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Raccolta delle principali normative nazionali
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate
nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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REGIONALE (Marche)
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Deliberazione n. 715 del 16 maggio 2011, LR n. 9 del 18.06.2002 e successive modificazioni, art. 10 – Piano delle attività di solidarietà internazionale e cooperazione allo sviluppo anno 2011 (BUR n. 46 del 27/05/2011) Nella delibera vengono definite le linee guida per la predisposizione del piano delle attività dell’anno 2011: proseguire e consolidare le attività impostate e le esperienze maturate nel precedente triennio; rafforzare la linea della cooperazione finanziaria con il Ministero Affari Esteri, con la Commissione Europea, con gli organismi e le agenzie internazionali e con altre Regioni italiane ed europee; promuovere una vasta rete di collaborazioni e di suddivisione degli oneri tra le istituzioni locali, lanciando programmi integrati ed azioni di sistema; sviluppare attività di sensibilizzazione verso i servizi regionali, gli enti locali e gli altri soggetti, pubblici e privati, potenzialmente interessati; consolidare e valorizzare il ruolo dell’Osservatorio Interregionale per la Cooperazione allo Sviluppo quale strumento di raccordo ed organizzazione delle iniziative. Sono previste due tipologie di intervento: Programmi regionali (PR) da elaborare, sviluppare e implementare anche in collaborazione con soggetti internazionali, nazionali e regionali e - Programmi territoriali (PT) - progetti biennali e progetti annuali. Per quanto riguarda i programmi territoriali vengono definite le priorità geografiche, in considerazione delle attività già svolte, degli accordi stipulati e dei rapporti consolidati: dall’Europa Sud Orientale, dal Medio Oriente, dall’America Latina e Centrale, dall’Africa. Per i progetti biennali la durata deve essere almeno biennale e la dimensione finanziaria deve essere superiore all’importo di € 100.000,00 ed inferiore all’importo di € 200.000,00, con una compartecipazione finanziaria regionale non superiore al 60% e comunque fino ad un massimo di € 50.000,00 per ogni annualità di progetto; per i progetti annuali, la durata dei progetti deve essere al massimo annuale, la dimensione finanziaria dei progetti deve essere inferiore all’importo di € 100.000,00 e la compartecipazione finanziaria regionale non è superiore al 60% e comunque fino ad un massimo di € 40.000,00. Complessivamente il finanziamento regionale per l’anno 2011 è pari a € 1.245.762,80, di cui: 661.741,80 euro per progetti a iniziativa regionale e 584.021,00 euro per progetti iniziativa territoriale. |
Deliberazione n. 649 del 09 maggio 2011, Approvazione delle linee guida per la redazione di un progetto di fattibilità per la Casa intelligente per una longevità attiva e indipendente dell’anziano e dello schema di accordo con l’Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico per Anziani (INRCA) di Ancona (BUR n. 46 del 27.05.2011) Con questo provvedimento la Regione stabilisce di affidare all’Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico per Anziani (INRCA) di Ancona la redazione di un progetto di fattibilità per la “Casa intelligente per una longevità attiva e indipendente dell’anziano”. Il progetto di fattibilità prevede la realizzazione di un prototipo di “Casa intelligente per un longevità attiva e indipendente dell’anziano” che si basi sul ripensamento dello spazio vissuto dall’uomo in termini di funzionalità, di dispositivi e strumenti sia di interazione con il mondo esterno, di sistemi per supportare l’individuo nelle sue attività quotidiane, specialmente nel caso di disabilità temporanee o permanenti, e così via. A tal fine verranno presi in considerazione non solo le azioni riguardanti il controllo di un’abitazione ma anche il fabbisogno culturale, la salute, il lavoro e il tempo libero di un individuo. Nel documento vengono descritti ed elencati i criteri per la realizzazione del prototipo casa domotico: tenere in considerazione i fabbisogni degli anziani attivi o disabili: sicurezza degli ambienti domestici; aiuto nelle attività giornaliere (hobbies, lavoro, interazione sociale e con i familiari, necessità di informazione, …); memoria/Orientamento; salute mentale e benessere psicologico; benessere fisico e salute fisica; mobilità; vista e udito; riabilitazione; attenzione all’ambiente; e vengono definite le caratteristiche tecniche: autosufficienza energetica e basso consumo energetico; elevata automazione dell’ambiente domestico; totale eco – sostenibilità delle soluzioni; completa usabilità cognitiva e fisica delle tecnologie; accessibilità economica delle tecnologie; implementabilità di servizi innovativi per l’assistenza domiciliare; elevata sicurezza...Si precisa inoltre che la realizzazione del prototipo deve prevedere ricadute operative nel tessuto economico marchigiano, con lo sviluppo di nuove tecnologie, la creazione di una rete di ricerca scientifica e tecnologica, lo sviluppo di formazione innovativa, la generazione di brevetti e spin off , l’aumento dell’attrattività di capitali e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Il progetto deve essere realizzato entro il 31/10/2011; il contributo finanziario a favore dell'INRCA previsto per la realizzazione del progetto è pari a 200.000,00 euro. |
Deliberazione n. 652 del 09/05/2011, Criteri e modalità di riparto dei contributi a sostegno della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi ai sensi dell’art. 21 LR 18/2008 (BUr n. 46 del 27.05.2011) Nel provvedimento vengono descritti i criteri per la suddivisione dei contributi a sostegno della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi comunali: alle Unioni di Comuni viene riservata la quota di € 389.115,32; alle Comunità montane la quota di € 262.976, 33 e agli enti subentranti alle Comunità montane soppresse e non ricostituite la quota di € 150.000,00. Per quanto riguarda le Unioni di Comuni, questi sono i criteri per il riparto: per il 50 per cento in proporzione al costo di ciascun servizio, rilevato dal rendiconto dell’esercizio precedente; per il 20 per cento in proporzione inversa alla densità demografica della forma associativa al 31 dicembre dell’anno precedente, da calcolare per ogni singolo comune; per il 20 per cento in proporzione diretta alla popolazione servita, con limitazione a 10.000 per la popolazione di ogni singolo comune e calcolo al 50 per cento della stessa popolazione compresa tra i 3.000 e i 10.000 abitanti, al 31 dicembre dell’anno precedente; per il 10 per cento in proporzione diretta al numero dei Comuni appartenenti a ciascuna Unione. Questi i criteri per il riparto del fondo per le Comunità montane: per il 50 per cento in proporzione al costo di ciascun servizio, rilevato dal rendiconto dell’esercizio precedente; per il 25 per cento in proporzione inversa alla densità demografica determinata per ciascuna forma associativa; per il 25 per cento in proporzione diretta alla popolazione servita, con limitazione a 10.000 per la popolazione di ogni singolo comune e calcolo al 50 per cento della stessa popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti, al 31 dicembre dell’anno precedente. |
Delibera n. 786 del 30 maggio 2011, Criteri e modalità per l'attuazione dell'intervento di sostegno alle famiglie di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) per l'anno 2011 (BUR n. 51 del 17.06.2011) La delibera definisce i criteri e le modalità per l'attuazione dell'intervento di sostegno alle famiglie di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) per l'anno 2011. Nel documento allegato, si precisa che l’intervento di sostegno alle famiglie di persone affette da SLA è un intervento integrativo rispetto a qualsiasi altro intervento o servizio fornito dall’ente locale o dai servizi sanitari per riconoscere il gravoso impegno che le famiglie, direttamente o tramite operatori esterni individuati dalle stesse, sostengono nell’assistere il malato. Questi i requisiti di accesso per beneficiare del contributo regionale: essere in possesso della “diagnosi definitiva” di SLA ovvero di diagnosi “probabile”; essere stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità dalla Commissione sanitaria; sono invece esclusi dal beneficio economico i soggetti ospiti di strutture residenziali o semi residenziali di qualsiasi tipo. Si stabilisce che i benefici economici previsti con questo provvedimento sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali e nazionali, ad eccezione dell’intervento di Sperimentazione dei piani personalizzati di vita indipendente e dell’intervento di Assistenza Domiciliare Indiretta. Vengono inoltre definite le modalità di attuazione dell’intervento: l’interessato o la sua famiglia presentano richiesta di contributo all’ASUR per il tramite della Zona Territoriale di residenza, secondo il modello allegato, unitamente a copia del riconoscimento della situazione di handicap e della diagnosi di SLA; l’ASUR, verificata la completezza della documentazione presentata, provvede all’erogazione del contributo che ammonta a euro 300,00 mensili. Il finanziamento complessivo dell’intervento per l’anno 2011 è pari a euro 300.000,00; con cadenza semestrale, l'ASUR deve informare il Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali circa le istanze pervenute e l’ammontare dei contributi erogati. |
DGR n. 568 del 19 aprile 2011, Proroga per l’anno 2011 della sperimentazione di piani personalizzati “Vita indipendente” a favore di persone con grave disabilità motoria di cui alla DGR n. 831/2007 (BUR n. 37 del 06.05.2011) Con questo provvedimento la Regione ha stabilito di prorogare per l’anno 2011 la sperimentazione di piani personalizzati di “Vita indipendente” in favore di persone con grave disabilità motoria (D.G.R. n. 831 del 23.07.2007). Nella delibera si stabilisce che la sperimentazione del progetto si concluderà il 30 aprile 2012. Per quanto riguarda il cofinanziamento regionale finalizzato alla realizzazione dei piani personalizzati di Vita Indipendente, è pari a complessivi 300.000,00 euro e verrà destinato direttamente ai Comuni di residenza degli utenti; le modalità ed i tempi per l’attuazione dell’intervento, l’assegnazione e liquidazione del cofinanziamento verranno definiti con successivi decreti del Dirigente della P. F. Coordinamento delle Politiche Sociali e Politiche per l'Inclusione Sociale. |
DGR n. 290 del 8 marzo 2011, Integrazione alla DGR 1578/2009 avente ad oggetto: attuazione della DGR n. 76 del 26.1.2009 – Riconversione dei posti letto della Casa di Cura privata Villa Jolanda di Maiolati Spontini AN – Definizione protocollo d’intesa (BUR n. 21 del 25.03.2011) Con questa delibera è stato approvato il Protocollo d’Intesa tra la Regione Marche e la Casa di Cura Privata Villa Jolanda di Maiolati Spontini, per l’erogazione di prestazioni di area psichiatrica e di residenzialità sanitaria assistita. Nel documento si precisa che, trattandosi di riconversione di posti letto ospedalieri, questi 72 posti letto residenziali debbono essere considerati aggiuntivi rispetto alla precedente programmazione regionale e devono quindi essere inclusi nella determinazione futura del fabbisogno. Per quanto riguarda i criteri di accreditamento si precisa che la Casa di Cura Villa Jolanda attualmente rimane in regime di autorizzazione ed accreditamento provvisori, in attesa che vengano portate a termine le procedure previste dalla legge 20/2000 per l’autorizzazione (art. 7 e 8) e l’accreditamento istituzionale(art. 16). Infine, il budget annuo per l’attività accreditata con la Regione Marche verrà definito con successivo procedimento (comunque non potrà superare il budget storico in corso di definizione per il 2010). |
DGR n. 385 del 21 marzo 2011, L. 104/92 - L. 162/98 - LR 18/96 - Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità - Criteri attuativi (BUR n. 24 del 01.04.2011) Con questa delibera la Giunta regionale ha stabilito i criteri e definito le risorse per il 2011 per l’assistenza domiciliare indiretta a disabili in situazione di particolare gravità, realizzati dai Comuni e dalle Comunità montane. Come precisato nel provvedimento, per disabilità di particolare gravità si intende una condizione in cui la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l’autonomia personale correlata all’età, rendendo necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo (svolto da un familiare, convivente o non con il disabile, oppure da un operatore esterno individuato dal disabile stesso o dalla famiglia). Si precisa che l’intervento riguarda soltanto i portatori di handicap già riconosciuti in situazione di gravità dalla Commissione sanitaria provinciale (che abbiano compiuto tre anni e non abbiano compiuto 65 anni); sono invece escluse: le disabilità conseguenti a patologie connesse a processi precoci di invecchiamento derivanti da malattie degenerative (demenza, malattia di Alzheimer), AIDS, neoplasie e disabilità di tipo psichiatrico e i soggetti ospiti di strutture residenziali e semiresidenziali ad eccezione dei soggetti inseriti nei centri socio educativi diurni. Per accedere al contributo regionale, una volta in possesso dell’attestazione di particolare gravità, il disabile o la sua famiglia devono prendere contatti con i servizi sociali del Comune di residenza e richiedere l’ammissione al contributo regionale; l’ente locale, in collaborazione con la competente unità multidisciplinare, valuta l’istanza e attribuisce un punteggio – sulla base di un’apposita scheda – a cui corrisponde un monte ore massimo settimanale da ammettere al contributo. Nella delibera vengono individuate alcune situazioni particolari: nel caso di disabile già inserito nel percorso di istruzione e formazione, e nel caso in cui sia inserito in un centro socio educativo diurno, indipendentemente dal punteggio, viene assegnato un monte massimo di 20 ore settimanali. Il finanziamento complessivo è pari a 2.532.000 euro: 32.000,00 euro vengono assegnati all’ASUR con vincolo di destinazione per il funzionamento delle Commissioni sanitarie provinciali preposte alla valutazione dell’handicap in situazione di particolare gravità e 2.500.000,00 euro vengono assegnati ai Comuni e alle Comunità montane. |
DGR n. 372 del 21 marzo 2011, LR 46/95 - Piano annuale degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani. Indirizzi applicativi per l'anno 2011 e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie (BUR n. 24 del 01.04.2011) Con questo provvedimento la Regione ha definito i criteri per cofinanziare gli interventi di promozione delle politiche in favore dei giovani, attraverso interventi finanziari e linee di indirizzo, al fine di: favorire la partecipazione sociale autonoma ed il benessere individuale dei giovani, tra i 26 ed i 29 anni e prevenire il disagio; - promuovere forme associative ed aggregazioni formali ed informali; - favorire l’acquisizione di identità, competenze e modalità di comunicazione tra giovani e società che realizzino la piena cittadinanza. Lo stanziamento è stato definito per la realizzazione di iniziative e di progetti a carattere regionale, attraverso le province; i progetti, come indicato nel Programma regionale giovani, devono avere quindi valenza regionale e requisiti precisi per il loro cofinanziamento e – pur nell’autonomia – perseguire questi obiettivi generali: - promuovere il coordinamento delle politiche giovanili in senso orizzontale e verticale, stimolare gli Enti locali, in forma singola o associata; - realizzare una rete integrata tra gli Enti locali di interventi e servizi per i giovani (diffusa in tutto il territorio regionale); favorire la progettazione autonoma dei giovani, soprattutto in forme associative ed aggregative; promuovere lo sviluppo e la diffusione di una progettualità competente. Come stabilito nel documento, possono presentare richiesta di finanziamento le associazioni, giovanili e non, che realizzino interventi a favore dei giovani e gli organismi rappresentativi di giovani, entrambi con sede nelle Marche; gli interventi devono obbligatoriamente avere valenza regionale e quindi interessare il territorio di almeno 2 province marchigiane o 10 comuni appartenenti alla stessa provincia. Si precisano alcuni criteri di priorità per la valutazione dei progetti: progetti a valenza regionale con riguardo alla porzione di territorio interessata; progetti proposti in forma associata; progetti che prevedono forme di partenariato con gli enti locali o con altri soggetti pubblici o privati. |
Delibera Giunta Regionale n. 1799 del 13 dicembre 2010, DGRM 54/2010 "Accordo per gli anni 2010-2012 con le strutture di riabilitazione provvisoriamente accreditate della Regione Marche" - Aggiornamento anno 2010 (BUR n. 113 del 24.12.2010) Con questa delibera vengono recepite le integrazioni all’accordo tra la regione Marche e le strutture di riabilitazione provvisoriamente accreditate; si tratta di un aggiornamento per il biennio 2010-2012 dell’accordo sottoscritto nel 2010. Queste alcune misure introdotte nel documento: dal 1 gennaio 2011 è prevista l’attivazione di un gruppo di lavoro con il compito di definire il flusso informativo per le attività erogate in regime di riabilitazione intensiva extra-ospedaliera e di valutare l’impatto economico al fine avere conoscenze sufficienti per recepire e applicare le modifiche introdotte a livello tariffario; in merito alla residenzialità permanente e riabilitativa estensiva viene individuata una nuova struttura, definita RSA disabili gravi - in aggiunta alle Rsr estensive e alla Rsa disabili; in questa nuova residenza dovrebbero confluire utenti delle Rsr estensive; - per quanto riguarda la riabilitazione ambulatoriale e domiciliare si conferma la possibilità per le Aziende di definire accordi con le strutture di riabilitazione, con abbattimento delle tariffe del 20 % (da 50 € a 42 per le prestazioni ambulatoriali, da 64,49 € a 52 € per quelle domiciliari); a partire dal secondo semestre 2010 è inoltre previsto l'avvio del "Progetto Autismo" presso la ZT 5 che usufruirà delle strutture dell'Istituto Santo Stefano per l'implementazione, con un finanziamento pari a 250.000,00 €; si decreta inoltre l'attivazione di un gruppo di lavoro tecnico per definire, entro il 2011, la quota a carico degli utenti nelle Rsa disabili (armonizzandole con la normativa nazionale e regionale vigente). In allegato alla delibera le tabelle che con l'indicazione dell'incremento dell'1,5% (rispetto al 2009) delle tariffe e budget per il 2010 per le strutture di riabilitazione accreditate, suddivise per tipologia di struttura (riabilitativa monospecialistica, residenziale e ambulatoriale e riabilitativa residenziale ed ambulatoriale). |
Deliberazione Giunta Regionale n. 1758 del 6 dicembre 2010, Criteri e modalità del riparto del fondo regionale destinato ai Comuni per gli interventi di sostegno alla famiglia di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (BUR n.111 del 17.12.2010) Il provvedimento stabilisce i criteri di ripartizione del fondo per il sostegno alla famiglia che ammonta complessivamente a 1.700.000,00 €. Queste le finalità a cui devono essere destinate le somme assegnate: - il 90 %del fondo, pari a 1.530.000,00 è destinato per favorire ed incrementare la natalità e l’adozione e per il superamento di situazioni di disagio sociale ed economico – con un contributo ai beneficiari che non può essere inferiore a 500,00 €; - il restante 10 %, pari a 170.000,00 € è destinato al pagamento di polizze assicurative per la copertura dei rischi infortunistici domestici del componente della famiglia che svolge il lavoro domestico in modo esclusivo. La delibera inoltre stabilisce i criteri di ripartizione: l’8 % del fondo è ripartito tra i Comuni che compongono le Comunità montane (in proporzione alla popolazione residente); il 5 % del fondo è destinato ai Comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti; la quota restante del 87 % è ripartita tra tutti i Comuni della Regione: per il 75 % in proporzione alla popolazione residente ai singoli Comuni secondo la più recente fonte dati ISTAT disponibile e il 25 % in proporzione alla superficie territoriale comune. Sono inoltre stabilite anche le priorità nell’individuazione dei destinatari a cui attribuire i contributi economici: - alle famiglie con numero di figli pari o superiore a 3 che non superano il tetto di reddito ISEE di 13.000,00 € e a donne non coniugate in stato di gravidanza e ragazze madre in presenza di situazioni di disagio economico e sociale che non superino il reddito ISEE di 10.000,00 €. |
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