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Raccolta delle principali normative nazionali
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate
nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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NAZIONALE
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Decreto del presidente del consiglio dei ministri 13 marzo 2012, Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2012 (G.U. n. 92 del 21.04.2012) Con questo provvedimento viene stabilito l'ingresso in Italia di per motivi di lavoro subordinato stagionale, di un massimo di 35.000 cittadini non comunitari residenti all'estero. Si tratta di una programmazione transitoria (anticipazione della quota massima di ingressi) e la quota totale verrà divisa tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto si precisa che i lavoratori subordinati stagionali potranno provenire dai seguenti paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal,Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia. Nella quota indicata sono compresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi sopraindicati, che hanno fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Sono inoltre ammessi in Italia per l'anno 2012, 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel paese d'origine; anche in questo caso si tratta di una programmazione transitoria che anticipa quella definitiva. |
Comitato interministeriale per la programmazione economica, Deliberazione n. 16 del 20 gennaio 2012, Ripartizione, tra le regioni, delle quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nell’ambito del Fondo sanitario nazionale 2011 (Deliberazione n. 16/2012) (G.U. n. 98 del 27.04.2012) Nella delibera viene indicata la suddivisione tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana della somma di 1.437.360.263 euro del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2011, destinata alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale; la ripartizione viene indicata nella tabella allegata al testo. Si precisa che l'erogazione delle quote assegnate alle dette Regioni sarà disposta attraverso un acconto del 70 per cento e un saldo del 30 per cento che verrà erogato dopo la presentazione, da parte delle Regioni dei progetti e della relazione che illustri i risultati raggiunti nell’anno precedente della loro approvazione. Alla regione Marche viene destinata la somma di 40.853.371 euro. Nel provvedimento viene inoltre stabilito che la somma di 26.000.000 euro è accantonata per il finanziamento di progetti regionali ed interregionali che verranno approvati successivamente in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento Bolzano e 2.000 euro vengono accantonati per il finanziamento di progetti regionali in materia di controlli sulla contaminazione da diossine. |
Conferenza unificata, Intesa del 15 marzo 2012, Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Infezione da HIV e detenzione" (Rep. Atti n. 33/ CU) (G.U. n. 77 del 31.03.2012) Con questo provvedimento viene sancita l'approvazione da parte del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali del documento riguardante «Infezione da HIV e detenzione». Nel documento, in allegato all'atto, dopo una parte introduttiva che analizza il contesto epidemiologico nel sistema carcerario con dati riferiti alla prevalenza della diffusione da HIV in carcere rispetto alla popolazione generale, si specifica che la responsabilità degli interventi di tutela della salute in ambito penitenziario e per la giustizia minorile è affidata alla sanità pubblica (alle ASL). Nel documento vengono inoltre descritte alcune azioni volte alla prevenzione, diagnosi e cura delle infezioni HIV, HBV e HCV in carcere: - interventi di informazione e prevenzione: per tutti i detenuti ed internati, siano essi maggiorenni o minori, devono essere organizzati interventi d'informazione nei singoli istituti penitenziari e nei servizi minorili orientati ad una informazione completa sull'infezione da HIV/AIDS e sulle altre malattie trasmissibili e, in particolare, sul rischio della convivenza in un ambiente confinato e di alcuni comportamenti quali i rapporti sessuali non protetti, l'utilizzo e lo scambio di siringhe usate e i tatuaggi (si raccomanda l’utilizzo di un linguaggio semplice, appropriato e comprensibile e quando possibile, un’informazione tra pari); un'adeguata formazione per tutto il personale penitenziario che gravita nell'ambito sanitario, inclusi Agenti di Polizia Penitenziaria, Educatori e Volontari; interventi diagnostici e clinici: si raccomanda di implementare l'esecuzione degli screening d'ingresso del detenuto in carcere (al fine di raggiungere lo screening per oltre il 60 % dei nuovi ingressi) e di garantire interventi stabili e continuativi di consulenza infettivologica e multiprofessionale in tutti gli istituti di pena; counselling per i soggetti sieropositivi: l'intervento di informazione sanitaria ed il counselling del detenuto sieropositivo (spesso tossicodipendente) deve essere realizzato da parte di operatori formati e motivati (lo specialista infettivologo e in caso di necessità, del medico incaricato penitenziario) al fine di informare sulle fasi della malattia, favorire l’adesione alla terapia e l’accettazione responsabile del problema; interventi terapeutici: deve essere assicurata la disponibilità di tutti i farmaci antiretrovirali necessari per l'effettuazione della terapia antiretrovirale altamente attiva [HAART] per i pazienti detenuti in tutti gli istituti penitenziari Italiani in cui sono presenti soggetti con infezione HIV. Si precisa infine che deve essere garantita la continuità' terapeutica sia ai detenuti ed internati in entrata che a quelli in uscita (o in trasferimento verso altri Istituti) e che il medico deve segnalare all’Autorità giudiziaria competente quando le condizioni di salute del detenuto risultino incompatibili con il regime penitenziario. |
Conferenza unificata Accordo del 19 gennaio 2012, Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante "Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale" (Rep. n. 5/CU). (1(G.U. n. 42 del 20.02.2012) Il provvedimento contiene un accordo sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria dal titolo, “Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale”. Il documento analizza i possibili profili suicidari in carcere, individua i fattori di rischio e delinea alcune azioni di prevenzione: organizzare corsi di addestramento (e di aggiornamento) per il personale di Polizia Penitenziaria e per gli operatori sanitari che li aiuti a riconoscere i detenuti a rischio suicidario; curare la qualità del clima sociale dell'ambiente (livelli di attività, di sicurezza, di cultura, e il tipo di rapporto tra agenti e detenuti); mettere in atto strategie tese a ridurre i comportamenti aggressivi ed altre forme di violenza, ed enfatizzare invece relazioni supportive tra i detenuti e il personale sanitario e penitenziario; implementare procedure di screening sistematico dei detenuti sia all'ingresso che durante la detenzione, per identificare gli individui con un rischio suicidario elevato; implementare procedure di screening precoce e relativa valutazione dei minori privati della libertà; favorire la comunicazione e le informazioni tra il personale sanitario e penitenziario sui soggetti a rischio; formalizzare procedure scritte che riportino i requisiti minimi per ospitare detenuti ad alto rischio, le modalità per fornire supporto sociale, la prescrizione di frequenti controlli visivi e osservazione continua per i detenuti a rischio suicidario. L'accordo prevede che all'interno di ciascun Osservatorio Permanente sulla Sanità Penitenziaria venga attivato un gruppo di lavoro tecnico-scientifico, composto anche da operatori sanitari e da operatori penitenziari e minorili; con il compito di elaborare un programma operativo di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario in carcere e nei servizi minorili. Le Regioni, le Province autonome, il Ministero della Giustizia e il Ministero della Salute cureranno il monitoraggio con cadenza annuale della realizzazione dell’accordo. |
Ministero dell'economia e delle finanze , decreto del 6 ottobre 2011, Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno (G.U. n. 304 del 31.12.2011) Il decreto fissa il pagamento di un contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, a carico dello straniero di età superiore ai 18 anni. Questi gli importi stabiliti: 80,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno; 100,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni; 200,00 euro per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno. Rimangono invariati gli oneri relativi al costo del permesso di soggiorno in formato elettronico (27.50 euro), già posti a carico dello straniero per le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Vengono precisati i casi di esclusione dal pagamento: cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni; cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, e i loro accompagnatori; cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari; cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità. Nel decreto vengono inoltre specificate le destinazioni delle somme riscosse dal pagamento dei contributi: una quota pari al cinquanta per cento è destinata al Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, o di provenienza; la restante quota viene così ripartita: 40% alla missione “Ordine pubblico e Sicurezza” di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 30% alla missione “Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio” di competenza del Dipartimento per le politiche del personale finalizzata alle attività di competenza degli Sportelli unici; 30% alla missione “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti” di competenza del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione. |
Decreto 14 dicembre 2011, Ripartizione dei finanziamenti, per l’anno 2011, per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo (G.U. n. 301 del 28.12.2010) Il decreto definisce i criteri di ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per l'anno scolastico 2011/2012, del finanziamento complessivo di € 103.000.000 per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori. L'aiuto economico è rivolto ad alunni che provengono da famiglie con reddito inferiore a 15.494,71 euro; il numero è calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito indicato. Alla regione Marche sono stati assegnati 1.169.252,00 euro. |
Ministero dell’interno, Decreto del 12 dicembre 2011, Ripartizione delle risorse del Fondo europeo per i rifugiati 2008-2013, per le annualità 2011 e 2012 (G.U. n. 294 del 19.12.2011) Il provvedimento stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse del Programma annuale 2011 del Fondo europeo per i rifugiati, per un finanziamento complessivo pari a euro 11.267.785,44. Questi gli interventi individuati e le somme assegnate: € 2.000.000,00 (di cui € 200.000,00 richiesti al Soggetto proponente/Beneficiario del finanziamento a titolo di cofinanziamento privato) per interventi finalizzati all'integrazione socio-economica dei richiedenti/titolari di protezione internazionale (non appartenenti a categorie vulnerabili) ; € 1.200.000,00 (di cui € 120.000,00 richiesti al Soggetto proponente/Beneficiario del finanziamento a titolo di cofinanziamento privato) per interventi finalizzati a promuovere l'iniziativa imprenditoriale di titolari di protezione internazionale - Progetti 2011-2012 ; € 600.000,00 per interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti che vengono trasferiti in Italia - presso l'aeroporto di Roma Fiumicino (in applicazione del Regolamento di Dublino); € 400.000,00 per interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti che vengono trasferiti in Italia presso l'aeroporto di Milano Malpensa; € 1.106.500,00 per interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti, appartenenti a categorie vulnerabili, che vengono trasferiti in Italia - presso l'aeroporto di Roma Fiumicino; € 885.200,00 per interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti, appartenenti a categorie vulnerabili, che vengono trasferiti in Italia - presso l'aeroporto di Milano Malpensa; € 221.288,88 per interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti, appartenenti a categorie vulnerabili, che vengono trasferiti in Italia - presso l'aeroporto di Bari; € 4.123.581,77 interventi di riabilitazione e integrazione socio-economica rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale vulnerabili; € 731.314,69 per interventi finalizzati a promuovere l'iniziativa imprenditoriale di titolari di protezione internazionale vulnerabili, con particolare attenzione alle donne vulnerabili. |
Ministero dell’interno, Decreto del 12 dicembre 2011, Ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013, per le annualità 2011 e 2012 (G.U. n. 294 del 19.12.2011) Il decreto stabilisce la ripartizione delle risorse e il Programma annuale 2011 del Fondo Europeo per i Rimpatri, al fine di promuovere azioni a carattere di sistema/valenza territoriale tra i soggetti attivi in materia. Il finanziamento complessivo è pari a € 3.989.970,00. Questi gli interventi finanziati e le risorse assegnate: € 1.385.000,00 per Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei Paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici (Prosecuzione dell'azione 2010); € 1.100.000,00 per Programmi di rimpatrio volontario assistito per specifici gruppi di cittadini di Paesi terzi; € 1.004.970,00 per Supporto alla sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati (Prosecuzione dell'Azione 2010); € 500.000,00 per il consolidamento della rete di riferimento nazionale di operatori e autorità locali, e il rafforzamento della collaborazione con le rappresentanze consolari dei Paesi di origine in Italia (Prosecuzione dell'azione 2010). La restante quota di € 5.725.769,76 è riservata ad azioni realizzate e gestite direttamente dal Ministero dell'Intero e dalle autorità competenti. |
Ministero dell’interno, Autorità Responsabile del «Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi» 2007-2013 decreto del 24 novembre 2011, Ripartizione delle dotazioni relative al Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini dei paesi terzi, del programma annuale 2011 (G.U. n. 288 del 12.12.2011) Il decreto stabilisce per l'anno 2011 la ripartizione del Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi; le risorse finanziarie sono destinate alla realizzazione di progetti e per la creazione di reti ed interventi a valenza territoriale. Questi nel dettaglio i progetti indviduati: € 16.000.000,00 per la Formazione linguistica ed educazione civica; € 2.250.000,00 per interventi di orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità; € 4.100.000,00 per progetti giovanili; € 1.800.000,00 per la promozione dell'accesso all'alloggio; € 2.300.000,00 per azioni di Mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale; € 1.200.000,00 per Capacity building; € 150.000,00 per interventi di Scambio di esperienze e buone pratiche. Nel provvedimento si precisa inoltre che in un successivo decreto verranno pubblicati gli avvisi per la selezione dei progetti, definendo l'articolazione dei progetti, i beneficiari, le procedure per la presentazione delle domande, i criteri di ammissibilità e valutazione, le modalità di assegnazione e liquidazione dei finanziamenti. |
Conferenza unificata, ACCORDO 13 ottobre 2011, Accordo, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante "Integrazione agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle Case di cura e custodia (CCC) di cui all’Allegato C al DPCM 1° aprile 2008" (G.U. n. 256 del 3 novembre) L'accordo definisce alcuni interventi per il superamento degli OPG. L’accordo stabilisce che ogni Regione e Provincia autonoma, attraverso i propri Dipartimenti di salute mentale (in accordo con all'Amministrazione Penitenziaria) dovrà attivare entro il 30 giugno 2012, in almeno uno degli Istituti Penitenziari del proprio territorio, o, preferibilmente, in quello di ognuna delle Aziende Sanitarie, specifiche sezioni organizzate o reparti, destinati agli imputati e condannati con infermità psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva, e ai soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente. Nel momento in cui tali sezioni verranno attivate le Amministrazione Penitenziarie, non disporranno più invii di detenuti negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari per osservazione psichiatrica. Allo stesso tempo dispone l'accoglienza e la presa in carico da parte delle singole regioni/Asl (DSM) per le dimissioni dall'OPG, attraverso progetti terapeutico riabilitativi territoriali, delle persone con misura di sicurezza. L'accordo inoltre, prevede l'istituzione - entro il 31.12.2011 - in ciascuno dei bacini macroregionali (stabiliti nell'accordo del 2008) di un Gruppo di Coordinamento del Bacino Macroregionale per il Superamento degli OPG (composto da un rappresentante per ciascuna delle Regioni afferenti al Bacino) al fine di meglio coordinare, da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma, gli interventi di presa in carico degli internati di propria competenza, e di assicurare la collaborazione e il coordinamento per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi mirati alla realizzazione del complessivo programma di superamento degli O.P.G. Questi alcuni specifici impegni dei Gruppi di Coordinamento del Bacino Macroregionale per il Superamento degli OPG ed i collegati Sottogruppi Tecnici Regionali per il Superamento degli OPG: assicurare alla persona destinataria di una misura di sicurezza che preveda o disponga l'internamento in OPG o misure allo il principio della iniziale costante competenza del DSM presso il quale la persona aveva la residenza o l'abituale dimora al momento dell'applicazione della misura di sicurezza; impegnare le Aziende Sanitarie a realizzare programmi terapeutico riabilitativi condivisi tra i tutti i servizi sanitari territoriali competenti per i diversi bisogni assistenziali delle singole persone (in particolare dipendenze e disabilita') ed integrati con i Servizi Sociali Comunali per il necessario reinserimento nei contesti sociali di appartenenza. Si precisa infine che le Regioni, il Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria e il Ministero della Salute si impegneranno nel monitoraggio dell'applicazione dell’Accordo. |
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