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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
Tipo
  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
Parole
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REGIONALE (Marche)

DGR n. 608 del 22 maggio 2006, L.R. n. 2/2005, art. 18: tirocini formativi – Criteri e modalità applicative – revoca parziale DGR n. 1819/03 e DGR n. 53/2004 – Linee guida per l’attuazione del POR Ob. 3 (2000 – 2006): undicesima integrazione (BUR n. 58 del 08.06.2006)
Con questo provvedimento sono stati approvati i criteri e le modalità da utilizzare per l’attuazione di Tirocini formativi; la Regione Marche ha infatti stabilito di concedere contributi per lo svolgimento di attività di tirocinio presso datori di lavoro pubblico e privati al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. La delibera individua i soggetti promotori: centri per l’impiego, enti regionali di formazione accreditati nella Regione Marche; i soggetti ospitanti: datori di lavoro pubblici e privati (Micro, Piccole e Medie Imprese); i soggetti beneficiari: persone che abbiano già assolto l’obbligo scolastico e siano residenti nella Regione Marche, stranieri comunitari che stiano effettuando esperienze professionali in Italia e quelli extracomunitari secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (non è previsto alcun requisito di età); durata minima e massima: da 3 a 6 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati, da 3 a 12 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate, da 3 a 12 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano laureati da non più di 18 mesi, da 3 a 24 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano portatori di handicap. Si precisa inoltre che il soggetto promotore deve individuare un tutor didattico organizzativo e il soggetto ospitante un responsabile aziendale dell’inserimento dei tirocinanti. La Regione prevede il rimborso delle spese per vitto, alloggio trasporti sostenuti dai tirocinanti, assicurazione contro infortuni, tutoraggio didattico – organizzativo per un compenso massimo di 700,00 euro. Si precisano infine gli indicatori e i punteggi previsti per la valutazione dei tirocini. In allegato alla delibera la convenzione di tirocinio formativo regionale , la scheda per la stesura del progetto, dichiarazione delle competenze dell’ente promotore.
DGR n. 511 del 8 maggio 2006, Servizio Sanitario Regionale – Individuazione delle Aree Vaste – Direttiva al direttore generale dell’azienda sanitaria unica regionale in attuazione della L.R. 13/2003 e Dgr 1704/2005 (BUR n. 52 del 23.05.2006)
La delibera illustra le modalità metodologiche seguite per la realizzazione di un modello sanitario regionale a rete finalizzato a migliorare il sistema di erogazione dei sevizi, ad innalzare i livelli di efficienza dei processi amministrativo/tecnico/logistici, a qualificare gli strumenti di gestione strategica del personale, a valorizzare quindi le sinergie di offerta dei servizi sanitari, socio – sanitari di più Zone Territoriali attraverso l’istituzione di Aree Vaste. Per area vasta è inteso un ambito di riferimento corrispondente ad un bacino di utenza sufficientemente ampio e significativo in termini di massa critica di attività prodotte e fornite, idoneo per azioni gestionali, collaborazioni ed integrazione di funzioni, finalizzato ad accrescere le economie di scala e migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi. Si precisa che a livello di area vasta sono gestite attività non specificamente sanitarie: acquisto di beni e servizi, esecuzione di lavori, gestione del patrimonio immobiliare, attività amministrative relative al personale, coordinamento di primo livello della programmazione zonale . . .). In base ai macro criteri tecnico-funzionali descritti ed elencati (assetto demografico, assetto della rete d’offerta sanitaria e socio-sanitaria, alcune aree patologiche di particolare utenza ed i correlati bacini d’utenza, i flussi di mobilità sanitaria, l’assetto degli insediamenti, assetto della viabilità, contesto economico-produttivo) sono stati individuati cinque aree vaste : Area Vasta n. 1: Zona 1 Pesaro – Zona 2 Urbino – Zona 3 Fano; Area Vasta n. 2: Zona 4 Senigallia – Zona 5 Jesi – Zona 6 Fabriano – Zona 7 Ancona; Area Vasta n. 3: Zona 8 Civitanova Marche – Zona 9 Macerata – Zona 10 Camerino; Area Vasta n. 4: Zona 11 Fermo; Area Vasta n. 5: Zona 12 S. Benedetto del Tronto – Zona 13 Ascoli Piceno.
DGR n. 500 del 08 maggio 2006, Costituzione albo regionale degli enti di servizio civile nazionale e regionale (BUR n. 52 del 23.05.2006)
Il provvedimento stabilisce i criteri per la costituzione di un albo regionale per l’iscrizione degli Enti ed Organizzazioni pubbliche e private di Servizio Civile nazionale di rilevanza regionale e di Servizio Civile regionale presso lo Sportello del Servizio Civile Nazionale e Regionale operante in Via Giannelli n. 36 della Giunta Regionale Marche (dipendente funzionalmente dalla P.F. Politiche per la Famiglia e per l’inclusione sociale). L’albo è diviso in due sezioni: - 1° sezione dedicata al servizio civile nazionale, ripartita in: sottosezione A, in cui trovano iscrizione gli enti pubblici e le organizzazioni private di rilevanza regionale, riconducibili a quei soggetti che hanno sede legale nella Regione Marche a cui chiedono l’iscrizione e sedi d’attuazione dei progetti di servizio civile nazionale in non più di altre tre regioni, equivalenti ad un’operatività complessiva massima presente in quattro regioni; - sottosezione B in cui trovano iscrizione le sedi d’attuazione poste sul territorio regionale marchigiano appartenenti agli enti ed agli organismi iscritti ad altro albo regionale, in base all’allocazione della loro sede legale; sottosezione C in cui trovano iscrizione le sedi d’attuazione poste sul territorio regionale marchigiano appartenenti agli enti ed agli organismi iscritti all’albo nazionale, disponendo di sedi di attuazione in non meno di cinque regioni; 2° sezione riservata al servizio civile regionale. Si precisa che la procedura di iscrizione all’Albo è intesa come modalità operativa di verifica del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi del soggetto richiedente( assenza di scopo di lucro, capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile, svolgimento di un’attività continuativa da almeno tre anni; sottoscrizone da parte del legale rappresentante della “Carta di impegno etico del servizio civile); l’albo è unico e l’iscrizione di un ente od organizzazione in una Sottosezione dell’albo, preclude l’iscrizione ad altra Sottosezione dell’albo stesso. La domanda di iscrizione o di modifica di iscrizione dell’Albo regionale Marche per il Servizio Civile deve essere presentata dagli Enti ed Organismi interessati aventi sede legale nella Regione Marche, allo sportello Servizio Civile Nazionale.
DGR n. 406 del 10 aprile 2006, Criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli enti e soggetti interessati, per la gestione di Comunità socio – educative – riabilitative residenziali per disagi gravi – Anno 2006 cap. 5.28.01.143 (BUR n. 41 del 21.04.2006)
La delibera stabilisce i criteri per la compartecipazione alla spesa, tra gli enti e soggetti interessati per la gestione di comunità socio – riabilitative – educative residenziali per disabili gravi (CoSER): - il 50 % del costo complessivo della struttura viene coperto dal cofinanziamento regionale, con un tetto massimo di € 175.000,00; il 25 % della retta viene coperto dalle zone territoriali ASUR di appartenenza dei disabili ospiti, sulla base della retta di riferimento; - il 25 % della retta viene coperto dai comuni di residenza dei disabili ospiti, sulla base della retta di riferimento, dedotta la compartecipazione degli ospiti, calcolata sul reddito personale. Nel calcolo del reddito vengono inclusi tutti i redditi dell’utente compresa l’indennità di accompagnamento; per le spese personali (abbigliamento, cure personali, farmaci non gratuiti) dovrà rimanere a disposizione dell’utente una cifra non inferiore a 238 euro mensili; nel caso di assenza dell’ospite dalla comunità (per ricovero in ospedale e durante i rientri programmati in famiglia) la retta giornaliera viene ridotta in misura non superiore al 25 per cento. Il saldo del contributo per l’anno 2006 a favore degli enti gestori è previsto entro il 31 marzo 2007; sarà ammissibile un eventuale aumento dei costi, rispetto all’anno 2005, nel caso di un aumento del numero di utenti ospitati o per l’adeguamento dei contratti di lavoro del personale che opera nella struttura.
DGR n. 293 del 22 marzo 2006, Protocollo di intesa per l’area del Comune di Ancona ex Umberto I – Prospettive di intervento Approvazione – Pubblicazione (BUR n. 43 del 27.04.2006)
La delibera approva il protocollo d’intesa tra Regione Marche, Comune di Ancona, ASUR, Az. Ospedaliera – Universitaria Osp. Riuniti Ancona e Zona Territoriale 7 di Ancona per l’area del Comune di Ancona ex Umberto I. Il documento precisa che per far fronte alle crescenti esigenze di assistenza agli anziani, il Comune di Ancona (dove è presente una percentuale del 24% circa di ultra sessantacinquenni – quasi un abitante su quattro) ha previsto di rivedere l’utilizzo e modificare la destinazione d’uso di alcune strutture – in accordo con la proprietà: - Poliamburatorio di Viale della Vittoria, da trasformare in abitazioni, per favorire l’insediamento di nuove famiglie; - ex Lancisi da destinare a residenza, tenuto conto della emergenza abitativa del Comune e delle esigenze delle categorie deboli (single, separati con prole, giovani coppie, categorie meno abbienti). Per quanto riguarda il piano di recupero dell’area ex Umberto I, l’Azienda “Opsedali Riuniti” ha previsto la vendita dei padiglioni 1,2 e 3; il padiglione 1 prevede l’allocazione di strutture Emergenza/Potes, continuità assistenziali, Ambulatori specialistici (esclusa l’attività di mammografia), spazi per attività riabilitative e ludiche a servizio della struttura residenziale contigua e del territorio, il centro di cardiologia ambulatoriale; la ristrutturazione dei Padiglioni n. 2 e 3 prevede una destinazione sanitaria e socio – assistenziale, con l’allocazione di . 70 posti letto di residenzialità anziani tra Residenze Sanitarie Assistenziali e Residenze Protette. Le parti si impegnano inoltre all’attivazione nei nuovi locali dell’ex Umberto I del poliambulatorio ex Viale della Vittoria comprensivo del Servizio di cardiologia, di una silo nido aziendale (azienda ospedaliera “Riuniti”), la realizzazione presso l’ospedale INRCA di un Punto di primo intervento a servizio di tutta la città per le cure urgenti di minore gravità.
DGR n. 173 del 27 febbraio 2006, L. n. 104/92 – L. n. 162/98 – L.R. n. 18/96 – Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità. Criteri e modalità attuative degli interventi e l’assegnazione delle risorse cap. 5.28.01.143 (BUR n. 28 del 10.03.2006)
Il provvedimento stabilisce i criteri per l’attuazione del servizio di assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità. L’intervento riguarda unicamente soggetti disabili già riconosciuti in situazione di gravità dalla Commissione sanitaria di cui all’articolo 4 della legge 104/1992 che alla data del 31 dicembre 2005 hanno compiuto tre anni e che non hanno compiuto 65 anni, per i quali un’apposita Commissione sanitaria provinciale, abbia valutato la presenza di disabilità di particolare gravità. Per disabilità di particolare gravità, ai fini della disposizione, si intende quella in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in grado tale da rendere necessario un intervento assistenziale nella sfera individuale che deve essere permanente, per tutto il tempo a venire, continuativo per tutta la durata della giornata e globale per tutte le principali attribuzioni dell’autonomia personale. Sono escluse le disabilità derivanti da patologie connesse ai processi di invecchiamento o a malattie degenerative (demenza, malattia di Alzheimer, ecc.) nonché a patologie in fase terminale (AIDS, tumori, ecc.); sono inoltre esclusi dal beneficio economico in questione i soggetti ospiti di strutture residenziali o semiresidenziali di qualsiasi tipo ad eccezione dei soggetti inseriti nei centri socio-educativi diurni per una frequenza settimanale inferiore alle 20 ore. La delibera ribadisce che la valutazione della disabilità di particolare gravità deve essere effettuata in correlazione dell’età del soggetto. L’ente locale pubblica entro il 31 marzo un apposito bando con il quale fornisce tutte le possibili informazioni in riferimento all’intervento in questione e fissa al 30 aprile il termine per la presentazione, da parte degli utenti interessati o loro familiari, della richiesta di visita alla competente commissione sanitaria provinciale. Il comune capofila presenta entro il 30 settembre la richiesta di contributo. Il finanziamento complessivo per l’anno 2006 ammonta a 2.200.000,00 euro.
DGR n. 127 del 13 febbraio 2006, L. n. 62/2000 e DPCM n. 106/2001 “Regolamento recante disposizioni in attuazione dell’art. 1, comma 9 della L. n. 62/2000 concernenti un piano straordinario di finanziamento alle Regioni per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione” – Atto di indirizzo ai Comuni per l’individuazione degli aventi diritto alla fruizione dei benefici per l’anno scolastico 2005/2006. Euro 2.724.877,00 (BUR n. 22 del 22.02.2006)
La delibera prevede che i Comuni concedano alle famiglie che ne facciano richiesta la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2006/2007. Può usufruire dei contributi il genitore o chi rappresenta il minore (ovvero lo stesso studente se maggiorenne) il cui reddito, stabilito dall’apposito Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non sia superiore a Euro 10.632,94. Sono interessati al beneficio gli alunni che frequentano la scuola dell’obbligo e la scuola secondaria superiore. Il contributo è differenziato per ordine e grado di scuola frequentata a seconda che si tratti di scuola dell’obbligo, incluso il primo anno di scuola superiore, o scuola superiore per gli anni successivi al primo. I Comuni, inoltre, provvederanno ad assicurare l’intervento agli studenti sotto soglia ISEE attraverso forme idonee di pubblicità.La richiesta dovrà essere presentata compilando un modello prestampato che dovrà essere consegnato direttamente al Comune di residenza anagrafica sia per gli alunni che frequentano Istituti scolastici ricadenti nel territorio comunale o in Comuni limitrofi, sia per gli studenti che frequentano Istituti scolastici ricadenti nel territorio di Regioni vicine alle Marche. L’importo minimo di spesa sostenuta o documentata ai fini dell’ammissione al beneficio è di € 51,65 e le spese ammissibili si riferiscono a frequenza, trasporto, sussidi e materiale didattico, mensa. I Comuni dovranno far pervenire alla Regione Marche, entro il 21 aprile 2006, l’elenco delle istanze pervenute e dichiarate ammissibili al contributo (ripartite per scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).
DGR n. 128 del 13 febbraio 2006, L. n. 448/1998 art. 27 – DPCM n. 226/2000 – Indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo – Anno scolastico 2006/2007 (BUR n. 22 del 22.02.2006)
La delibera individua nel Comune di residenza degli aventi diritto, l’Ente titolare dell’erogazione del beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. A tal fine si precisa che i Comuni devono - ammettere al beneficio il genitore o chi rappresenta il minore appartenente a famiglie il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non sia superiore a Euro 10.632,94; - accogliere le istanze prodotte dai propri residenti; - assicurare l’intervento agli studenti sotto la soglia ISEE prevista; - trasmettere alla Regione Marche le domande pervenute e dichiarate ammissibili al beneficio, rendicontare entro il 21 aprile alla Regione l’utilizzo dei contributi per libri di testo dello stanziamento assegnato per l’anno scolastico 2005/2006.
DGR n. 114 del 7 febbraio 2006, Prosecuzione triennale Servizi di Sollievo in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie – Criteri e modalità per la valutazione dei progetti e l’assegnazione delle risorse – Cap. 5.28.01.199 (BUR n. 19 del 15.02.2006)
Il provvedimento definisce i criteri per la prosecuzione e l’ampliamento per il triennio 2006/2008 dei progetti riguardanti i servizi sollievo in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie. Al fine di potenziare e migliorare gli interventi si stabilisce che i progetti abbiano durata triennale e che venga data priorità a queste tipologie di servizi: servizi di ascolto e accoglienza delle famiglie coinvolte; servizi di tempo libero e punti di aggregazione e risocializzazione, servizi di promozione dell’auto mutuo – aiuto, servizi di residenzialità breve, servizio integrativo di promozione, accompagnamento e tutoraggio degli inserimenti lavorativi. Si precisa che i servizi di sollievo devono essere rivolti direttamente alle famiglie che hanno nel proprio nucleo persone con sofferenza psichiatrica, affiancando tutti gli interventi curativi e riabilitativi. I progetto debbono essere realizzati nel territorio da un livello minimo Zonale (area DSM) ad un livello massimo Provinciale, con il coinvolgimento delle famiglie, dei Comuni, delle associazioni dei familiari, delle cooperative sociali di tipo B e delle aziende private, e attraverso l’individuazione di strutture territoriali istituzionali e non (per la formazione, lo sport, il tempo libero e il divertimento) che possono essere messe a disposizione. Il finanziamento complessivo per l’anno 2006 ammonta a 1.020.000,00 euro (per gli anni 2006 e 2008 la quota verrà stabilita con legge di approvazione dei bilanci).
DGR n. 1704 del 28 dicembre 2005, Art. 3, comma 2, della L.R. n.13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), (BUR n. 4 del 10.01.2006)
In riferimento alla riorganizzazione del Servizio sanitario regionale, la delibera individua con precisione le funzioni che rimangono affidate alle tredici zone territoriali (che a partire dal 1° gennaio 2006 non hanno più la personalità giuridica). Viene riconosciuta alle zone territoriali l’autonomia nell’esercizio delle attività di programmazione e gestione dei servizi sanitari e socio – sanitari necessaria per assicurare le prestazioni incluse nel LEA e l’equo accesso ai servizi organizzati nel territorio; si prevede inoltre di individuare un riferimento sovrazonale (definito di “area vasta”) per l’esercizio delle funzioni amministrative, tecniche e logistiche, al fine di garantire l’integrazione funzionale tra più zone con ambiti territoriali confinanti. Queste alcune delle principali funzioni dell’ASUR stabilite a decorrere dal 1° gennaio 2006: - a livello aziendale: indirizzo, programmazione, valutazione e controllo, regolazione dell’assetto organizzativo e del funzionamento aziendale, contabilità e bilancio e controllo di gestione; - a livello zonale, le zone territoriali (dotate di autonomia gestionale e tecnico - professionale) programmano ed erogano servizi sanitari e socio – sanitari nel rispettivo ambito, assicurando la gestione complessiva nell’intero ambito (il direttore di zona conserva anche la titolarità nella gestione del personale); - a livello di area vasta sono gestite – attraverso i centri servizi – le attività non specificamente sanitarie concernenti acquisto di beni e servizi, esecuzione di lavori, gestione di patrimoni immobiliari, gestione di magazzini e dello logistica, attività amministrative relative al personale dipendente e convenzionato.

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