Gruppo Solidarietà


Via Fornace, 23
- 60030 Moie di Maiolati Sp. AN- ITALY
tel/fax 0731703327
grusol@grusol.it
 
Il materiale presente nel sito può essere ripreso citando la fonte
Home page
Chi siamo
Osservatorio Marche
Centro Documentazione
Schede di approfondimento
Rivista Appunti
Banche Dati
Pubblicazioni
Documentazione politiche sociali
Eventi
Links utili

  Rassegna legislativa
indice schede bibliografiche
 
 

Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
Tipo
  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
Parole
  e (and) - o (or)
  dal al (gg/mm/aa)

record per /pagina:

(mostra i record che verificano i criteri impostati)
Questa è la pagina 42 di 102
Totale record= 1015

NAZIONALE

Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 433, Disposizioni correttive del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 230, recante il riordino della medici­na penitenziaria, a norma dell’articolo 5, comma 2 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (G.U. n. 25 del 31.1.2001).
Il provvedimento proroga al 30 giugno 2002 (il D. Lgs prevedeva la scadenza della sperimentazione al 22.11.2000) il periodo della fase sperimentale di trasferimento graduale delle funzioni sanitarie in vista del riordino complessivo del settore della medicina penitenziaria.
Ministero dell’Interno, Decreto 22 dicembre 2000, Modalità per l’espletamento dei servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera (G.U. n. 63 del 16.3.2001).
Il Decreo legislativo 286/1998, all’art. 11, prevedeva la realizzazione di servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per motivi diversi dal turismo (soggiorno superiore ai tre mesi). I prefetti devono attivare i servizi di accoglienza e coordinare gli interventi provvedendo alla loro gestione (direttamente o in convenzione). I Servizi devono fornire informazioni sulla legislazione vigente in materia di immigrazione ed asilo e sugli adempimenti connessi al riconoscimento dello status di rifugiato, a garantire un supporti di interpretariato, ad assicurare, in caso di urgente necessità, interventi di prima assistenza.
C.I.P.E, Deliberazione 21 dicembre 2000, Fondo sanitario nazionale 1999-2000 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni dell’accantonamento per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell’art. 1, commi 34 e 34 bis, della legge n. 662/1996 Deliberazione n. 133/2000 (G.U. n. 61 del 14.3.2001).
Vengono assegnate alle regioni per gli interventi previsti dall’art. 1, comma 34 e 34 bis (priorità per i progetti riguardanti la tutela della salute materno infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, nonché quelli finalizzati alla prevenzione, in particolare delle malattie ereditarie) la somma complessiva 1.175.100 miliardi. Il Fondo assegnato alla regione Marche è di poco superiore ai 32 miliardi.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 21 dicembre 2000, n. 452, Regolamento recante disposizioni per gli as­segni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (G.U. n. 81 del 6.4.2001).
Il nuovo regolamento di disciplina degli assegni abroga il precedente del 15 luglio 1999, n. 306. Il provvedimento disciplina l’assegno di maternità di competenza dell’INPS e gli assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori di competenza dei comuni. Nel sito www.affarisociali.it una scheda presenta i contenuti e le principali novità del provvedimento.
D.P.C.M. 15 dicembre 2000, Riparto tra le regioni dei finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi a favore delle persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora (G.U. n. 69 del 23.3.2001)
Il Decreto da attuazione all’art. 28 della legge 328/2000 (riforma assistenza), che prevedeva l’emanazione di un Atto di indirizzo contenente i criteri di riparto alle regioni dei finanziamenti destinati al potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi alle persone che versano in situazione di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, i termini delle richieste di finanziamento, i requisiti per l’accesso ai finanziamenti, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di monitoraggio, nonché le priorità da assicurare ai comuni delle grandi aree urbane. I progetti (realizzazione, ampliamento, innovazione dei Centri e di servizi di pronta accoglienza , interventi socio sanitari, servizi per l’accompagnamento e il reinserimento di persone che si trovano in situazione di povertà estrema e delle persone senza fissa dimora) possono essere presentati dagli enti locali o dalle organizzazioni non profit (comprese il IPAB), alle regioni entro il 30 giugno 2001. Il fondo è di 20 miliardi (Il 75% è destinato alle regioni nelle quali è compreso almeno un comune capoluogo di area metropolitana, cui prioritariamente è destinato il finanziamento; il restante 25% è ripartito tra le altre regioni e province autonome).
Legge 7 dicembre 2000, n. 383, Disciplina delle associazioni di promozione sociale (G.U. n. 300 del 27/12/2000).
La legge detta i principi fondamentali e le norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi e i criteri cui le regioni e le province autonome debbono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni. Vengono considerate associazioni di promozione sociale sia quelle riconosciute che non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associazioni o di terzi, a patto che siano senza finalità di lucro. Sono esclusi: i partiti politici, le organizzazioni sindacali, associazioni di datori di lavoro, i circoli privati e più in generale tutte le associazioni che hanno come fine la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati. La costituzione delle associazioni dovrà avvenire con atto scritto, da cui deve risultare che i proventi dell’attività non possono essere divisi tra gli associati ma reinvestiti a favore delle attività istituzionali delle associazioni. Le risorse economiche possono derivare da contributi dei soci, eredità, donazioni, contributi da parte delle istituzioni, entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazione. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri viene istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale che svolgono attività in almeno 5 regioni ed in almeno 20 province, purché costituite o operanti da almeno un anno. Viene istituito un Osservatorio nazionale dell’associazionismo con funzioni di assistenza, promozione e sostegno delle varie iniziative. Sono introdotte, infine, agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni iscritte ai registri.
Legge 21 novembre 2000, n. 342, Misure in materia fiscale (Sup. G.U. n. 276 del 25.11.2000).
Si segnalano i contenuti di alcune parti del “collegato fiscale”, ripresi dal sito www.handylex.org del Centro per la documentazione legislativa delll’UILDM di Padova cui ci si può riferire per un maggior dettaglio. Il “Collegato” prevede alcune agevolazioni per: i contribuenti che abbiano regolarmente assunto personale addetto ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare. Gli oneri per i contributi previdenziali e assistenziali versati per questo personale possono essere dedotti, fino ad un tetto massimo di tre milioni di lire, dal proprio reddito complessivo. Continuano ad essere comunque deducibili anche le spese derivanti da assistenza specifica alle persone con grave e permanente disabilità; oltre a quella resa da un medico generico, anche quelle relative: all’assistenza infermieristica e riabilitativa; al personale in possesso della qualifica professionale di addetto; all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; al personale con la qualifica di educatore professionale; al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Un’altra novità riguarda proprio l’assistenza specifica; finora era deducibile ma solo se la spesa interessava le persone con grave disabilità permanente. Il collegato fiscale concede ora, sugli stessi oneri, la possibilità di detrarre le spese sostenute, potrà cioè “sottrarre” il 19% di queste dall’imposta lorda dovuta all’Erario; quindi: Una terza agevolazione fiscale riguarda le persone che già sono esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per patologia. Per queste persone e solo per le spese che riguardano la loro patologia (es. visite specialistiche presso centri non convenzionati, farmaci non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, visite all’estero ecc.), è ora ammessa una forma più ampia di detrazione al momento della denuncia dei redditi. Se la persona affetta da patologia che dà titolo all’esenzione è titolare di un proprio reddito può detrarre la spesa sostenuta. Agevolazioni IVA sui mezzi di trasporto. Il collegato fiscale modifica notevolmente l’attuale impianto delle agevolazioni previste sui mezzi di trasporto per le persone con disabilità. L’articolo 50 estende anche ai non vedenti e ai sordomuti (e ai familiari che eventualmente li abbiano in carico fiscale) l’IVA agevolata e l’esenzione dal pagamento del bollo auto sugli autoveicoli destinati al loro trasporto. Non è richiesto l’obbligo di adattamento al trasporto, imposto invece alle persone con disabilità motoria. Va ricordato che la possibilità di detrarre la spesa per l’acquisto dell’autoveicolo era invece già stata introdotta dalla Finanziaria 2000. Eredità, donazioni, successioni. L’aspetto che interessa è quello relativo alla franchigia al di sotto della quale l’imposta non è dovuta. La franchigia per tutti è pari a 350 milioni di lire. Per le persone minori o disabili questa franchigia è elevata a un miliardo, e la tassazione opera solo nella parte eccedente. Volontariato. Le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri regionali previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), potranno avere contributi, per l’acquisto di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale. Questi strumenti dovranno essere tali da non poter essere utilizzati senza radicali trasformazioni. Uno specifico Decreto del Ministro per la solidarietà sociale definirà le modalità di accesso ed erogazione di questi contributi.
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Circolare16 novembre 2000 n. 14/00, Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, nonché sull’assistenza a portatori di handicap, legge 8 marzo 2000 n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” (G.U. n. 272 del 21.11.2000).
La Circolare del Dipartimento della funzione pubblica si propone di aiutare nell’interpretazione delle norme (riferite ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni) oggetto della legge 53/2000. La nota esplicativa prende in esame i seguenti punti: 1) Congedi parentali, 2) Congedo per genitori per malattia del bambino, 3) Periodi di riposo durante il primo anno di età del bambino, 4)Trattamento economico, 5) Congedo dei genitori adottivi o affidatari (preaffidamento ovvero affidamento temporaneo), 6)Astensione obbligatoria, 7) Parti prematuri, 8) Astensione dal lavoro del padre lavoratore, 9) Permessi per l’assistenza a portatori di handicap e per i lavoratori portatori di handicap.
Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (Sup. G.U. n. 265 del 13.11.2000).
La legge, lungamente attesa, più conosciuta con il termine “Riforma dell’assistenza”, ha l’obiettivo di dettare una normativa quadro nel settore dell’assistenza sociale. Tale settore infatti a differenza di quello previdenziale e sanitario mancava ancora di una legge quadro di riferimento; ciò ha portato, negli anni, all’emanazione, da parte delle singole regioni, di leggi quadro regionali. La legge in attuazione, in particolare, agli articoli 2-3-38 della Costituzione è divisa in cinque parti: a) Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali (SIISS) (art. 1-5); b) Assetto istituzionale e organizzazione del SIISS agli articoli 6-7-8-9 vengono definite le funzioni dei Comuni, Province, Regioni, Stato (art. 6-13); c) Disposizioni per la realizzazione di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale (art. 14-17) ; d) Strumenti per favorire il riordino del SIISS, (art.18-21); e) Interventi, servizi ed emolumenti economici del SIISS (art. 22-30). Per interventi e servizi sociali la legge intende quelli previsti dall’art. 128 del Dlgs 112/1998 “tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”. Di seguito si riporta una scheda riguardante le scadenze della riforma.
Entro 2 mesi
: - Il Ministro della solidarietà sociale nomina una Commissione tecnica con il compito di formulare proposte per dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali.
Entro 3 mesi: - Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale sono definite le modalità per indicare nella tessera sanitaria (su richiesta dell’interessato) i dati relativi alla condizione di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabili nell’accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali; - Il Ministro della solidarietà sociale di concerto con quelli della sanità e per le pari opportunità, nell’ambito del Fondo nazionale sulle politiche sociali determina la quota da riservare ai servizi a favore del sostegno familiare delle persone anziane non autosufficienti (successivamente la quota viene definita annualmente). In sede di prima applicazione le risorse sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata. Entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni destinatarie dei finanziamenti trasmettono una relazione al Ministro della sanità e della solidarietà sociale in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi; - Il Ministro della solidarietà sociale provvede alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali (successivamente la ripartizione viene fatta annualmente); - Il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la solidarietà sociale definisce i criteri del riparto tra le regioni dei finanziamenti volti al potenziamento dei servizi destinati alle persone senza fissa dimora o che vivono in situazione di povertà estrema.
Entro 4 mesi: - Le regioni adottano indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore con riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.
Entro 6 mesi: - Le regioni determinano gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali; - Il governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Entro 6 mesi dall’emanazione del D.lgs le regioni adeguano le proprie normative ai principi contenuti nel D.lgs; - Il Ministero della solidarietà sociale, definisce i profili professionali delle figure professionali sociali. Sempre con la stessa scadenza con decreto dei ministri della solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sono individuate per le figure professionali sociali e le modalità di accesso alla dirigenza;
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato lo schema di riferimento generale della Carta dei servizi sociali. Entro i successivi 6 mesi ogni ente erogatore dei servizi adotta una Carta dei servizi sociali; - Il governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità riguardanti l’invalidità.
Entro 1 anno: - Il governo predispone il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali (successivamente il Piano viene predisposto ogni 3 anni). Entro 4 mesi dall’adozione del Piano le Regioni adottano il Piano regionale degli interventi e servizi sociali. Il Ministero della solidarietà sociale, predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale.
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità, Avviso 6 novembre 2000 n. 2, Articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - programmi di assistenza e di integrazione sociale (G.U. n. 272 del 21.11.2000).
L’Avviso da attuazione a programmi di protezione sociale all’interno dei programmi di assistenza ed integrazione previsti dall’art. 18 del T.U. sull’immigrazione e dagli art. 25 e 26 del Regolamento di attuazione; in particolare destinatari privilegiati sono donne e minori che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale. I progetti (per i quali vengono destinati 7 miliardi e 50 milioni) possono essere gestiti sia da enti locali che da organizzazioni non profit. Per maggiori informazioni riguardo la presentazione dei progetti (scadenza 12 dicembre 2000): 06.67795348.

pagina precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 pagina successiva