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Raccolta delle principali normative nazionali
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate
nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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REGIONALE (Marche)
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D.G.R., n. 869 del 17 giugno 2003, Indirizzi in materia di interventi socio-sanitari territoriali relativi all’affidamento familiare di cui alla L. n. 184/1983 e successive modificazioni (B.U.R n. 59 del 7 luglio 2003) Si dispone che, per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati d’intervento in materia di affidamento familiare, entro sessanta giorni dall’approvazione del presente atto le AA.SS.LL. e i Comuni provvedano alla designazione del personale sanitario e sociale per la costituzione dell’equipe integrata affidamento familiare e sottoscrivano i protocolli metodologici ed operativi per l’organizzazione e la gestione del servizio in ambito locale. La Regione (DGR 202/98), ha affidato gli adempimenti relativi al servizio di affido ai consultori familiari, attraverso la costituzione di apposite equipes composte dalle figure professionali dello psicologo e dell’assistente sociale assicurati dalle Aziende sanitarie locali. Dato che il progetto di affidamento familiare richiede un’attività integrata tra interventi sociali e sanitari, gli enti locali, per assicurare l’unitarietà dell’intervento, sottoscrivono con l’Azienda sanitaria locale un protocollo, a livello di ambito territoriale, nel quale concordano la programmazione e la gestione integrata degli interventi connessi al servizio di affidamento familiare attraverso un’equipe integrata per l’affidamento familiare nella quale: a) gli enti locali compresi nell’ambito sociale svolgono in forma associata la funzione socio-assistenziale e, con apposito provvedimento, dispongono, previo consenso dei genitori o del tutore, l’affidamento consensuale, reso esecutivo dal giudice tutelare, garantendo tutti gli interventi di carattere socio-assistenziale-educativo per il superamento delle difficoltà che hanno reso necessario l’allontanamento del minore; b) l’Azienda sanitaria locale assicura la figura dello psicologo e, qualora si renda necessario, di altre professionalità con competenza esclusiva o prevalente in materia di età evolutiva, sostenendone i relativi oneri e garantendo il sostegno alle competenze genitoriali, nonché la terapia e psicoterapia dell’infanzia, dell’adolescenza e della coppia. Gli accordi territoriali tra gli enti locali compresi nell’ambito territoriale sociale e le Asl determineranno l’attivazione delle equipes integrate di ambito per l’adozione, l’affidamento e i minori fuori della famiglia, dirette da un responsabile da individuare tra gli operatori sociali o sanitari delle diverse equipes impegnate nel settore dei minori fuori dalla famiglia, le quali avranno il compito di sviluppare le politiche per l’infanzia e l’adolescenza in raccordo con le leggi di settore e dovranno quindi trovare collocazione e realizzazione nei piani di zona degli ambiti territoriali. |
D.G.R., n. 793 del 3 giugno 2003, LR 46/95 - piano annuale degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani - indirizzi applicativi per l’anno 2003 (B.U.R. n. 53 del 19.6.2003) Il Piano annuale intende dare attuazione al Piano triennale di intervento a favore dei giovani attuato con D.A. 59/2001. Gli interventi finanziari e le linee di indirizzo per l’anno 2003 sono destinate a promuovere: la partecipazione sociale e il benessere individuale dei giovani tra i 18 e i 29 anni, forme associative ed aggregazioni formali e informali tra i giovani; operare perché si creino i presupposti per l’acquisizione di identità, competenze ed autonomia nei giovani. Attraverso la funzione di supporto delle amministrazioni provinciali, vengono individuati i seguenti obiettivi: stimolare la progettazione autonoma dei giovani e degli adolescenti; stimolare gli enti locali nella progettazione a favore dei giovani. I progetti si dovranno caratterizzare per la promozione: di forme di aggregazione giovanile; di Informagiovani; di forme di collaborazione tra le associazioni; di scambio interculturale. Vengono poi definite le modalità di finanziamento dei progetti. Nel caso di progetti comunali la spesa del Comune non potrà essere inferiore al 40% del costo del progetto. Per progetti sovracomunali la spesa a carico dei Comuni proponenti non potrà essere inferiore al 20%. |
D.G.R., n. 792 del 3 giugno 2003, Attuazione DGR n. 2176/2002 - approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate al co-finanziamento delle attività di prevenzione e informazione nei luoghi aggregativi giovanili, in materia di dipendenze patologiche (B.U.R. n. 53 del 19.6.2003) Le risorse pari a 50.000 € vengono ripartite tra i Comuni per il co-finanziamento di uno o più eventi di particolare rilevanza per i giovani. In particolare si tratta di eventi musicali che favoriscano l’ampio coinvolgimento degli stessi giovani e attività che promuovano forme espressive, di partecipazione e di protagonismo non devianti e contrastino forme di antagonismo giovanile. I progetti verranno valutati da una apposita Commissione istituita presso la regione marche. |
Legge regionale 13 maggio 2003, n. 9, Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti” (B.U.R. n. 46 del 22.5.2003) La legge regionale promuove la realizzazione di una rete di servizi per l’infanzia e la adolescenza a sostegno dei diritti dei minori e delle responsabilità familiari per tutelare la crescita armonica delle nuove generazioni (con una dotazione finanziaria di 7.348.839 euro). La legge ha come finalità il riordino del settore, aggiornando la legge regionale sugli asili nido e sancendo un più ampio e concreto impegno nei confronti dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e l’adolescenza e di sostegno della genitorialità. I 22 articoli di cui si compone la legge prevedono diversificate tipologie di servizi, anche secondo le fasce d’età: a) servizi per la prima infanzia, con particolare riferimento ai nidi e ai servizi integrativi, che raccolgono e rilanciano il patrimonio presente nella regione; b) servizi, anche itineranti, per l’infanzia e l’adolescenza, caratterizzati da iniziative ludiche, relazionali, espressive con possibilità di coinvolgimento delle famiglie; c) servizi per adolescenti che favoriscono spazi e opportunità di aggregazione sociale e di partecipazione alla comunità locale; d) servizi domiciliari per l’infanzia e l’adolescenza, orientati a favorire l’integrazione sociale dei minori e a sostenere la funzione educativa dei genitori; e) servizi specifici per aiutare le giovani coppie nelle necessità economiche ed educative. In ogni ambito territoriale sono stabiliti, sulla base degli indirizzi fissati dalla giunta regionale, i criteri di accesso e di utilizzo dei servizi, in funzione delle esigenze locali evidenziate anche attraverso indagini condotte tra le famiglie. I 24 ambiti territoriali, che accorpano i 246 comuni marchigiani, garantiscono la vicinanza necessaria ai bisogni dei bambini e dei ragazzi come già sperimentato nella applicazione della legge 285/97. |
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 5, Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione (B.U.R. n. 37 del 24.4.2003) Con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione, attraverso la nuova legge (in sostituzione della l.r. 4/1999), la regione Marche intende sostenere l’innovazione delle imprese cooperative, valorizzandone le potenzialità per la salvaguardia, il sostegno e lo sviluppo dell’occupazione e per la valorizzazione delle aree regionali più svantaggiate. Gli interventi della legge riguardano le cooperative, le piccole società cooperative e i loro consorzi. La regione sostiene la nascita di nuove cooperative attraverso specifici contributi. Tra i criteri prioritari per la concessione dei contributi figurano: il numero di lavoratori coinvolti, i soggetti svantaggiati coinvolti, la validità sociale dell’attività, la compatibilità e valorizzazione della risorsa ambientale. Nel quadro attuativo annuale degli interventi di promozione della cooperazione, stabilito dalla giunta regionale, può essere riservata una quota delle risorse disponibili o stabilire criteri più favorevoli per le cooperative sociali iscritte all’albo regionale (l.r. 34/2001). Per l’attuazione della legge per il biennio 2003-04 il finanziamento è pari a 502.529,98 €, per le spese di parte corrente e 3.665.991,81 € per le spese di investimento. |
D.C.R., n. 90, del 26 marzo 2003, Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi per l’anno 2003 ai sensi dell’articolo 26 della L. R. 4 giugno 1996, n. 18 e successive modificazioni(B.U.R. n. 35 del 10.4.2003). La delibera definisce il programma (e la modalità di accesso ai contributi), per l’anno 2003, che la Regione intende promuovere attraverso specifici finanziamenti rivolti ai Comuni attraverso gli Ambiti territoriali (AT) come previsti dal Piano sociale regionale. I finanziamenti riguardano in particolare interventi di assistenza domestica, educativa, centri diurni, integrazione scolastica, tirocini e borse lavoro, trasporto, abbattimento barriere di comunicazione, acquisto e installazioni di automatismi di guida nell’auto di proprietà. Le domande devono essere redatte attraverso il Comune capofila dell’A.T. contestualmente alla presentazione del Piano di zona (31 maggio 2003). Nella stessa delibera viene anche ridefinita la modalità di accesso all’assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità. |
D.G.R., n. 165 del 25 febbraio 2003, Approvazione dello schema di accordo di programma tra la Regione Marche, il Centro Giustizia minorile per l’Emilia Romagna e le Marche, il Tribunale per i minorenni delle Marche, la procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni delle Marche (B.U.R. n. 27 del 26.3.2003) Un mediatore che faciliterà la comunicazione e, in definitiva, la riconciliazione fra un minore, autore di un reato e la vittima. Un terzo neutrale, quindi, che ascolta le ragioni reciproche e si colloca in posizione equidistante rispetto alle parti in causa, e che soprattutto non svolge una funzione giudicante, né sul piano giuridico né su quello morale, ma mette in relazione i due soggetti. E’ questa la finalità dell’Ufficio della mediazione penale minorile che è stato oggetto di un accordo di programma, tra Regione Marche, Tribunale dei Minori, e dal Centro giustizia minorile per Emilia Romagna e Marche. L’Ufficio della mediazione penale minorile è inteso come uno spazio finalizzato al ristabilimento di un ordine che risulti condiviso, contrattato fra le parti in causa e parallelamente al processo, dove il giudice potrà decidere, rispetto agli esiti della mediazione, di alleggerire la pena. La sperimentazione attuata in area minorile prevede l’incontro tra la vittima e l’autore del reato, come percorso di relazione e di confronto che risulta responsabilizzante per il minore e che consente alla vittima di utilizzare uno spazio di accoglienza e di espressione. L’accordo prevede l’assunzione per la Regione degli oneri economici relativi alla formazione dei mediatori, la formazione di un elenco regionale dei mediatori penali per minori, individuare e assicurare la funzionalità dell’Ufficio di mediazione sostenendo le spese di locazione, arredo e utenze, individuare gli enti locali e le Asl coinvolte nel progetto sperimentale, promuovere la cultura delle mediazione attraverso atti di indirizzo ma anche incontri e iniziative pubbliche. Il centro di giustizia minorile favorirà la formazione specifica degli operatori dei servizi minorili di Ancona, contribuirà alla funzionalità dell’Ufficio con l’impiego di propri operatori, collaborerà alle iniziative di diffusione della cultura della mediazione. Ugualmente gli Uffici giudiziari minorili di Ancona si sono impegnati , oltre che a nominare un referente per la mediazione, anche a sostenere l’attività e l’utilizzo di questo Ufficio con l’invio di minori sottoposti a procedimento penale per qualsiasi tipo di reato. |
D.G.R., n. 165 del 11 febbraio 2003, DPCM 29.11.2001 - indirizzi per l’attuazione della disciplina dei livelli essenziali di assistenza del SSN - assistenza odontoiatrica (B.U.R. n. 17del 4.3.2003) La delibera, precisa in quali casi le prestazioni odontoiatriche continuano ad essere erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale. E cioè quando ricorrano le condizioni che prevedono la totale esenzione dalla partecipazione alla spesa: per età, per reddito, per invalidità civile, per cause di guerra o di lavoro. Inoltre l’esenzione è prevista per tutte le categorie di soggetti disabili , riconosciuti tali dalla legge 104 del 92, per i non vedenti e sordomuti, per le vittime della criminalità e del terrorismo. Ugualmente , le prestazioni odontoiatriche restano a carico del S.S.N., per le donne in gravidanza. Una novità è che la Regione ha riconosciuto tra i soggetti deboli anche i detenuti. Tra le altre categorie anche gli affetti da neoplasie maligne, i soggetti trapiantati o in attesa di trapianto d’organo, i malati di AIDS, i tossicodipendenti anche ospiti in comunità protette. Nella stessa deliberazione si precisa anche che sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale le terapie odontoiatriche di tipo urgente e indifferibile, per tutti i cittadini assistiti e per gli stranieri aventi diritto “fatto salvo il pagamento del ticket se dovuto”. |
Legge regionale 4 febbraio 2003, n. 2, Programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi (B.U.R. n. 13 del 13.2.2003) La legge prevede interventi per facilitare l’associazionismo tra i piccoli enti locali. Per l’anno 2003 è prevista una spesa complessiva di oltre un milione e 100 mila euro (2 miliardi di vecchie lire). I Comuni vengono aiutati a realizzare economie di scala e migliorare l’uso delle risorse, rendendo più efficienti la gestione delle funzioni e la prestazione dei servizi ai cittadini, senza che venga alterata la loro identità e personalità giuridica. I contributi finanziari sono annuali, per investimenti infrastrutturali e spese correnti e, inoltre, sono previsti contributi straordinari per la costituzione di unioni e anche fusioni. L’entità del contributo dipenderà dal numero e dalla tipologia delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata. Nelle Marche, il 55% (181) dei Comuni è al di sotto dei 5 mila abitanti e solo il 18% (34) arriva fino a 10 mila. |
D.G.R., n. 2261 del 23 dicembre 2002, Attuazione progetto obiettivo salute mentale - Potenziamento delle attività di riabilitazione dei dipartimenti di salute mentale delle A. USL - Approvazione criteri, utilizzo e riparto contributo (B.U.R. n. 6 del 20.1.2003) Il provvedimento (per circa 423 mila € derivante dal recupero di somme vincolate per la psichiatria e non utilizzate) rientra nell’attuazione del Progetto Obiettivo Salute Mentale e, in particolare, assegna una quota di 327 mila euro per il potenziamento quantitativo e qualitativo delle attività di riabilitazione, 85 mila euro per l’adeguamento dei Software del sistema informativo e il recupero-inserimento dei dati pregressi; 20 mila euro per istituire la “biblioteca virtuale” e consentire l’accesso a riviste specialistiche internazionali su siti web. Nella ripartizione delle somme a favore delle ASL per l’attività di riabilitazione, il criterio sarà quello di tenere conto delle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie previste dal Progetto Obiettivo in base alle dimensioni ed inoltre, le somme saranno concesse sole a favore di strutture sanitarie psichiatriche gestite dalle Aziende USL, direttamente dipendenti dai Dipartimenti di Salute mentale e cioè Strutture riabilitative residenziali, Comunità protette e Centri diurni. |
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