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Raccolta delle principali normative nazionali
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate
nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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NAZIONALE
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 28 febbraio 2002, n. 70, Regolamento concernente condizioni e modalità per l’erogazione dei contributi di cui all’art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane (G.U. n. 93 del 20.4.2002). Il Regolamento da attuazione al comma 14, dell’art. 80 della legge finanziaria per il 2001(“Una quota del Fondo (..), nel limite massimo di lire 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l’anno e l’assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Una quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 3 miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane titolari di assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. Un’ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte”); disciplinandone i criteri, i requisiti e le modalità per la concessione, erogazione e revoca dei contributi. I fondi vengono trasferiti alle regioni e alle province autonome che definiscono i criteri per l’individuazione dei progetti da ammettere al finanziamento. Gli organismi che possono beneficiari dei contributi sono sia soggetti non profit che profit che devono dimostrare comprovata esperienza nel settore dei servizi agli anziani. Possono essere finanziati progetti che prevedono un servizio di telefonia continuativo per tutto l’anno con copertura non inferiore alle 10 ore giornaliere ed assicurato da operatori. Possono essere finanziati progetti che prevedono l’attivazione di nuovi servizi od anche l’ampliamento dei servizi già attivati. Entro il 31 luglio 2002 le regioni e le province autonome trasmettono al ministero del Welfare una relazione nella quale sono esplicitati i criteri utilizzati e l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento. Entro il 31 marzo 2003 le stesse trasmettono al Ministero una relazione sullo stato di attuazione degli interventi effettuati. |
Ministero della Giustizia, Decreto 25 febbraio 2002, n. 87, Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti (G.U. n. 107 del 9.5.2002) Il Regolamento da attuazione all’art. 3 della legge 193/2000 (Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti), il quale dispone che devono essere concessi sgravi fiscali alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai 30 giorni, lavoratori detenuti o che svolgono attività formative nei confronti dei detenuti (in particolare giovani). Il decreto stabilisce la concessione di un credito mensile di imposta pari a 516,46 € per ogni lavoratore assunto a partire dal 28 luglio 2000 in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate. Per usufruire delle agevolazioni le imprese devono assumere i detenuti con contratto di lavoro subordinato non inferiore a trenta giorni e il trattamento economico corrisposto non deve essere inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro. |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 8 febbraio 2002, Ripartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie affluenti il Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2002 (G.U., n. 107 del 9.5.2002). Il decreto definisce la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2002. L’importo è pari a 1.622.889.199 €. La somma è attribuita alle regioni e province autonome (771.461.269 €) leggi di settore più risorse indistinte; ai comuni (44.466.939 €) in base alla legge 285 sull’infanzia e adolescenza; al dipartimento per le politiche sociali (228.773.961 €) risorse per ONLUS ed enti locali, ad altre amministrazioni dello stato (30.651.717 €) fondo nazionale di interventi per la lotta alla droga; all’INPS (487.535.313) per le agevolazioni dei genitori con handicap grave, per gli assegni familiari ed i maternità. |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 4 febbraio 2002, Determinazione della quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari per l’anno 2002 (G.U. n. 32 del 7.2.2002). Per l’anno 2002 (stessa cifra dell’anno precedente) viene stabilita una quota massima di 33.000 lavoratori stagionali non comunitari. Per le Marche la quota prevista è di 300 lavoratori. La permanenza in quanto lavoratori stagionali non può superare i 6-9 mesi. |
DPCM 25 gennaio 2002, Determinazione, per l’anno 2002, della consistenza massima degli obiettori in servizio e gli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e L.I.S.A.A.C. ai sensi dell’art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazionii, nonché determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell’art. 6, comma , della legge 64/2001, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al servizio civile all’estero (G.U. n. 38 del 14.2.2002) Il numero massimo di obiettori da avviare al servizio civile nell’anno 2002 è di 65.500 unità; di cui al massimo 500 da impiegare all’estero. Al fine di contenere il numero di odc da avviare al servizio civile l’Ufficio Nazionale per il servizio civile definisce i criteri per la concessione della dispensa e per l’invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (L.I.S.A.A.C.). Prioritarie sono le condizioni dei giovani che si trovano: a) in difficoltà economiche o familiari; con responsabilità lavorative di conduzione d’impresa o assistenziali; b) a svolgere attività artistiche, scientifiche, culturale con particolari meriti in campo nazionale o internazionale; c) con un indice di idoneità somatico funzionale, o psico attitudinale, stabilito in sede di visita di leva, minore; d) indisponibilità all’impiego degli odc da parte degli enti convenzionati della regione di residenza o in quella indicata nella domanda. Per quanto riguarda invece il contingente di volontari da impiegare in attività di servizio civile è definito per l’anno 2002 in 9.000 unità (1.000 di queste per servizio all’estero). Di 2.000 unità è invece il contingente, sempre per l’anno 2002, di cittadini abili al servizio militare di leva che dichiarino di voler prestare servizio civile invece di quello militare (purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate). |
Ministero del lavoro e delle politiche sociale, Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti di cui all’art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari (G.U. n. 15 del 18.1.2002). La finanziaria dello scorso anno (l. 388/2001, art. 81) aveva previsto uno stanziamento di 100 miliardi per la realizzazione di strutture residenziali rivolte a soggetti con grave handicap privi del sostegno familiare. Atteso da oltre un anno, è arrivato il regolamento attuativo che disciplina i criteri per il trasferimento alle regioni e province autonome di finanziamenti per la realizzazione, da parte di organizzazioni non profit, di queste strutture. Il finanziamento sarà distribuito su una quota del 20% identico per tutte le regioni e province autonome e su un’altra proporzionata con la popolazione residente. Possono presentare domanda per ricevere i contributi: ONLUS, cooperative, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati. Le regioni finanziano interventi che prevedono l’apertura di nuove strutture di accoglienza e in particolare: l’acquisto, la ristrutturazione o locazione di immobili, l’acquisto degli impianti, l’avvio e la prosecuzione per un anno delle attività assistenziali. Le regioni stabiliscono i criteri per l’individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento. Le strutture devono essere di “dimensioni ridotte (..) tali da assicurare l’inserimento e l’accoglienza in un contesto di tipo familiare” e rispondere ai requisiti igienici della case di civile abitazione. Le attività ammesse al finanziamento devono essere ultimate entro due anni dall’erogazione del contributo. Per ogni progetto il contributo massimo è pari 1milione 32 mila euro (2 miliardi). Entro il 31 luglio 2002 le regioni e le province autonome dovranno presentare una relazione contenente i criteri utilizzati, l’elenco dei progetti ammessi e il relativo stato di attuazione. |
Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali, Deliberazione 9 gennaio 2002, Approvazione del bando relativo al “Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2002-2003 da realizzarsi nell’ambito dello stanziamento di competenza previsto per l’anno finanziario anno 2001 (G.U. n. 22 del 26.1.2002). Il Bando, di importo pari a 774.685 € (1.5 miliardi) prevede l’affidamento agli enti autorizzati di 3 progetti in Europa Orientale, America latina, Africa. I progetti sono destinati a sostenere progetti di sostegno all’infanzia nei Paesi in cui i tassi di abbandono dei minori sono ancora molto elevati. Le domande devono pervenire alla Commissione entro 60 giorni dalla pubblicazione in GU (26 marzo), che provvederà entro un mese alla valutazione. Il bando impone che alla realizzazione di ogni progetto concorrano almeno tre enti autorizzati che operano in una stessa area geografica. Gli interventi degli enti dovranno avere come obiettivo la deistituzionalizzazione e l’accoglienza del minore in affido o in casa famiglia, la lotta al fenomeno dei “bambini di strada”, la valorizzazione delle risorse locali e delle istituzioni del Paese di origine. |
Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali, Deliberazione 9 gennaio 2002, Approvazione delle linee guida per l’ente autorizzato ex art. 39, comma 1, lettera c, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (G.U., n. 13 del 16.1.2002). Le Linee guida hanno l’obiettivo di definire procedure uniformi da parte degli enti autorizzati ai fini dell’adozione di minori stranieri. In particolare si vuole indicare un percorso “affinché l’intervento dell’ente autorizzato possa essere il più possibile adeguato, integrato, trasparente e tutelante del ‘superiore interesse dei minori stranieri’, non solo di quelli adottati, ma anche di quelli che rimarranno, per vari motivi, nella situazione di disagio e svantaggio sociale e, quindi, bisognevoli di aiuto e sostegno nel Paese di origine”. Il documento è diviso in quattro parti: a) Competenze, nei quali si affrontano i seguenti aspetti: autorizzazione, incarico decreto di idoneità, personale dell’ente, accreditamento, referente); b) Collaborazione interistituzionale; c) Profili organizzativi e amministrativi; d) Cooperazione e sussidiarietà. |
Legge 8 gennaio 2002, n. 1, Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario (G.U. n. 8 del 10.1.2002). Il provvedimento cerca di fronteggiare la carenza di infermieri mediante la loro riammissione in servizio insieme ai tecnici di radiologia che abbiamo cessato il servizio da non più di cinque anni. Le Aziende sanitarie, e tutte le strutture socio sanitarie potranno stipulare contratti a tempo determinato e concedere ore in libera professione agli infermieri in servizio. Con il diploma conseguito prima del diploma universitario si potrà accedere alla laurea in scienze infermieristiche o ad altri corsi di formazione post base. |
Legge 28 dicembre 2001, n. 488, Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Sup. G.U. n. 301 del 29.12.2001). Segnaliamo alcune delle novità presenti nella manovra finanziaria. Aumento delle pensioni minime. Dal primo gennaio 2002 tutte le pensioni inferiori a 516 € (1 milione) verranno innalzate fino a tale cifra a patto che il beneficiario abbia più di 70 anni di età e che non disponga di un reddito personale, escluso l’eventuale reddito derivante dall’abitazione, superiore a 6.713,98 euro (13 milioni di lire). Nel caso sia coniugato il reddito dei due coniugi non deve superare i 6.713,98 euro incrementati dell’importo annuo dell’assegno sociale (circa 21 milioni totali quindi). Lo stesso aumento a 516,89 euro spetta anche agli invalidi civili totali, ai sordomuti e ai ciechi civili assoluti. Il limite di reddito personale è il medesimo (6.713,98 euro), mentre il limite di età in questo caso è abbassata a 60 anni. Un’altra eccezione riguarda, più in generale, il limite di età di 70 anni. Si tratta un meccanismo che anticipa di un anno il diritto all’aumento per ogni cinque anni di contributi versati, con un massimo di cinque anno di “bonus”. Un esempio: se un pensionato ha versato 20 anni di contributi, e la sua pensione è comunque inferiore al milione, gli vengono riconosciuti 4 anni di bonus e potrà godere dell’aumento a partire dal compimento del sessantaseiesimo anno di età. Circa due milioni di pensionati dovrebbero beneficiare di questo intervento. Handicap. Cambiano le regole per determinare gli organici del personale docente. Viene cancellato il rapporto 1:138. Le nuove regole introdotte con la Legge Finanziaria 2002 riguardano tutti gli organici del personale docente che saranno per la prima volta individuati sul numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche tenendo anche conto della “necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni”. Viene inoltre attribuito al dirigente scolastico regionale il compiti di assegnare il personale alle scuole “assicurando una distribuzione degli insegnati di sostegno all’handicap correlata all’effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche”. Il numero dei docenti da impiegare nelle classi sarà però reso noto solo da un successivo decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti. La Finanziaria prevede inoltre che le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti siano detraibili in ragione del 19%. Non è stata rifinanziata la legge 13/1989 che prevede contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Detrazioni per figli a carico. Vengono aumentate le cifre forfettariamente detraibili per ogni figlio a carico. Dal 2002 la detrazione che si può operare sull’imposta lorda che è di 516,46 euro (1 milione di lire) per ciascun figlio a carico a condizione che non si superi il reddito complessivo di 36.151,98 euro (70 milioni di lire). Se i figli a carico sono due il limite di reddito sale a 41.316,55 euro (80 milioni di lire). Se i figli a carico sono tre il limite è di 46.481,12 euro (90 milioni di lire). Nessun limite di reddito è previsto se i figli sono quattro o più. Nel caso infine che il reddito sia compreso fra i 46.481,12 e i 51.645,69 euro (100 milioni) spetta comunque una detrazione che è pari a 303,68 euro per il primo figlio e a 336,73 euro per i successivi figli a carico. Per ogni figlio disabile è possibile portare in detrazione 774,69 euro (1 milione e mezzo di lire). Sanità. Non sono molte le novità riguardanti il settore sanitario. Nei fatti la manovra sanitaria è stata già realizzata con il cosiddetto “decreto salvaspesa”. Tra i contenuti: ratifica del patto con le regioni di agosto con la precisazione che le penalizzazioni finanziarie saranno limitate alle sole regioni inadempienti, iniziato il percorso verso la trasformazione in Fondazioni degli IRCCS, possibilità per i medici con dieci anni di anzianità di essere inseriti nella medicina specialistica del territorio. Politiche sociali. Al fondo per le politiche sociali andranno 1,60 miliardi di € (3 mila miliardi di lire) nel 2002; 1,30 mld di € nel 2003 e nel 2004. Tra le altre indicazioni segnaliamo che i lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi (anemia falciforme). che hanno raggiunto un’anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica, hanno diritto a un’indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Profonde modifiche sono state inoltre apportate alla legislazione delle Fondazioni Bancarie. |
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