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REGIONALE (Marche)
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PACE
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DGR n. 1471 del 7 dicembre 2007, LR n.9/2002 e successive modificazioni - Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n.59/2007 - Programma di iniziative di promozione della cultura della pace e dei diritti umani (BUR n. 112 del 21.12.2007) La delibera indica le linee generali di programmazione su base triennale in materia di programmazione di iniziative di promozione della cultura della pace e dei diritti umani. Il documento di programmazione per il biennio 2007/2008 prevede, un sistema integrato di interventi di cooperazione e di solidarietà internazionale; lo stanziamento per il 2007 è pari a 70.000 euro, da ridistribuire, a scuole, ONG, Enti di Promozione sociale, che trattino tematiche attinenti la cooperazione e cultura della Pace. Il Piano affida al Coordinamento regionale della pace il compito di elaborare un programma strutturato a livello territoriale, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione anche degli Enti Locali ed individuando le modalità di presentazione ed individuazione delle proposte progettuali più idonee ad accedere al fondo. Per accedere all’erogazione del fondo in questione, le proposte progettuali presentate dovranno porsi tra gli altri, l’obiettivo di affermare valori come la cooperazione, l’uguaglianza, la cooperazione, la pace ed altri correlati allo sviluppo e alla sensibilizzazione per tematiche inerenti la solidarietà e la conoscenza dei diritti fondamentali dell’uomo. Sono previste due tipologie di interventi: progetti ordinari (contributo massimo erogabile 15.000 euro) per proposte progettuali con rilevanza intercomunale, provinciale o regionale; e progetti minori (contributo massimo erogabile 2.500 euro) per proposte progettuali con rilevanza almeno comunale. |
DGR n. 206 del 20 marzo 2007, Art. 15 LR 9/2002 - Costituzione dell'Associazione Università per la pace - Approvazione protocollo d'intesa con il Consiglio regionale (BUR n. 32 del 04.04.2007) Con questa delibera la Giunta regionale ha approvato il protocollo di intesa con il Consiglio regionale per la costituzione nelle Marche di un’associazione denominata l’Università della pace, con sede ad Ascoli Piceno, che svolga attività per la promozione dei diritti umani, della cultura della pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale (come previsto dall’articolo 15 della legge regionale 18 giugno 2002 n.9). L’associazione Università per la pace svolge tutte le attività di ricerca e promozione a sostegno della cultura della pace, necessarie per diffondere sensibilità su temi di solidarietà, rifiuto della violenza, lotta al razzismo e al totalitarismo. A tal scopo, l’associazione provvede alla realizzazione di un centro di documentazione collegato con le banche dati nazionali, europee e internazionali; alla produzione di materiale didattico informativo e alla divulgazione di materiale fornito dalle istituzioni nazionali e sovranazionali. Inoltre, promuove programmi di educazione sui temi della mondialità, della pace e solidarietà in accordo e collaborazione con le scuole; attiva progetti, campagne nazionali, convegni, tavole rotonde e seminari. Infine, sviluppa relazioni e collaborazioni con i più qualificati centri di ricerca e con i movimenti e reti associative regionali, nazionali e internazionali che operano per la pace e i diritti umani nel mondo. Il documento precisa che lo statuto dell’associazione, senza scopo di lucro, deve prevedere l’eventuale adesione - aggiunta ai fondatori – di altri enti pubblici e soggetti privati con sede nel territorio regionale; quote associative e di partecipazione al fondo di gestione. In basa a tale protocollo d’intesa il Presidente della Giunta regionale compie gli atti necessari a promuovere la costituzione dell’associazione e il Consiglio regionale provvede alla nomina della rappresentanza della Regione nell’associazione stessa. |
POLITICHE E SERVIZI SOCIALI
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Deliberazione amministrativa n. 162 del 19 gennaio 2005, Criteri e modalità per la concessione per l’anno 2004 di incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi e di contributi alle unioni di comuni legge regionale 4 febbraio 2003, n. 2, legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (BUR n. 13 del 03.02.05) Il provvedimento stabilisce i criteri e le modalità per incentivare e promuovere lo sviluppo della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi. E’ prevista la concessione di – contributi ordinari annuali per investimenti infrastrutturali (complessivi € 516.456,90), - contributi ordinari annuali alle spese correnti (complessivi € 500.000,00), - contributi ordinari annuali a favore delle Unioni dei Comuni (complessivi € 246.623,00). Beneficiari dei contributi per l’anno 2004 sono: le Unioni dei Comuni - il cui territorio non ricada in tutto o in parte nel territorio di una Comunità montana) e le Comunità Montane (per comuni con popolazione non superiore a 3.00 abitanti inclusi nei rispettivi territori), i restanti Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti non appartenenti a unioni di Comuni o Comunità montane. La liquidazione del contributo è prevista entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’atto. |
D.G.R. n.11 del 11 gennaio 2005, Articolo 24, comma 1, L.R. 20 giugno 2003, n. 13 – “Organismi di partecipazione dei cittadini” (BUR n. 11 del 28.01.2005) Con questo provvedimento viene definita l’istituzione del “Sistema regionale di partecipazione alla tutela della salute”, per favorire la consultazione dei cittadini e delle loro associazioni sugli schemi di provvedimenti stabiliti dalla Regione in materia di riordino e programmazione dei servizi sanitari e garantire la verifica dei risultati conseguiti. Presso il Dipartimento regionale per i servizi alla persona e alla comunità viene istituito un elenco delle associazioni di partecipazione (possono iscriversi tutte le associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini che appartengono agli ambiti sanitario e socio – assistenziale, mentre le associazioni in possesso dei requisiti stabiliti dalla LR 48/95 sono iscritte d’ufficio). Viene stabilito che entro trenta giorni (dalla adozione dell’atto) l’Assessore alla Sanità convoca l’Assemblea delle associazioni iscritte nell’elenco per nominare sette rappresentanti che costituiscano il “Comitato di coordinamento per la partecipazione” (che viene presieduto dall’Assessore regionale alla sanità per la durata della legislatura). |
POLITICHE GIOVANILI
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Legge regionale n. 24 del 5 dicembre 2011, “Norme in materia di politiche giovanili” (BUR n. 112 del 29.12.2001) Con questa legge vengono definite le modalità per la programmazione e promozione delle politiche a favore dei giovani al fine di: valutare e approfondire le tematiche relative alla condizione giovanile; favorire l’informazione, l’aggregazione, l’associazione e la cooperazione; creare maggiori opportunità sociali, culturali ed economiche per i giovani per favorire il loro protagonismo; far crescere la cultura della cittadinanza attiva attraverso nuove forme di partecipazione; accompagnare i percorsi di crescita personali; sostenere le associazioni e gli organismi giovanili; collaborare con gli enti locali nell’adozione di interventi che promuovono politiche per lo sviluppo dei giovani sul piano economico, culturale e sociale; promuovere manifestazioni di contenuto sociale, culturale, sportivo e del tempo libero. Nel provvedimento si precisa che destinatari degli interventi sono giovani di età compresa tra sedici e trentacinque anni, residenti nella Regione, anche non cittadini italiani. Al fine di gestire gli interventi viene stabilita l’approvazione entro il primo trimestre dell’anno di un Programma annuale, per definire le priorità di intervento nei vari settori, il riparto delle risorse da destinare agli Enti locali, i criteri di presentazione e valutazione dei progetti locali. Al fine di favorire il raccordo e la concertazione degli interventi, vengono inoltre istituiti presso la Giunta regionale un tavolo di coordinamento e una Consulta regionale dei giovani, composta da rappresentanti delle associazioni giovanili, studenti universitari, delle scuole secondarie superiori, rappresentanti dei movimenti giovanili, giovani imprenditori, giovani amministratori comunali; per favorire inoltre l’informazione riguardante questi interventi, è prevista l’implementazione di una piattaforma informatica denominata “Portale giovani Marche”. Queste le politiche settoriali individuate come prioritarie nel testo legislativo: interventi per l’autonomia abitativa, politiche attive del lavoro, interventi per l’imprenditoria, interventi in materia culturale, partecipazione politica dei giovani, istituzione di una “giornata regionale giovani Marche”. |
POLITICHE GIOVANILI
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DGR n. 372 del 21 marzo 2011, LR 46/95 - Piano annuale degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani. Indirizzi applicativi per l'anno 2011 e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie (BUR n. 24 del 01.04.2011) Con questo provvedimento la Regione ha definito i criteri per cofinanziare gli interventi di promozione delle politiche in favore dei giovani, attraverso interventi finanziari e linee di indirizzo, al fine di: favorire la partecipazione sociale autonoma ed il benessere individuale dei giovani, tra i 26 ed i 29 anni e prevenire il disagio; - promuovere forme associative ed aggregazioni formali ed informali; - favorire l’acquisizione di identità, competenze e modalità di comunicazione tra giovani e società che realizzino la piena cittadinanza. Lo stanziamento è stato definito per la realizzazione di iniziative e di progetti a carattere regionale, attraverso le province; i progetti, come indicato nel Programma regionale giovani, devono avere quindi valenza regionale e requisiti precisi per il loro cofinanziamento e – pur nell’autonomia – perseguire questi obiettivi generali: - promuovere il coordinamento delle politiche giovanili in senso orizzontale e verticale, stimolare gli Enti locali, in forma singola o associata; - realizzare una rete integrata tra gli Enti locali di interventi e servizi per i giovani (diffusa in tutto il territorio regionale); favorire la progettazione autonoma dei giovani, soprattutto in forme associative ed aggregative; promuovere lo sviluppo e la diffusione di una progettualità competente. Come stabilito nel documento, possono presentare richiesta di finanziamento le associazioni, giovanili e non, che realizzino interventi a favore dei giovani e gli organismi rappresentativi di giovani, entrambi con sede nelle Marche; gli interventi devono obbligatoriamente avere valenza regionale e quindi interessare il territorio di almeno 2 province marchigiane o 10 comuni appartenenti alla stessa provincia. Si precisano alcuni criteri di priorità per la valutazione dei progetti: progetti a valenza regionale con riguardo alla porzione di territorio interessata; progetti proposti in forma associata; progetti che prevedono forme di partenariato con gli enti locali o con altri soggetti pubblici o privati. |
POLITICHE GIOVANILI
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DGR n. 1515 del 18 dicembre 2007, L.R. 46/95 – Piano annuale degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani. Indirizzi applicativi per l’anno 2007 e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie. Importo Euro 425.818,36 cap. 53007127 bilancio 2007 (BUR n. 4 del 11.01.2008) La delibera approva il Piano annuale degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani. Il provvedimento definisce gli indirizzi applicati per la progettazione per l’anno 2007: promozione dell’aggregazione giovanili, in forme organizzative, autogestite o spontanee, anche inerenti le attività artistiche, culturali e multimediali e orientate a favorire l’espressione della creatività; promozione della collaborazione con associazioni ed organizzazioni già presenti nel territorio; integrazione tra giovani provenienti da diverse estrazioni sociali, culture ed etnie, incentivando anche la partecipazione a scambi interculturali. Si specifica inoltre che la valutazione e l’ammissibilità a cofinanziamento dei progetti – che possono essere presentati direttamente dai giovani o dagli Enti Locali, in forma singola o associata - spetta all’Amministrazione Provinciale, che esercitano la funzione di coordinamento, promuovendo anche l’integrazione delle attività degli Informagiovani e dei Centri per l’Impiego. Vengono fissati i criteri di ripartizione delle spese del finanziamento complessivo pari a euro 425.818,36. |
POLITICHE SOCIALI
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Deliberazione n. 1373 del 01/10/2012, Attuazione del Piano Sociale 2012-2014 - Criteri di riparto agli enti locali e agli Ambiti Territoriali Sociali del Fondo Unico per le Politiche Sociali (BUR n. 101 del 19.10.2012) Il provvedimento definisce i criteri di riparto del Fondo regionale per gli intervento socio-assistenziali, per le risorse destinate agli Ambiti Territoriali Sociali. In particolare il finanziamento sia delle spese di funzionamento degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS, per la realizzazione di un relativo sistema integrato), che dei servizi, degli interventi e delle misure rientranti nelle politiche sociali. Lo stanziamento previsto per l'annualità 2012 è di 9 milioni di euro, programmate, gestite da ciascun ATS, secondo la seguente ripartizione: - 750.000,00 euro destinati ai comuni delle aree montane, ripartiti in base alla popolazione residente, per l'attuazione di politiche sociali; - 40.000 euro, come quota fissa per ciascun Ambito Territoriale Sociale; - la quota restante, per il 25% riproporzionata alla superficie di ciascun territorio regionale, per il restante 75% sulla base della popolazione residente in ciascun Ambito, utilizzando i dati ISTAT più aggiornati. Si precisa inoltre nella delibera che le risorse finanziarie possono essere utilizzate solo dopo avere inviato alla direzione regionale competente, apposito piano di attuazione annuale, da parte di ciascun ATS. Compito della Regione è di promuovere una costante azione di monitoraggio riguardo l'utilizzo dei fondi, affinchè ciascun Ente beneficiario possa presentare regolare e documentata rendicontazione. |
DGR n. 1216 del 01 agosto 2012, L.R. n. 43/1998 s.m.i., art. 50 comma 3 bis - Anno 2012 - Iniziative regionali a supporto delle Politiche Sociali - Individuazione di ulteriori interventi da realizzare (BUR n. 83 del 24/08/2012) Nel provvedimento vengono stabiliti finanziamenti per ulteriori iniziative regionali a supporto delle Politiche sociali, per l’anno 2012: Contributi agli Ambiti Territoriali Sociali per la realizzazione dei "Centri per le famiglie", quali luoghi fisici dedicati alle famiglie per garantire loro un'offerta di informazioni ed orientamento, di sperimentazione e progettazione di situazione significative (finanziamento € 200.000,00); Contributi alle Associazioni di famiglie, per la realizzazione di progetti speciali per la valorizzazione del nucleo familiare come base essenziale della società, per favorire l'incontro tra famiglie e le reciproche relazioni, per favorire la soluzione di problemi comuni, e prevenire/risolvere situazioni di disagio sociale (finanziamento di € 150.000,00). Per altri interventi è previsto il cofinanziamento: Progetto "Oltre le sbarre", proposto dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII finalizzato all'accoglienza di detenuti residenti nelle Marche presso strutture residenziali rieducative (€ limite massimo di finanziamento di € 15.000,00); Progetto "Partecipo quindi sono", proposto dall'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - Sezione provinciale di Ascoli Piceno, finalizzato a promuovere l'accessibilità della cultura ai sordi ed il rafforzamento dell'identità ( € 2.000,00); contributi all'Unione Nazionale Ciechi - Sezione di Ascoli Piceno quale contributo per l'organizzazione del Campionato Europeo 2012 di GoalBall, che verrà organizzato ad Ascoli Piceno nel periodo 23-29 ottobre 2012 (€ 3.000,00); parziale copertura delle spese del progetto ICAM (italiano cantiere aperto, Italiano L2 per adulti stranieri), resasi necessaria a seguito dalla rimodulazione del progetto approvata dal Ministero dell'Interno. Viene quindi stabilito che l'onere complessivo derivante dalla presente deliberazione è pari ad € 470.500,00 - bilancio 2012-. |
Legge regionale n.10 del 27 luglio 2010, “Modifica alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 “Interventi a favore della famiglia” e disposizioni riguardanti la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) (BUR n. 68 del 30.07.2010) Il provvedimento prevede alcune modifiche alla legge regionale 30/1998 "Interventi a favore della famiglia", stabilendo l'ampliamento della composizione della consulta al fine di garantire il massimo coinvolgimento e partecipazione di tutte le associazioni che si occupano di famiglia sul territorio - comprese quelle del cosiddetto terzo settore -, adeguando la rappresentanza della Consulta al nuovo contesto sociale. Come indicato nel testo della legge, la modifica estende la partecipazione all'interno della Consulta a tutte quelle associazioni o soggetti giuridici operanti nel territorio regionale i cui fini statutari sono rivolti esplicitamente a favore della famiglia ovvero che svolgono la loro attività prevalentemente sulla famiglia. Si ricorda inoltre che l'organo è composto dall’assessore competente e ai rappresentanti del Consiglio regionale, da tre rappresentanti degli enti locali (dei quali due in rappresentanza dei Comuni e uno delle province, designati rispettivamente dall'ANCI e dall'UPI regionali), da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, da uno del Coordinamento degli Atenei marchigiani socio-sanitari, uno dei consultori pubblici, da uno della Confederazione dei consultori privati e un rappresentante di ciascuna delle Consulte provinciali per la famiglia. Il nuovo testo prevede anche la possibilità per la Consulta di avvalersi di apposite commissioni per lo studio di specifiche questioni. Il documento contiene inoltre alcune nuove disposizioni riguardanti la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB): viene prorogato al 30 giugno 2011 (già precedentemente prorogato al 30 giugno 2010) il termine per consentire di trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) o in persone giuridiche di diritto privato. |
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