C.I.P.E, Deliberazione 20 dicembre 2004, Fondo sanitario nazionale 2004 – Finanziamento per borse di studio in medicina generale prima annualità triennio 2004 – 2006 bando D.M. 11 settembre 2003 Deliberazione 61/2004 (G.U. n. 114 del 18.05.2005)
Su proposta del Ministero della Salute è viene assegnata alle regioni un finanziamento complessivo per l’anno 2004 di € 37.654.872,00 per borse di studio per la formazione specifica in medicina generale; il finanziamento riguarda la prima annualità del triennio 2004- 2006. La somma assegnata alla regione Marche è di € 1.358.144,00.

SCUOLA

Decreto 14 dicembre 2011, Ripartizione dei finanziamenti, per l’anno 2011, per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo (G.U. n. 301 del 28.12.2010)
Il decreto definisce i criteri di ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per l'anno scolastico 2011/2012, del finanziamento complessivo di € 103.000.000 per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori. L'aiuto economico è rivolto ad alunni che provengono da famiglie con reddito inferiore a 15.494,71 euro; il numero è calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito indicato. Alla regione Marche sono stati assegnati 1.169.252,00 euro.
Legge n. 170 del 8 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (G.U. n. 244 del 18.10.2010)
Con questo provvedimento vengono riconosciuti la dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia quali disturbi specifici di apprendimento che vengono denominati "DSA" - che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma che possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana -: per dislessia s'intende un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere; per disgrafia s'intende un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in una difficoltà di realizzazione grafica; per disortografia s'intende un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica; per discalculia s'intende un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi di calcolo. L'obiettivo della legge è quello di garantire alla persone con DSA: il diritto all'istruzione; favorire il successo scolastico anche attraverso misure didattiche di supporto; ridurre i disagi relazionali ed emozionali; adottare forme di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori sui problemi legati ai DSA; favorire la diagnosi precoce ed eventuali percorsi didattici riabilitativi; incrementare la comunicazione tra la scuola e le famiglie; assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. Come stabilito nel testo legislativo, la diagnosi dei DSA dovrà essere effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Sistema sanitario nazionale e sarà comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente (le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Ssn possono prevedere, nei limiti delle risorse, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate). Inoltre, per gli studenti che nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato presentano persistenti difficoltà la scuola dovrà trasmettere un'apposita comunicazione alla famiglia. È compito delle scuole, previa comunicazione alle famiglie, attivare strumenti idonei ad individuare casi sospetti di DSA, il cui esito tuttavia non costituisce una diagnosi di DSA. Per gli anni 2010 e 2011 viene assicurata un'adeguata formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole per acquisire competenze didattico-metodologiche relative ai DSA (per quest'attività formativa sono stati stanziati 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011). La legge stabilisce che gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto ad usufruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso di tutto il loro percorso scolastico e universitario. La scuola garantisce agli studenti con DSA l'uso di una didattica personalizzata che tenga conto delle caratteristiche peculiari dei soggetti. Inoltre, la scuola dovrà introdurre strumenti compensativi (mezzi di apprendimento alternativi e tecnologie informatiche), nonché misure dispensative per alcune prestazioni non essenziali ai fini dell'apprendimento. Anche per quanto riguarda l'insegnamento delle lingue straniere si dovranno adottare strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e ritmi graduali di apprendimento. È possibile anche adottare l'esonero qualora fosse utile. In ogni caso agli studenti con DSA sono garantite durante il percorso scolastico e universitario adeguate forme di verifica e valutazione anche per gli esami di Stato e di ammissione all'università, nonché gli esami universitari. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo di istruzione con DSA hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.
L. n. 274 del 24 novembre 2009, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009 - 2010 (G.U. n. 274 del 24.11.09)
Si tratta della conversione in legge (con modificazioni) del decreto n. 134 del 25 settembre 2009 – decreto salvaprecari -, che contiene disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010. Il decreto stabiliva che i futuri contratti a tempo determinato non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato nè consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo; la legge precisa che si possono trasformare in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo. Il decreto prevedeva che l'amministrazione scolastica, in collaborazione con le regioni può promuovere progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola, percettori dell'indennità di disoccupazione, di cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle regioni. L'attuale provvedimento integra il decreto stabilendo che gli atti di convocazione dei supplenti avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata - in attuazione del codice dell'amministrazione digitale. Si ricorda che destinatario delle disposizioni del decreto, per l’anno scolastico 2009/2010, è il personale docente (inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento) e il personale A.T.A (inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento) che ha beneficiato, nell’anno scolastico 2008/2009, di contratto a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, per effetto dell’inserimento a pieno titolo nelle predette graduatorie o nelle corrispondenti graduatoria di circolo o di istituto di prima fascia per il personale docente, o di prima e seconda fascia per il personale ATA , per le stesse classi di concorso, posti o profili professionali e deve essersi trovato nella condizione di non poter stipulare, per l’anno scolastico in corso, un contratto per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili, ovvero, l’abbia stipulato per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi. La legge modifica la disposizione precedente stabilendo che sono beneficiari anche coloro che hanno conseguito nell'anno scolastico 2008-2009 una supplenza di almeno centottanta giorni.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1à settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 (G.U. n. 191 del 19.08.2009)
Il regolamento definisce le linee di indirizzo per la valutazione del processo di apprendimento, del comportamento del rendimento scolastico degli alunni, al fine di individuare potenzialità e carenze tenendo anche in considerazione disturbi specifici di apprendimento e disabilità. Sono previste verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali; modalità e criteri sono definiti dal collegio dei docenti per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Il regolamento prevede che al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro. Il regolamento inoltre fornisce indicazioni per la valutazione degli alunni con disabilità certificata, riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Per quelli che hanno svolto un percorso didattico differenziato e non hanno conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame. Viene anche preso in considerazione la situazione degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate: si predispone che la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. Infine si predispone che per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti devono trasmettere alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato per la valutazione periodica e finale.
Decreto del presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009, Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (G.U. n. 162 del 15.07.2009)
Il testo contiene un regolamento per introdurre nell’organizzazione e nel funzionamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, misure di riorganizzazione e di qualificazione per assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, che accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni, è stabilito un orario di funzionamento di 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore, con la possibilità da parte delle famiglie di chiedere un tempo scuola ridotto (limitato alla sola fascia del mattino) per complessive 25 ore settimanali. Il primo ciclo di istruzione è composto della scuola primaria e dalla scuola secondaria di I grado; sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (o su richiesta delle famiglie le bambine e i bambini che compiono sei anni di entro il 30 aprile); nella scuola primaria il modello dell’insegnante unico supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze; il tempo scuola è articolato secondo in 27 ore (con esclusione delle attività opzionali facoltative); 30 ore comprensive delle attività opzionali facoltative e 40 ore corrispondenti al modello di tempo unico. Per la scuola secondaria di I grado l’orario annuale obbligatorio è fissato in complessive 990 ore corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferite agli insegnanti di materie letterarie; nel tempo prolungato il monte ore è determinato in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40 (solo sulla base di una richiesta maggioritaria delle famiglie). Il regolamento definisce anche il quadro orario settimanale delle discipline: italiano, storia e geografia; attività di approfondimento in materie letterarie; matematica e scienze, tecnologia; inglese; seconda lingua comunitaria, arte e immagine; scienze motorie e sportive; musica; religione cattolica. Si precisa che l’insegnamento di cittadinanza e costituzione è inserito nell’area disciplinare storico-geografia e che i corsi ad indirizzo musicale si svolgono oltre l’orario obbligatorio delle lezioni; a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico è introdotto l’insegnamento dell’inglese potenziato o per l’insegnamento della lingua italiana per gli anni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze.
Decreto del presidente della Repubblica n. 81 del marzo 2009, Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 (G.U. n. 151 del 2.07.2009)
Il Presidente della Repubblica, visti alcuni articoli della Costituzione, sulla proposta del Ministro dell’Istruzione ha emanato le norme per la riorganizzazione della rete scolastica, in base ad un razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola. La riorganizzazione è basata sul dimensionamento della rete scolastica, di erogazione del servizio e sulla definizione degli organici. Le modifiche del precedente Decreto Legge ( numero 133, del 6 agosto 2008) riguardavano la regolazione del numero di iscritti e i nuovi limiti previsti (18-26 scuola dell’infanzia; 15-26/27 scuola primaria; 18-27 scuola secondaria). Il presente provvedimento affida ai dirigenti, in collaborazione con gli enti preposti, le modalità di distribuzione delle risorse utili all’integrazione degli alunni disabili, in base alla presentazione di un progetto articolato dall’insegnante di sostegno sulle strategie e le metodologie adottate. Le disposizioni per la scuola, di ogni ordine e grado, riguardano anche il tempo pieno, l’insegnamento della lingua straniera, affidato a docenti specializzati, l’educazione musicale e fisica; altre indicazioni riguardano le cattedre e i posti d’insegnamento, la definizione delle dotazioni organiche del personale educativo. Le disposizioni finali riguardano il monitoraggio sulle dimensioni delle classi e l’utilizzo del personale docente.

pagina precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 pagina successiva