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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
Tipo
  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
Parole
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REGIONALE (Marche)

D.G.R., n. 592 del 19 marzo 2002, Deliberazione amministrativa n. 306/2000: Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali - Modifica alla DGR n. 337/2001 - Istituzione degli ambiti territoriali (B.U.R. n. 51 del 8.4.2002)
La delibera ridefinisce il numero degli Ambiti Territoriali previsti dal Piano sociale per la gestione dei servizi sociali. Vengono ridotti, attraverso accorpamenti, da 29 a 24. Tale numero con ogni probabilità dovrebbe corrispondere al numero dei distretti sanitari che verranno a definirsi dopo il riordino sanitario.
D.G.R., n. 589 del 19 marzo 2002, Criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti di cui all’art. 81 della legge 23.12.2000 n. 388 in materia di interventi a favore dei soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari (B.U.R. n. 43 del 28.3.2002)
La finanziaria per il 2001 aveva previsto uno stanziamento di 100 miliardi per la realizzazione di comunità alloggio per persone in situazione di handicap. Tali interventi, dovevano essere realizzati da enti non profit dopo l’emanazione di un apposito regolamento predisposto dal Ministero della solidarietà sociale. Il nuovo governo ha modificato tale norma, formulando indicazioni generali da far valere su tutto il territorio nazionale ed affidando alle regioni la definizione dei criteri per la realizzazione di tali strutture. La delibera della regione marche nel recepire il Decreto del Ministero del lavoro n. 470 del 13.2.2001 ha stabilito che le organizzazioni non profit con una esperienza almeno quinquennale nell’assistenza a soggetti con gravi handicap possono presentare domanda di ammissione al finanziamento (scadenza 15 maggio 2002). Le strutture avranno caratteristiche di tipo familiare (massimo 8 posti) e realizzate all’interno di normali contesti abitativi. Vengono poi definite: la caratteristiche delle strutture che andranno a realizzarsi (requisiti strutturali, organizzativi e di funzionamento); le modalità di presentazione delle domande; i criteri di valutazione dei progetti e modalità di assegnazione dei contributi. Per ogni progetto è ammesso un contributo massimo di 206.582,76 euro (400 milioni), una quota copmpresa tra il 40 e il 70% della spesa ammissibile.
Legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34, Promozione e sviluppo della cooperazione sociale (B.U.R. n. 146 del 20.12.2001)
La norma è applicativa della l. 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali” ed abroga la precedente legge regionale 50/1995 “Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”. La legge prevede (art. 1): a) l’istituzione e regolamentazione dell’albo regionale delle cooperative sociali (c.s.); b) la definizione delle modalità di raccordo con i servizi sociali, socio sanitari e della formazione professionale; c) la definizione dei criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra c.s. e gli enti pubblici; d) l’istituzione del comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale. Viene istituito (art. 3) l’albo regionale delle c.s. (Coop. tipo A, Coop. Tipo B. Consorzi) e loro consorzi, articolato in sezioni provinciali gestite dalle Province. Nella programmazione regionale (art. 4) in tema di servizi sociosanitari e nelle attività di formazione professionale è previsto uno specifico apporto delle c.s.. Riguardo le Convenzioni, La Giunta regionale (art. 5) approva il tariffario regionale e sentita la Commissione consiliare competente approva i criteri per l’affidamento dei servizi e gli schemi di convenzione tra le c.s. e gli enti locali. Attraverso l’Osservatorio regionale per le politiche sociali la regione attua (art. 6) un monitoraggio sulla qualità, sulle modalità di affidamento e sull’efficacia dei servizi prestati dalle c.s.; la giunta regionale elabora un sistema di valutazione fondato sulla qualità delle prestazioni. Le regione (art. 7) concede contributi per il sostegno delle cooperative di tipo B, con modalità da definire attraverso successivo atto di Giunta. E’ istituito (art. 8), Il “Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale” composto da rappresentanti di: regione, province, comuni, cooperative, sindacati. Il Comitato (art. 9), formula proposte ed esprime pareri nelle materia di competenza della legge. Per L’attuazione della legge nel 2002 vengono stanziati 154.000 €.
Delibera amministrativa C. R. n. 59 del 12 dicembre 2001, Programma di interventi a favore dei giovani e degli adolescenti 2001-2003 (B.U.R. n. 1 del 3.1.2002)
Il Programma è diviso in 4 capitoli: a) Linee di programmazione istituzionale, b) Linee azione regionale per il triennio 2001-2003, c) Risorse finanziarie per le politiche giovanili nella regione Marche; d) Disposizioni finali. Il programma ritiene di confermare le scelte operate dalla L.R. 46/95 e dal Programma triennale 1996-1998, riguardanti: a) il coordinamento e una integrazione delle politiche giovanili, sia in senso orizzontale che verticale; b) il decentramento della valutazione e del coordinamento dei programmi d’intervento, con il livello provinciale inteso come momento di snodo tra la dimensione locale e quella regionale. Ciò che, invece, si ritiene debba essere rivisto e precisato sono: 1) la ripartizione dei compiti tra Regione ed Enti locali e i livelli di coordinamento e di programmazione delle politiche giovanili; 2) le modalità di raccordo tra i diversi livelli territoriali e istituzionali; 3) la distinzione tra funzioni politiche - di rappresentanza e concertazione - e quelle tecnico amministrative, specificando i compiti attribuiti agli organismi di coordinamento e di programmazione e quelli spettanti agli uffici amministrativi e agli “specialisti” di settore. Gli obiettivi finali e fondamentali del PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI per il triennio 2001-2003 possono essere articolati nel modo seguente: a) promuovere condizioni volte a favorire la partecipazione sociale ed il benessere individuale dei giovani e degli adolescenti, tra i 16 ed i 29 anni, sulla base del presupposto che la migliore prevenzione del disagio sia la promozione del benessere e della partecipazione autonoma; b) promuovere forme associative ed aggregazioni formali ed informali tra i giovani e gli adolescenti, sulla base del presupposto che forme adeguate di aggregazione siano particolarmente indicate per la promozione della partecipazione sociale e del benessere individuale; c) operare in favore dell’acquisizione di identità, competenze, forme di comunicazione che realizzino la piena cittadinanza degli adolescenti, sulla base del presupposto che la cittadinanza sia un valore primario e che essa possa essere adeguatamente conseguita attraverso rapporti sociali attenti all’autonomia e insieme alla testimonianza del mondo adulto nei confronti delle nuove generazioni. A tale scopo, il PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI si pone i seguenti obiettivi intermedi: a) stimolare gli Enti locali, associati in Ambiti Territoriali, a varare interventi in favore dei giovani e degli adolescenti, attraverso sia mezzi finanziari, sia sostegni tecnici e scientifici; b) realizzare, mediante gli Enti locali, una rete integrata di “interventi e servizi essenziali per i giovani” diffusa in tutti gli Ambiti Territoriali della regione; c) promuovere il coordinamento delle politiche giovanili sia in senso orizzontale - tra assessorati, settori di intervento, settori pubblici e organizzazioni di privato sociale - sia in senso verticale, tra livelli territoriali e istituzionali diversi; d) stimolare la progettazione autonoma degli adolescenti e dei giovani, soprattutto in forme associative ed aggregative, sia tra coetanei che insieme agli adulti, fornendo sostegni tecnici adeguati; e) promuovere in tutti gli Ambiti Territoriali lo sviluppo e la diffusione di una progettualità competente e valutabile; f) formare le risorse umane impiegate nei progetti e negli interventi e valutare le iniziative attuate, in vista di una costante attenzione per il miglioramento e per l’adeguamento alla mutevole realtà sociale della progettazione e dell’intervento in favore di adolescenti e giovani. Vengono poi indicate le funzioni dei livelli regionali, provinciali e comunali
D.G.R., n. 2949 del 11 dicembre 2001, Approvazione dell’ipotesi di progetto per l’aggregazione di acquisti di beni e di servizi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Marche come previsto dalla DGR n. 2407 del 15.10.2001 (B.U.R. n. 5 del 9.1.2002)
Il progetto intende ricercare una soluzione che consenta al sistema sanitario regionale di realizzare il massimo dei risparmi nel processo di acquisizione di beni e servizi attraverso la ricerca di: sinergie operative/funzionali tra strutture del SSR; significative economie di scala. L’intenzione è di arrivare ad una soluzione che consenta l’uniformità e la l’omogeneità di procedure di acquisto di beni e servizi su scala regionale.
D.G.R., n. 2951 del 11 dicembre 2001, Banca delle cornee della Regione Marche (B.U.R. n. 5 del 9.1.2002)
Si individua nel presidio ospedaliero di Fabriano (ASL 6) la Banca delle cornee della regione Marche, essenso il progetto presentato dall’azienda sanitaria 6 coerente con i criteri stabiliti dal Centro interregionale di riferimento NIT di Milano e dalla Consulta Tecnica Permanente per i trapianti. Si incarica il Direttore genarle dell’ASL 6 di assumere tutti gli atti per la costituzione e l’avvio della Banca.
Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32, Sistema regionale di promozione civile (B.U.R. n. 146 del 20.12.2001)
La legge definisce l’organizzazione del sistema regionale di protezione civile. Definisce le funzioni di Regione, province, Comuni ed anche del volontariato di protezione civile (art. 16). Si specifica che le organizzazioni di volontariato (o.v.) costituiscono parte integrante del sistema regionale. La regione favorisce la partecipazione delle o.v. alle attività di predisposizione ed attuazione di programmi e piani, formula inoltre indirizzi in ordine all’utilizzo delle stesse organizzazioni a livello provinciale, comunale e intercomunale. La regione promuove inoltre la partecipazione delle o.v. alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, stimolando iniziative di qualificazione, aggiornamento e coordinamento. Il Dirigente della struttura regionale di protezione civile, individua periodicamente tra le o.v. iscritte nel registro regionale, quelle che, per l’organizzazione, le competenze possedute, la formazione degli iscritti, la capacità e l’efficacia di intervento, dispongono dei requisiti necessari a partecipare alle attività previsti dalla legge.
D.G.R., n. 2966 del 11 dicembre 2001, Art. 58 L.R. 7.5.2001 n. 11 - Individuazione degli interventi per favorire l’inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie, - Criteri e modalità per l’assegnazione delle risorse (B.U.R. n. 5 del 9.1.2002)
La legge 11/2001 ha stanziato un fondo di 2 miliardi per interventi di inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali. Il fondo è stato suddiviso in parti uguali tra le 4 province. Destinatari dei contributi sono i Comuni. Per accedere al contributo i Comuni devono sottoscrivere un protocollo di intesa con i DSM delle ASL e con altri soggetti del privato sociale che collaborano alla realizzazione delle iniziative. I progetti ammessi a finanziamento riguardano l’attivazione di “Servizi di Sollievo” rivolto alle famiglie di persone con disturbi mentali. Tali servizi dovranno connotarsi come punto di accoglienza e ascolto. Il servizio deve: collocarsi all’interno dell’ambiente cittadino, avere una strutturazione simile a quella di un centro di aggregazione diurno, prevedere almeno un mezzo di trasporto per il raggiungimento della sede e per le uscite nel territorio, un’apertura dal lunedì alla domenica.. Entro il 30 aprile 2002 i comuni dovranno presentare all’amministrazione provinciale i progetti attuativi.
D.G.R., n. 2763 del 20 novembre 2001, Impegno ed assegnazione alle Aziende UU.SS.LL., Ospedaliere ed all’INRCA per interventi rivolti alla terapia del dolore ed attuazione delle linee guida di informazione e formazione (B.U.R. n. 144 del 14.12.2001)
Per ogni Azienda sanitaria, ospedaliera e all’INRCA viene assegnata un cifra pari a L. 100 milioni (per un complessivo finanziamento di 1.800.000.000), per la realizzazione di interventi finalizzati alla terapia del dolore. L’obiettivo è quello di attivare tutte le misure possibili per contrastare il dolore indipendentemente dalla cause e dal contesto di cura. In particolare le A.S. dovranno attivare iniziative di formazione informazione riguardanti gli operatori più direttamente coinvolti (personale infermieristico, compreso quello che svolge interventi a domicilio, caposala dei reparti di Chirurgia, Medicina, Oncologia, Emergenza sanitaria, I Coordinatori dell’assistenza domiciliare. Obiettivi prioritari della formazione sono: Applicazione delle Linee Guida “Ospedale senza dolore”, in tutte le 4 province; approfondimenti degli aspetti medici, psicologici, etici riferite al “dolore”; la predisposizione di una scheda omogenea nel territorio. A conclusione delle iniziative verrà effettuata una valutazione degli obiettivi raggiunti.
D.G.R., n. 2756 del 20 novembre 2001, Revoca DGR n. 1665/2000 - Criteri e modalità relativi alla individuazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui all’art., 8 della L. 68/99 (B.U.R. n. 144 del 14.12.2001)
La legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, prevede all’art. 8, che le persone disoccupate in situazione di handicap possono iscriversi presso appositi elenchi tenuti dagli uffici competenti (collocati a livello provinciale). Compito delle regioni è la definizione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria tenendo conto delle indicazioni contenute in un apposito Atto di indirizzo (emanato il 13.1.2000, G.U., n. 43 del 22.2.2000). La presente delibera sostituisce la n. 1665/2000; può essere presentata presso uno dei Centri per l’impiego presenti nel territorio. Al fine della determinazione della graduatoria rimangono validi gli elementi della precedente delibera (residua capacità lavorativa; anzianità di iscrizione; carico familiare; reddito individuale; difficoltà di locomozione nel territorio); vengono modificati soltanto alcuni punteggi all’interno dei criteri selezionati.

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