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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
Tipo
  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
Parole
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REGIONALE (Marche)

Deliberazione n. 607 del 02/05/2012, Interventi in materia di sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi - modalità attuative delle misure anticrisi in ambito sanitario per l’anno 2012 (BUR n. 50 del 18/05/2012)
Con questo provvedimento vengono approvati alcuni interventi anticrisi in ambito sanitario per l’anno 2012, come previsto dal Protocollo d’Intesa tra la Regione Marche e le OO.SS. CGIL CISL UIL . Nell'allegato della delibera vengono descritte in dettaglio le misure anticrisi in ambito sanitario: esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e di diagnostica strumentale erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; erogazione gratuita di farmaci di fascia C. Questi benefici sono a favore di cittadini lavoratori (e familiari fisclamente a carico) residenti nella Regione Marche che: hanno perso il lavoro dal 1° gennaio 2009; in mobilità; in cassa integrazione (ordinaria, straordinaria, in deroga, sospensione EBAM) e che nelle 13 settimane precedenti alla erogazione delle prestazioni abbiamo avuto una sospensione del lavoro pari almeno al 40% delle ore lavorabili; in contratto di solidarietà che nei 6 mesi precedenti all'erogazione delle prestazioni abbiano avuto una riduzione dell'orario pari ad almeno il 40% delle ore lavorabili. Si specifica inoltre che il certificato di esenzione relativo alle misure anticrisi viene rilasciato con riferimento all'Area Vasta di competenza (Codice esenzione E99). Il finanziamento complessivo previsto è pari a € 800.000,00, quota del Fondo regionale anticrisi (Bilancio 2012).
Decreto del dirigente della P.F. coordinamento delle politiche sociali e politiche per l’inclusione sociale, n. 42/POL del 17/04/2012, Oggetto: Piani personalizzati di Vita indipendente in favore di persone con grave disabilità motoria - Modalità e tempi per l’applicazione dei criteri di cui alla D.G.R. 496 del 10.04.2012
Con questo provvedimento vengono definiti i tempi, le modalità di applicazione dei criteri di attuazione dei Piani personalizzati di Vita indipendente in favore di persone con grave disabilità motoria, di età compresa tra i 18 e 65 anni (che mostrano capacità di autodeterminazione e chiara volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte). Dopo la conclusione della fase sperimentale (iniziata quattro anni fa), la Regione ha infatti deciso di proseguire il progetto, aumentando risorse e numero di utenti; per il 2012 è previsto uno stanziamento di 600 mila euro. Si precisa che ciascun ATS deve diffondere il più possibile la comunicazione; i soggetti interessati dovranno rivolgersi all'UMEA di riferimento e all'assistente sociale dell'ente locale di residenza per redigere di comune accordo il proprio Piano Personalizzato di Vita Indipendente. La domanda dovrà essere presentata dall'interessato, per il tramite dell'Ambito Territoriale Sociale, al Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali della regione Marche entro il 4 giugno 2012. Alla domanda dovrà essere allegata: il piano personalizzato (con la descrizione degli obiettivi da raggiungere, le necessità della persona disabile, i compiti da assegnare all'assistente personale, la quantificazione delle ore, il costo complessivo...), la certificazione di disabilità motoria con gravità, il reddito ISEE e la dichiarazione di impegno a cofinanziamento (nella misura massima del 25%). In allegato al decreto ci sono i fac-simile di tutta la documentazione richiesta. Le domande verranno esaminate dal Servizio regionale competente e in base al punteggio ottenuto verranno redatte due graduatorie: graduatoria “A” riservata ai soli soggetti che hanno già partecipato alla sperimentazione, nel caso in cui presentino Piani personalizzati con lo stesso monte ore del biennio 2010-2012; graduatoria “B” per i nuovi richiedenti e per coloro che hanno già partecipato alla sperimentazione ma che presentino Piani personalizzati con un monte ore superiore rispetto a quello del biennio 2010-2012. La Regione concorre al finanziamento dei Progetti da un minimo del 50 ad un massimo del 75% sulla base del reddito della persona disabile. L’utente è tenuto a contribuire nella misura del 5% a partire dal reddito di 10mila fino ad un massimo del 25% nel caso di reddito superiore a 30mila euro. Il servizio è gratuito per redditi inferiori a 10 mila euro. Una quota del 25% è a carico del Comune di residenza della persona disabile che può scegliere se compartecipare o meno. A sostegno della spesa dell’ente locale possono concorrere anche altri enti e organismi pubblici o privati.
Deliberazione n. 453 del 02/04/2012, Fondo Nazionale per le non Autosufficienze annualità 2011 - Interventi in tema di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e assistenza domiciliare ai malati (BUR n. 39 del 23.04.2012)
Con questa delibera viene approvato il progetto concernente: “Fondo Nazionale per le non Autosufficienze annualità 2011 - Interventi in tema di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e assistenza domiciliare ai malati”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il Fondo Nazionale per le non Autosufficienze annualità 2011, senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione regionale; lo stanziamento complessivo è pari a € 2.670.000,00. Il progetto è finalizzato al potenziamento delle azioni di supporto ai malati di SLA, incrementando gli interventi già avviati, stimolando e facilitando altre tipologie di assistenza in grado di realizzare una presa in carico globale dei bisogni del malato e della sua famiglia. In particolare vengono individuati i seguenti interventi: riconoscimento del lavoro di cura dei caregiver attraverso l'incremento del contributo alle famiglie per l'assistenza ai malati di SLA (stanziamento di 2.400.000,00 euro), per la determinazione della contribuzione i malati verranno distinti tra coloro che hanno necessità di assistenza continuativa e quindi più onerosa e coloro che sono considerati più indipendenti; - formazione del personale addetto all'assistenza e dei caregiver fornendo conoscenze atte a garantire il mantenimento della qualità di vita in casa del paziente affetto da SLA (stanziamento di 243.300,00 euro); - attività di ricerca finalizzate all'ottimizzazione di modelli assistenziali per migliorare la qualità dei vita dei pazienti e prevenire le complicanze (stanziamento 26.700,00 euro).
DGR n. 1699 del 19 dicembre 2011, L.R. 23 febbraio 2005, n. 15 – disposizione relative al sistema regionale del servizio civile – Revoca D.G.R. n. 500 del 08/05/2006 (BUR n. 113 del 29.12.2011)
Con questo provvedimento vengono approvate le Linee guida per la definizione del sistema regionale del servizio civile (istituito con la L.R. 15/2005) che si propone di diffondere il valore politico e culturale del servizio civile tra i giovani marchigiani, in continuità ed a sostegno della normativa nazionale, per contribuire alla realizzazione di una società più accogliente e solidale. Vengono quindi definiti obiettivi, le modalità di coinvolgimento degli enti pubblici e dei soggetti privati, la compartecipazione dei costi, i criteri per l’individuazione dei settori di servizio collegati alle necessità del territorio: assistenza, ambiente, educazione e promozione culturale, patrimonio artistico e culturale, protezione civile. Queste alcune indicazioni: - la struttura organizzativa per il Servizio Civile è attualmente assegnata alla P.F. Integrazione Socio-Sanitaria presso l’Agenzia Regionale Sanitaria; - per l’annualità 2011 sono stati stanziati 500.000,00 euro come quote regionale di finanziamento del costo volontari; a questa somma verranno aggiunte le quote degli Enti che avranno finanziati i progetti. Nella delibera si precisa infatti che il costo complessivo per volontario ammonta a 5.300,00 euro su base annua ed è prevista una compartecipazione degli Enti: quota del 50% del costo per volontario per comuni con più di 30.000 abitanti, Province e ASUR; quota del 40 % del costo per volontario per Comuni da 10.000 a 30.000 abitanti, enti di diritto pubblico, e altri enti; quota del 20 % del costo per volontario per Comuni con meno di 10.000 abitanti, organizzazione ed Enti del Terzo Settore. Per quanto riguarda gli Enti accreditati, per poter presentare i progetti devono essere iscritti alla 2° sezione dell’Albo regionale degli Enti di Servizio Civile; nell’allegato C della delibera vengono quindi definite le modalità di iscrizione all’Albo regionale degli Enti, i requisiti necessari per l’iscrizione (operatività stabile da almeno tre anni, capacità organizzativa). Vengono inoltre stabiliti i criteri di approvazione dei progetti, i limiti e le modalità di presentazione dei progetti, i tempi (che verranno successivamente fissati con avviso pubblico), i criteri per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi e la formazione della graduatoria. La delibera presenta nell’allegato B, lo schema della Carta di impegno etico che devono sottoscrivere l’assessore regionale con delega al servizio civile e il legale rappresentante dell’Ente per essere iscritto nell’albo del servizio civile regionale.
Legge regionale n. 24 del 5 dicembre 2011, “Norme in materia di politiche giovanili” (BUR n. 112 del 29.12.2001)
Con questa legge vengono definite le modalità per la programmazione e promozione delle politiche a favore dei giovani al fine di: valutare e approfondire le tematiche relative alla condizione giovanile; favorire l’informazione, l’aggregazione, l’associazione e la cooperazione; creare maggiori opportunità sociali, culturali ed economiche per i giovani per favorire il loro protagonismo; far crescere la cultura della cittadinanza attiva attraverso nuove forme di partecipazione; accompagnare i percorsi di crescita personali; sostenere le associazioni e gli organismi giovanili; collaborare con gli enti locali nell’adozione di interventi che promuovono politiche per lo sviluppo dei giovani sul piano economico, culturale e sociale; promuovere manifestazioni di contenuto sociale, culturale, sportivo e del tempo libero. Nel provvedimento si precisa che destinatari degli interventi sono giovani di età compresa tra sedici e trentacinque anni, residenti nella Regione, anche non cittadini italiani. Al fine di gestire gli interventi viene stabilita l’approvazione entro il primo trimestre dell’anno di un Programma annuale, per definire le priorità di intervento nei vari settori, il riparto delle risorse da destinare agli Enti locali, i criteri di presentazione e valutazione dei progetti locali. Al fine di favorire il raccordo e la concertazione degli interventi, vengono inoltre istituiti presso la Giunta regionale un tavolo di coordinamento e una Consulta regionale dei giovani, composta da rappresentanti delle associazioni giovanili, studenti universitari, delle scuole secondarie superiori, rappresentanti dei movimenti giovanili, giovani imprenditori, giovani amministratori comunali; per favorire inoltre l’informazione riguardante questi interventi, è prevista l’implementazione di una piattaforma informatica denominata “Portale giovani Marche”. Queste le politiche settoriali individuate come prioritarie nel testo legislativo: interventi per l’autonomia abitativa, politiche attive del lavoro, interventi per l’imprenditoria, interventi in materia culturale, partecipazione politica dei giovani, istituzione di una “giornata regionale giovani Marche”.
Deliberazione n. 1485 del 7 novembre 2011, Attuazione della L.R. 28/08 – Criteri di ripartizione delle risorse per interventi a favore di soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (BUR n. 98 del 22.11.2011)
Con questa delibera la Regione ha approvato un progetto per promuovere un percorso di formazione finalizzata al reinserimento lavorativo delle persone ristrette negli istituti penitenziari o in esecuzione penale esterna (sia adulti che minorenni). Attraverso l’acquisizione di una formazione teorico/pratica in azienda della durata di sei mesi, si intende infatti favorire l’acquisizione o il recupero di competenze ed abilità professionali, riducendo ogni forma di discriminazione ed emarginazione nel mondo del lavoro e riducendo il rischio di recidiva penale. Nella definizione del progetto sperimentale, in allegato alla delibera, vengono descritti dettagliatamente i soggetti beneficiari: persone prioritariamente residenti nella Marche, detenuti in Istituto penitenziario, o in esecuzione penale di sicurezza, o di misure penali alternative. I soggetti considerati idonei verranno segnalati dalle direzioni degli Istituti penitenziari o dalle direzioni dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, e la presa i carico sarà aggiudicata da un Ente gestore intermediario (identificato anche in un ente Capofila di Ambito Territoriale Sociale e Ambito Territoriale Integrato). Ad ogni soggetto beneficiario, viene assegnato un Tutor individuale che, dopo un percorso di orientamento, definisce il progetto formativo ritenuto idoneo in base alle precedenti esperienze lavorative, educative e garantisce verifiche periodiche durante la fase di formazione in azienda. Per quanto riguarda i soggetti ospitanti, il progetto stabilisce che i datori di lavoro, devono avere una sede legale sul territorio della regione Marche; durante il progetto dovranno garantire al soggetto beneficiario l’acquisizione delle competenze teorico-pratiche, come definito; a ciascun soggetto beneficiario l’azienda corrisponde un ‘indennità oraria pari ad 5.00 euro e non superiore a 650,00 euro. Alla fine dei sei mesi inoltre, le aziende ospitanti potranno godere di un bonus incentivante (7.000,00 euro per assunzione a tempo indeterminato e 5.000,00 per assunzione con contratto a tempo determinato) se entro trenta giorni dal termine della formazione, decideranno di assumere il soggetto. Il finanziamento per la realizzazione del progetto di inclusione lavorativa è pari a 250.000,00 euro, e rientra nel complessivo contributo di 800.000,00 euro a favore di soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.
DGR n. 1335 del 10 ottobre 2011l, DGR n. 1727 del 29/11/2010 - Progetto 'UP-TEACH Sperimentazione di un sistema integrato di servizi nell'ambito della continuità assistenziale: il supporto delle nuove tecnologie nella dimissione protetta del paziente anziano con Alzheimer'. Approvazione piano esecutivo e piano economico rimodulato (BUR n. 89 del 21.10.2011)
Con questo provvedimento la Regione ha approvato la sperimentazione di un progetto "UP – TECH, sistema integrato di servizi nell'ambito della continuità assistenziale" che prevede l’applicazione di metodologie e tecnologie innovative di Disease and Care Management per la gestione, il monitoraggio e la misurazione di efficacia e efficienza dei processi assistenziali rivolti all’anziano non autosufficiente affetto da demenze di tipo Alzheimer. Scopo del progetto è tutelare la salute del paziente anziano e affetto da demenza di tipo Alzheimer e del suo caregiver, attraverso l’ottimizzazione dell’assistenza erogata. Questi nello specifico gli obiettivi individuati: riprogrammare i percorsi assistenziali per il paziente, partendo dalla necessità di creare uno strumento di comunicazione e d’integrazione tra le diverse istituzioni e organizzazioni (ospedale, distretto, servizi sociali comunali) per garantire la continuità assistenziale; definire il profilo assistenziale del paziente affetto da demenza facilitando l’integrazione tra i servizi ospedalieri, le cure primarie del Distretto Sanitario della Zona di competenza ed i Servizi Sociali Comunali di riferimento, determinando maggiore omogeneità sui criteri e modalità di accesso alle prestazioni sociali e sanitarie; valorizzare e sostenere le capacità di “auto – organizzazione” personale e familiare rispetto al problema dell’Alzheimer con l’aiuto di nuove tecnologie; creare un sistema informativo a rete per il monitoraggio del paziente che permette di seguirlo nel suo percorso tra ospedale e territorio; costruire specifici Servizi di Raccordo per le Dimissioni Protette, composti da professionisti ospedalieri, della sanità territoriale e del Comune che realizzino una valutazione multidimensionale del paziente, prevedendo l’integrazione delle Unità Valutative Integrate territoriali con gli Uffici Dimissioni Protette ospedaliere, al fine di attuare una “presa in carico unitaria” durante e dopo il ricovero ospedaliero; migliorare la comunicazione sul paziente tra ospedale e territorio. Con provvedimenti successivi verranno individuate tre Macroaree geografiche dove verranno sperimentate le nuove metodologie assistenziali e arruolate le figure professionali che saranno coinvolte (intervistatori, psicologi, assistenti sociali, assistenti familiari). L'importo complessivo previsto per l'avvio della sperimentazione è pari a 1.335.771,44 euro.
DGR n. 1295 del 26 settembre 2011, Legge regionale n. 20/2010, art. 5 (Finanziaria regionale anno 2011) - Fondo regionale anticrisi anno 2011 - Criteri e modalità di ripartizione del fondo per contributi alle famiglie (BUR n. 87 del 14.10.2011)
Con questa delibera si stabilisce di liquidare ai Comuni richiedenti - in sede di ripartizione del fondo 2011 - la quota del fondo anticrisi per contributi alle famiglie per il sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione. Vengono quindi fissati i criteri di riparto del fondo, che è effettuato - in proporzione al fabbisogno di contributi indicato dai Comuni - solo per i nuclei familiari in cui il richiedente, ovvero un membro del nucleo familiare, sia ex lavoratore dipendente che non goda di indennità o che abbia un indennità a seguito di licenziamento, che abbia perso il lavoro dal 1° gennaio 2010 a causa di, licenziamento, dimissioni per giusta causa, mancato rinnovo di un contratto a termine (vi rientrano i lavoratori che hanno maturato a partire dal 01/09/2009 un periodo lavorativo di almeno 3 mesi, ovvero 90 giorni, con uno o più contratti anche non continuativi) e i contratti di collaborazione. Ai fini della liquidazione del finanziamento, i Comuni formulano apposita graduatoria dei beneficiari del contributo in questione, verificando i requisiti sulla base del valore ISEE corrente. Il finanziamento ammonta complessivamente a 1.400.000,00 - bilancio di previsione per l’anno 2011 -; eventuali eccedenze del fondo anticrisi rispetto al fabbisogno effettivo dei nuclei familiari interessati verranno ripartite tra tutti i Comuni.
Legge regionale 1 agosto 2011, n. 17, “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17” (BUR n. 68 del 11.08.2011)
Il provvedimento prevede ulteriori interventi di modifica per la riorganizzazione del servizio sanitario regionale, introducendo modifiche alla vigente normativa in materia. Per quanto riguarda il modello di gestione operativa, l’ASUR delimita con atto aziendale la competenza territoriale dei dipartimenti distinguendoli in dipartimenti aziendali e dipartimenti di area vasta; l’organizzazione dipartimentale riguarda le funzioni ospedaliere, di emergenza - urgenza, di prevenzione, di integrazione sociosanitaria e amministrativa; l’area vasta ha competenza sui dipartimenti di prevenzione, i dipartimenti ospedalieri, e i dipartimenti di salute mentale; i dipartimenti di area vasta sono costituiti da almeno un dirigente infermieristico, un dirigente per area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione. In merito alle aree vaste, il testo legislativo specifica che: sono articolazioni dell’ASUR (in allegato sono definiti gli ambiti territoriali delle 5 aree vaste) e hanno il compito di assicurare alla popolazione residente le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l’equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale e di elevata integrazione sanitaria, organizzate nel territorio - definire degli obiettivi di salute secondo gli indirizzi delineati dalla pianificazione aziendale e al loro perseguimento attraverso i piani di area vasta, la gestire le risorse umane e strumentali dei servizi sanitari di area vasta, l’integrazione dei servizi sanitari con i servizi sociali; coordinare i servizi sanitari di area vasta relativi ai differenti livelli assistenziali (ospedale, distretto, prevenzione), la rilevazione, all’orientamento e alla valutazione della domanda socio – sanitaria, alla verifica del grado di soddisfacimento della stessa, nonché alla valutazione complessiva dei consumi; la corretta utilizzazione delle risorse assegnate …). Si specifica inoltre che il direttore di area vasta – nominato dalla Giunta regionale - è responsabile della gestione complessiva del relativo ambito territoriale; questi alcuni dei compiti principali: programmare, in coerenza con la pianificazione aziendale, attraverso la definizione degli obiettivi di salute e l’elaborazione del piano di area vasta; coordinare le attività ospedaliere, i servizi distrettuali e le attività di prevenzione; provvedere alla valutazione epidemiologica della domanda e del suo grado di soddisfazione attraverso l’offerta di servizi…Il presidio ospedaliero viene identificato come l’articolazione organizzativa ospedaliera dell’area vasta territoriale dotata di autonomia gestionale che aggrega funzionalmente tutti gli stabilimenti ospedalieri aventi sede nella medesima area vasta, e assicura la fornitura di prestazioni specialistiche, di ricovero e ambulatoriali. Nei prossimi mesi, la Giunta regionale (su proposta dei nominativi del Direttore generale dell’ASUR) nominerà i direttori delle aree vaste e i direttori di distretto. Al fine di promuovere la partecipazione die cittadini, con il presente provvedimento viene inoltre istituito l’elenco delle associazioni operanti a livello regionale impegnate a tutela del diritto della salute; queste associazioni verranno quindi consultate dalla Giunta regionale sugli schemi di provvedimenti e sui risultati degli stessi. Nella parte finale del testo legislativo viene pubblicato il testo vigente della legge regionale 13/03 “Riorganizzazione del servizio sanitario nazionale” con le modifiche e integrazioni apportate.
Deliberazione n. 987 del 11 luglio 2011, Linee guida per la definizione delle modalità d’applicazione dell’intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell’articolo 11 della L. n. 68/1999 e dell’articolo 39 del D.lgs n. 165/2001, sancita tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali nella conferenza unificata del 16.11.2006 ed approvazione schema di convenzione di programma con le Pubbliche amministrazioni per l’inserimento lavorativo di persone disabili (BUR n. 65 del 29.07.2011)
Con questo provvedimento viene approvato il documento contente le linee guida per la definizione delle modalità di applicazione dell’intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili sancita tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali – conferenza unificata del 16/11/2006 -. Vengono quindi definite le modalità di applicazione dell’intesa e le procedure di attuazione, stabilendo inoltre uno schema standard di “convenzione di programma per l’inserimento lavorativo dei disabili presso le pubbliche amministrazioni” da adottare su tutto il territorio regionale. Nel documento sono fissate alcune indicazioni: - per quanto riguarda la determinazione del numero dei posti, l’assunzione dei disabili attraverso la procedura dei tirocini per l’accesso presso gli enti pubblici è consentita solo per le qualifiche che richiedono la scuola dell’obbligo; le Amministrazioni hanno autonomia di determinare la percentuale –compresa tra il 30% e l’80% di posti non coperti e da coprire con i lavoratori disabili attraverso l’attivazione dei tirocini; in caso di chiamata numerica, l’ente pubblico deve emanare un avviso – con durata minima di trenta giorni di pubblicizzazione – individuare i soggetti disabili che hanno dato disponibilità ai tirocini, verificare le competenze presso i CIOF e stipulare infine la convenzione di tirocinio con il Servizio provinciale competente. Si precisa infine che le Amministrazioni pubbliche possono procedere anche all’assunzione dei lavoratori disabili che abbiano svolto due anni di borsa lavoro pre-inserimento lavorativo o stiano svolgendo un periodo di borsa lavoro di pre-inserimento lavorativo o di borsa lavoro socio assistenziale (in questo caso deve essere completato il periodo biennale di borsa lavoro di pre-inserimento lavorativo o di borsa lavoro socio assistenziale). Alla determina è allegata anche “la convenzione di programma con le pubbliche amministrazioni per l’inserimento lavorativo di persone disabili” (allegato B).

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