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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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NAZIONALE

Legge 14 agosto 2000, n. 247, Interventi urgenti per l’utilizzazione di finanziamenti destinati all’istruzione (G.U. n. 206 del 4.9.2000).
La legge n. 62/99 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, prevedeva lo stanziamento di 60 miliardi per contributi alle scuole elementari parificate e di 280 miliardi per le scuole materne non statali autorizzate. La presente legge stabilisce l’applicazione di queste norme a partire dall’anno scolastico 2000-2001.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 28 luglio 2000, Ripartizione delle quote del Fondo per l’infanzia e l’adolescenza. Esercizio finanziario 2000 (G.U. n. 272 del 21/11/2000).
Il Decreto stabilisce le quote del Fondo per l’infanzia e l’adolescenza da destinare: - alle Regioni e Province autonome per l’anno 2000; - ai Comuni di: Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo.
Decreto legislativo 28 luglio 2000, Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l’attività libero professionale dei dirigenti sanitari (Sup. G.U. n. 213 del 12.9.2000).
Il decreto (di modifica della riforma ter) introduce novità per quanto riguarda l’attività libero professionale dei medici all’interno delle strutture sanitarie. Si prevede che le Regioni entro il 31 dicembre 2000 provvedano alla definizione di un programma per la realizzazione di strutture sanitarie per l’attività libero professionale per una somma complessiva di 1.800 miliardi. Viene istituito, presso il Ministero della sanità, un Osservatorio per l’attività libero professionale al fine di realizzare un monitoraggio permanente dell’attività libero professionale. I medici possono, inoltre, utilizzare il proprio studio professionale per attività ambulatoriale fino al 31 luglio del 2003.
Legge 25 luglio 2000, n. 209, Misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati (G.U. n. 175 del 28.7.2000)
La legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati. I crediti che l’Italia vanta con alcuni Paesi in via di sviluppo sono annullati secondo accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi a condizioni che gli stessi si impegnino a rispettare al proprio interno i diritti umani e le libertà fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo per risolvere controversie ed a riutilizzare le somme conseguite dal risparmio nei settori dell’agricoltura, sanità, istruzione e infrastrutture.
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la solidarietà sociale, Decreto 21 luglio 2000 n. 278, Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 contenente congedi per eventi e cause particolari (G.U. n. 238 del 11.10.2000).
Il Decreto, da attuazione all’articolo 4, comma 4, della legge 53/2000, che prevedeva la definizione dei criteri per la fruizione dei congedi per eventi a cause particolari, alla individuazione delle patologie specifiche e alla individuazione dei criteri per la verifica periodica della sussistenza delle condizioni di grave infermità. Per quanto riguarda i permessi retribuiti: sono previsti tre giorni di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o grave infermità di: - coniuge, anche se legalmente separato; - parente entro il secondo grado, anche non convivente; - componente della famiglia anagrafica (quindi anche famiglia di fatto). I permessi sono cumulabili con quelli concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 104/1992 (lavoratori disabili e familiari di persone con handicap grave). Per ottenere questi permessi è necessario presentare: - per la grave infermità: documentazione rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, del medico di medicina generale oppure del pediatra di libera scelta; la documentazione va presentata entro cinque giorni dalla ripresa del lavoro. Il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica dell’effettiva gravità della patologia. Per il decesso: va presentata la relativa certificazione oppure una dichiarazione sostitutiva. Per quanto riguarda i congedi per gravi motivi familiari: non sono retribuiti. Il congedo è pari a due anni nell’arco della vita lavorativa e può essere utilizzato anche in modo frazionato. I gravi motivi devono riguardare: - i soggetti di cui all’articolo 433 del Codice Civile (coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche non conviventi; - portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado; - componenti della famiglia anagrafica (quindi anche famiglia di fatto). Fra i gravi motivi il decreto 278 elenca: - le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma; - le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone di cui al presente comma; - le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo; - le situazioni, a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie: 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; 4) patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà. Questo congedo (anche frazionato) può essere richiesto anche per il decesso di familiare nel caso in cui il lavoratore non abbia la possibilità di usufruire dei permessi di tre giorni in quell’anno (per esempio perché ne ha già usufruito). Per un maggior dettaglio dei contenuti del Decreto si può far riferimento al sito: www.handylex.org , nella sezione Gazzetta news.
Ministero della sanità, Decreto ministeriale 20 luglio 2000, Protocollo di monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico per la malattia di Alzheimer (Sup. G.U. n. 204 del 1.9.2000).
Il Protocollo prevede l’erogazione gratuita di due farmaci per il trattamento dei pazienti colpiti in maniera lieve dalla malattia di Alzheimer. Il progetto lega il rimborso dei farmaci alla necessità di seguire un preciso percorso diagnostico e terapeutico e al monitoraggio di tutti i pazienti ammessi al trattamento con i nuovi medicinali. Per usufruire della fornitura gratuita dei farmaci il paziente su invio del Medico di medicina generale dovrà recarsi presso appositi Centri specializzati (Unità Valutative) così da avviare il Piano terapeutico.
D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, Regolamento di attuazione dell’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente l’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età (G.U. n. 216 del 15.9.2000).
Il Regolamento disciplina l’attuazione dell’obbligo formativo che può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione nel sistema: a) dell’istruzione scolastica, b) nella formazione professionale, c) nell’esercizio dell’apprendistato. Il decreto si applica progressivamente nei confronti dei giovani (compresi i minori stranieri) che nell’anno 2000 compiono 15 anni e abbiano assolto l’obbligo di formazione; nel 2001 compiono 15, 16 anni; a partire dal 2002 compiono 15, 16 o 17 anni. All’interno del percorso di apprendistato l’obbligo formativo è assolto attraverso la frequenza di moduli formativi aggiuntivi per la durata di almeno 120 ore annue. Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell’esercizio dell’apprendistato, per l’effetto dell’attività lavorativa o per l’autoformazione costituiscono crediti per l’accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Le istituzioni scolastiche possono realizzare percorsi formativi integrati al fine di consentire il passaggio tra il sistema d’istruzione e quello della formazione professionale.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Decreto 7 luglio 2000, Regolamento recante “Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68”, (G.U. n. 283 del 4.12.2000).
In attuazione dell’articolo 5, comma 4, della legge 68/99, il Regolamento disciplina i procedimenti di autorizzazione all’esonero parziale dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritti dalla legge, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione. All’articolo 2 si stabilisce che per le aziende che chiederanno di essere esonerate dall’assunzione della quota di disabili prevista, sarà obbligatorio il versamento di un contributo pari a 25.000 lire al giorno (lavorativo) per ogni disabile non occupato, ovvero 550.000 lire al mese. Il regolamento del ministero precisa che possono presentare “domanda di esonero parziale dall’obbligo di assunzione” i datori di lavoro che “per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l’intera percentuale di persone disabili prescritta”. La domanda deve essere adeguatamente motivata e l’autorizzazione “é concessa per un periodo di tempo determinato”. L’autorizzazione può essere chiesta per un massimo del 60% della quota prevista (80% per gli istituti di vigilanza). Saranno le regioni a decidere “criteri e modalità” per il versamento del contributo. L’obbligo di pagamento comunque “decorre dal momento della presentazione della domanda di esonero”. In caso di mancato pagamento il servizio regionale diffiderà il datore di lavoro inadempiente. Se la mancanza persiste si darà comunicazione al servizio ispettivo per dare il via alla contravvenzione. Per avere diritto all’esonero - sempre secondo il regolamento - l’attività di lavoro deve avere caratteristiche di faticosità o pericolosità o comunque avere una modalità di svolgimento che renda complicato l’impiego di un disabile. Sono previste inoltre agevolazioni fiscali (vale la disciplina delle ONLUS) per le erogazioni liberali alle associazioni iscritte ai registri.
D.P.C.M. n. 226 del 4.7.2000, Regolamento recante conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320 concernente disposizioni di attuazione dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo (G.U., n. 191 del 17.8.2000).
Il Decreto apporta alcune modifiche alle indicazioni contenute nel Regolamento 5.8.1999, n. 320 riguardante la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. Le modifiche non apportano modificazioni di rilievo.
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (Sup. G.U. n. 195 del 22.8.2000).
Il Regolamento, composto di 136 articoli, abroga il precedente in vigore dal 1976 ed introduce rilevanti novità in merito alle condizioni generali di vita all’interno degli istituti penitenziari. Novità importanti riguardano le condizioni celle e dei servizi igienici (presenza di docce e bidet in ogni cella, presenza di finestre che consentano il passaggio dell’aria e della luce naturale) che dovranno adeguarsi alle indicazioni del Regolamento entro cinque anni. Altre importanti novità riguardano: la possibilità di nuove comunicazioni con l’esterno, incentivi per lo studio e il lavoro. Alcune disposizioni possono essere immediatamente applicabili come la possibilità di fare telefonate per dieci minuti una volta la settimana, sei colloqui al mese con i familiari, l’uso di radio, lettori CD e computer.

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