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Raccolta delle principali normative nazionali
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate
nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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REGIONALE (Marche)
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Deliberazione n. 735 del 20 maggio 2013, Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della Rete Territoriale della Emergenza – Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012 (BUR n. 43 del 07.06.2013) Con questa delibera la Regione intende promuovere una serie di interventi per ridurre l'attuale frammentazione della rete ospedaliera marchigiana, rappresentata dalla presenza di 33 strutture pubbliche, con una dotazione media di 166 posti letto per struttura (mentre la media nazionale è di 315 posti letto). Si rende quindi necessaria una rimodulazione dei posti letti ospedalieri, con la realizzazione di interventi per la riorganizzazione dei sistemi di cura ospedale - territorio, e per la riduzione della frammentazione della rete ospedaliera. E' prevista quindi la realizzazione di una nuova visione del Servizio sanitario regionale, basata su reti cliniche integrate, tra ospedale e territorio, con la nascita della Casa della Salute, un centro di riferimento per l'assistenza socio - sanitaria dei cittadini, dove verranno ricollocati i servizi distrettuali, sociali e di prevenzione, le attività ambulatoriali specialistiche extra ospedaliere e dove possono essere previste anche funzioni di lungodegenza post - acuzie e/o riabilitazione funzionale - per la continuità della presa in carico del paziente post acuto e per rafforzare l'integrazione con l'ospedale soprattutto in relazione alle dimissioni protette - sia posti di letto Day Surgery - per favorire la delocalizzazione di attività chirugiche di bassa e media complessità - . Queste strutture, avranno una complessità diversa in base alle caratteristiche oro - geografiche del territorio e alla densità della popolazione. il modello assistenziale si basa sui principi e sui criteri contenuti nel documento minesteriale sui LEA. Nella delibera vengono quindi descritti in dettaglio i criteri di riconversione della Case della Salute di ciascuna Area Vasta: Saccorvaro, Cagli, Fossombrone, Chiaravalle, cingoli, Sassoferrato, Loreto, Recanati, Tolentino, Treia, Matelica, Montegiorgio, Sant'Elpidio a Mare. |
Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3, Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità (BUR n. 9 del 14.02.2013) Con questo provvedimento, la Regione definisce alcune disposizioni per promuovere iniziative volte ad incentivare il riutilizzo di farmaci inutilizzati e in corso di validità, a sostegno della solidarietà sociale, del contenimento della spesa farmaceutica e della tutela della salute. A tal fine si impegna a realizzare un regolamento che stabilisca: caratteristiche dei medicinali idonei al recupero, alla restituzione ed alla donazione; condizioni ed ambiti e soggetti beneficiari; verifiche obbligatorie sui medicinali idonei al recupero, alla restituzione ed alla donazione; individuazione – da parte dell’ASUR – dei punti di raccolta (comprese le farmacie convenzionate) al fine di garantire una distribuzione uniforme su tutto il territorio regionale; predisposizione dei moduli attestanti la volontà del detentore o di un suo familiare (erede) di donare i farmaci in proprio possesso. Nella legge vengono inoltre concordate altre iniziative: promozione campagne di informazione rivolte ai cittadini sulle modalità di donazione; l’impegno da parte dell’ASUR di vigilare sulle attività di recupero, donazione e restituzione dei medicinali e sullo svolgimento delle verifiche obbligatorie, elaborando inoltre entro il 31 dicembre di ogni anno, una nota riassuntiva e riepilogativi con i dati relativi a quantità, tipologia dei medicinali recuperati/restituiti/donati. |
Deliberazione n. 1789 del 28 dicembre 2012, L.R. 30 maggio 2012, n. 15. Articoli 4 e 10. Criteri e modalità per l'iscrizione e la cancellazione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato (art. 4) ed esercizio del potere di vigilanza sulle stesse (art. 10) (BUR n. 5 del 25.01.2013) Con questo provvedimento vengono definiti criteri per l’iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato nel registro regionale istituito dall’art. 3 della L.R. n. 48/95”; il registro si articola nelle seguenti sezioni: socio-sanitaria socio assistenziale e tutela dei diritti; tutela e protezione animali; cultura : valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale; tutela e valorizzazione ambientale; protezione civile. Si precisa che la tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato è attribuita alla Posizione di funzione IPAB, infanzia, famiglia e gestione di albi e registri regionali — Dipartimento salute e servizi sociali è che la responsabilità del procedimento di iscrizione nella competente sezione spetta al Dirigente del Servizio della Posizione di funzione presso la sezione di riferimento. Si precisa inoltre che ai Dirigenti dei Servizi o delle Posizioni di Funzione competenti spetta anche la funzione di vigilanza sul funzionamento e sulle attività svolte dalle organizzazioni e di aggiornamento del registro. In allegato alla delibera il documento contenente i requisiti necessari per ottenere l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e modalità per la presentazione delle domande. |
Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 39, "Promozione dell’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari per contrastare la povertà e il disagio sociale" (BUR n. 118 del 13.12.2012) Con questa delibera la regione si fa promotrice di una serie di interventi di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale. Nel provvedimento vengono definite le eccedenze alimentari (prodotti agro-alimentari invenduti e destinati all'eliminazione dal circuito alimentare, i prodotti agricoli non raccolti, i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva) e non alimentari (prodotti per la casa, abbigliamento e vestiario, biancheria, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento, articoli per la pulizia, articoli igienico sanitari e simili, oggetti per lo sport e il tempo libero, prodotti di cartoleria, libri, giocattoli....). In questa attività di raccolta e distribuzione vengono coinvolti: gli enti locali, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale, le ONLUS (che hanno svolto questa attività per almeno due anni). A tal fine la Regione prevede la concessione di finanziamenti, per svolgere le attività di recupero di distribuzione e per programmare interventi formativi/informativi; criteri e modalità di distribuzione dei finanziamenti tra i soggetti distributori verranno definiti con successivo provvedimento. |
Legge regionale n. 34 del 26 novembre 2012, "Interventi per la valorizzazione del pensiero e dell’opera di Maria Montessori" (BUR n. 116 del 06.12.2012) Con questo provvedimento la Regione intende promuovere la conoscenza e la divulgazione, al livello regionale, nazionale e internazionale del pensiero e dell'opera di Maria Montessori, e la ricerca sul metodo pedagogico montessoriano e sulle possibili applicazioni nelle attività formative e didattiche degli asili nido, delle scuole d'infanzia e primarie. A tal fine la Regione stabilisce la concessione di finanziamenti per: realizzazione di convegni, seminari di studio, ricerca e pubblicazioni sulla vita e sull’opera di Maria Montessori; recupero di testi originari di Maria Montessori (per ampliare il patrimonio museale e quello librario della biblioteca della Fondazione Chiaravalle - Montessori; attivazione di un polo regionale per l’organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento degli educatori; attuazione di iniziative a carattere didattico finalizzate alla divulgazione dell’opera della pedagogista. |
Legge regionale n. 32 del 19 novembre 2012, “interventi in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento” (BUR n. 114 del 29.11.2012) La legge regionale 19 novembre 2012, n. 32 disciplina gli interventi in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA). In particolare, la Regione: assicura adeguate possibilità di screening, diagnosi e riabilitazione precoce del DSA; promuove attività di formazione e aggiornamento degli operatori socio-sanitari; promuove iniziative volte a preparare e sensibilizzare le famiglie sulle problematiche connesse ai disturbi specifici di apprendimento; promuove iniziative volte alla comunicazione e alla collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e formazione; incentiva, previa intesa con le autorità scolastiche, l’utilizzo di strumenti informatici riferiti ai bisogni educativi degli alunni con DSA. È istituito il Comitato tecnico-scientifico sui DSA, organo consultivo della Regione per gli interventi previsti dalla presente legge e, in particolare, esprime parere sugli atti e sui requisiti per l’autorizzazione e per l’accreditamento delle strutture preposte ad effettuare la diagnosi dei DSA, svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi. |
Legge regionale n. 29 del 15 ottobre 2012, "Orme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà" (BUR n. 102 del 28/10/2012) La Regione Marche, con questa legge intende promuovere la realizzazione di centri di assistenza e mediazione familiare al fine di fornire un sostegno alla coppia in fase di separazione o divorzio per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell’affidamento congiunto previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54; la stipula di accordi e intese con il Ministero di Giustizia per garantire nei tribunali le prestazioni dei servizi sociali di mediazione familiare, in particolare nei procedimenti di separazione giudiziale; misure di sostegno al reddito per far fronte alla necessità abitative dei coniugi separati legalmente o divorziati e dei coniugi in fase di separazione o divorzio non assegnatari della casa familiare e in situazione di grave difficoltà economica garantendo così le condizioni per continuare a svolgere in modo adeguato il ruolo genitoriale; l’istituzione di servizi informativi e di consulenza legale finalizzati a rendere effettivo l’esercizio del ruolo genitoriale in caso di separazione. Sono esclusi dai sopracitati benefici i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona. |
Deliberazione n. 1413 del 08/10/2012, Modifiche alla D.G.R. n. 865 dell’11/06/2012 Interventi in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia ((BUR n. 103 del 26.10.2012) La Deliberazione sostituisce il punto 1 (Criteri di definizione dei contributi economici per l’affidamento familiare) e il punto 4 (Criteri e modalità per il riparto dei fondi ai Comuni per minorenni in situazione familiare multiproblematica e minorenni stranieri non accompagnati) dell’Allegato A della D.G.R. n. 865/2012. Rispetto al punto 1, i riferimenti generali nella definizione dei contributi economici per l’affidamento familiare sono i seguenti: parametro di riferimento nazionale oggettivo e collegato ad una indicizzazione di adeguamento; variazioni rispetto al parametro medio in relazione a minorenni in situazioni di particolare fragilità; diversificazione delle quote rispetto alle varie tipologie di affidamento che si considerano per l’individuazione dei contributi economici corrispondenti. Viene inoltre, stabilita l’istituzione di un registro regionale delle reti formalizzate di famiglie affidatarie, che collaborano con i servizi competenti in materia di affidamento familiare, nel rispetto dei diversi ruoli e competenze. |
Deliberazione n. 1414 del 08/10/2012, Recepimento e attuazione da parte della Regione Marche accordo n. 44/CU del 5 maggio 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano "Linee di indirizzo per l’assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza" - Istituzione gruppo tecnico regionale per l’assistenza alle persone in stato vegetativo di minima coscienza (BUR n. 103 del 26.10.2012) Con questo provvedimento al Regione Marche ha recepito e reso attuativo l’accordo n. 44 / CU del 5 maggio 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “Linee di indirizzo per l’assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza” – che prevede, tra l’altro, l’Istituzione di un gruppo tecnico regionale per l’assistenza alle persone in stato vegetativo di minima coscienza. Quest’ultimo dovrà condurre una ricognizione delle strutture e delle risorse sul territorio regionale preposte al trattamento e alla gestione dei pazienti con gravi celebro lesioni, in stato vegetativo e in stato di minima coscienza; identificare, nell’ambito delle linee di indirizzo nazionali, modelli organizzativi adattabili alla specificità regionale per la gestione dei pazienti in fase critica, in fase acuta e sub-acuta, in fase post-acuta e nella fase degli esiti; predisporre linee di indirizzo regionali multiprofessionali per implementare quelle nazionali; promuovere l’adozione delle linee guida nazionali sugli aspetti clinici; predisporre un piano di verifica e di monitoraggio della qualità dell’assistenza dei pazienti in SV e SMC. |
Deliberazione n. 1373 del 01/10/2012, Attuazione del Piano Sociale 2012-2014 - Criteri di riparto agli enti locali e agli Ambiti Territoriali Sociali del Fondo Unico per le Politiche Sociali (BUR n. 101 del 19.10.2012) Il provvedimento definisce i criteri di riparto del Fondo regionale per gli intervento socio-assistenziali, per le risorse destinate agli Ambiti Territoriali Sociali. In particolare il finanziamento sia delle spese di funzionamento degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS, per la realizzazione di un relativo sistema integrato), che dei servizi, degli interventi e delle misure rientranti nelle politiche sociali. Lo stanziamento previsto per l'annualità 2012 è di 9 milioni di euro, programmate, gestite da ciascun ATS, secondo la seguente ripartizione: - 750.000,00 euro destinati ai comuni delle aree montane, ripartiti in base alla popolazione residente, per l'attuazione di politiche sociali; - 40.000 euro, come quota fissa per ciascun Ambito Territoriale Sociale; - la quota restante, per il 25% riproporzionata alla superficie di ciascun territorio regionale, per il restante 75% sulla base della popolazione residente in ciascun Ambito, utilizzando i dati ISTAT più aggiornati. Si precisa inoltre nella delibera che le risorse finanziarie possono essere utilizzate solo dopo avere inviato alla direzione regionale competente, apposito piano di attuazione annuale, da parte di ciascun ATS. Compito della Regione è di promuovere una costante azione di monitoraggio riguardo l'utilizzo dei fondi, affinchè ciascun Ente beneficiario possa presentare regolare e documentata rendicontazione. |
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