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Raccolta delle principali normative nazionali
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate
nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
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REGIONALE (Marche)
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D.G.R., n. 796 del 7 maggio 2002, Approvazione progetto di protocollo di intesa tra le aziende sanitarie e la Regione Marche per la aggregazione di beni e servizi (B.U.R. n. 70 del 7.6.2002) Il progetto ha l’obiettivo di arrivare alla centralizzazione degli acquisti di beni e servizi attraverso l’aggregazione delle aziende sanitarie ed ospedaliere della regione Marche. L’avvio della sperimentazione avverrà con la firma del protocollo da parte dei direttori generali. Il modello sperimentato prevede che le Asl deleghino alle “capofila” l’acquisto dei prodotti che ciascuna definisce in piena autonomia. Le “capofila” stipuleranno le convenzioni con i fornitori, per la propria azienda e per le altre che l’hanno autorizzata. Le Aziende sanitarie locali di Urbino, Civitanova Marche e Ascoli Piceno sono le tre Asl capofila nella sperimentazione della centralizzazione degli acquisti. Per conto della altre Aziende sanitarie e ospedaliere che aderiranno al protocollo regionale, stipuleranno contratti con i fornitori dei beni e servizi necessari. Tre le tipologie merceologiche individuate, per valutare la bontà dell’intesa e testarne le modalità operative: prodotti di medicazione (Asl di Urbino), soluzioni infusionali (Asl di Civitanova), aghi e siringhe (Asl di Ascoli Piceno). |
D.G.R., n. 793 del 7 maggio 2002, LR 36/98 art. 10 - Approvazione dello schema tipo di accordo per la disciplina dei rapporti con le Associazioni di volontariato che esercitano attività di trasporto sanitario (B.U.R. n. 70 del 7.6.2002) La Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo che le Aziende sanitarie e ospedaliere sottoscriveranno con le associazioni di volontariato Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) Marche, Confederazione delle Misericordie e Cri (Croce rossa italiana) Marche. L’intesa stabilisce le modalità di accesso alle convenzioni, la costituzione di organi consultivi, l’aggiornamento del personale volontario, le modalità di svolgimento degli interventi (d’emergenza e programmati), i controlli e le verifiche di qualità. Successivamente saranno definite le caratteristiche dei simboli identificativi del servizio di emergenza sanitaria “118”. Tra gli impegni assunti nella delibera quelli di: avviare un monitoraggio al fine di conoscere il numero, la tipologia e il costo dei servizi resi così da definire un sistema tariffario sui servizi d’emergenza basato su di una efficiente organizzazione dei medesimi; invitare le Aziende sanitarie alla adozione di adeguati interventi al fine di razionalizzarli e di favorire quelli di emergenza; di impegnarsi al fine di sollecitare tutte le misure per consentire la formazione e l’aggiornamento degli operatori volontari e dipendenti addetti ai servizi di trasporto. Nella convenzione vengono definite le modalità organizzative degli interventi di emergenza (art. 11-14) e di quelli programmati (art. 15-17). |
D.G.R., n. 793 del 7 maggio 2002, LR 36/98 art. 26 - Requisiti per il conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio del trasporto sanitario (B.U.R. n. 70 del 7.6.2002) Vengono approvati i requisiti delle strutture organizzative, dei mezzi e degli equipaggi che debbono essere posseduti ai fini del conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio del trasporto sanitario. L’autorizzazione deve essere presente sia dai privati che dalle organizzazioni di volontariato. I servizi di ambulanza gestiti dalle ASL, dall’INRCA, dai Corpi civili e militari dello stato, dagli Enti pubblici non appartenenti al Ssn che non sono soggetti all’autorizzazione devono avere comunque gli stessi requisiti tecnici e di dotazione delle attrezzature. Negli allegati si definisce la: a) dotazione dell’ambulanza da trasporto; b) dotazione dell’ambulanza di soccorso; c) dotazione dell’ambulanza di soccorso avanzato; d) dotazione di autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo (auto medicalizzata). |
D.G.R., n. 686 del 10 aprile 2002, Recepimento dell’accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni in relazione al profilo dell’operatore socio-sanitario: approvazione del modello regionale di formazione iniziale per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (B.U.R. n. 58 del 30.4.2002) La delibera recepisce la disciplina provvisoria relativa alla figura, al profilo e all’ordinamento didattico dell’operatore socio sanitario come sancito dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni del febbraio 2001. Stabilisce che la sperimentazione relativa all’avvio del primo anno del corso di formazione del nuovo profilo di Operatore socio sanitario venga effettuata presso le Aziende sanitarie locali ed ospedaliere sedi delle ex scuole per infermieri professionali o sedi formative convenzionate con l’Università. Vengono inoltre approvati: a) Regolamento del Corso di formazione dell’operatore socio sanitario; b) Ordinamento didattico del corso di formazione dell’operatore socio sanitario; c) Regolamento del corso di riqualificazione dell’Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza (OTA) e dell’operatore socio-assistenziale e/o dell’operatore in possesso di altra qualifica equiparabile; d) Ordinamento didattico del corso di riqualificazione dell’operatore Tecnico Addetto all’Assistenza (OTA) in Operatore Socio Sanitario; e) Ordinamento didattico del corso di riqualificazione dell’Operatore Socio Assistenziale e/o in possesso di altra qualifica equiparabile. |
D.G.R., n. 698 del 10 aprile 2002, L. R. 46/95 - piano annuale di attuazione DA n. 59/2001 degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani e degli adolescenti. Indirizzi applicativi per l’anno 2002 (B.U.R. n. 58 del 30.4.2002) Il Piano annuale delinea i seguenti obiettivi: a) Stimolare la progettazione autonoma dei giovani e degli adolescenti fornendo sostegni tecnici adeguati; b)stimolare i Comuni, singoli o associati e le comunità montane alla progettazione in favore dei giovani e degli adolescenti, intervenendo con proprie risorse finanziarie, anche attraverso sostegni tecnici e di consulenza, dando priorità a programmi che coinvolgano l’ambito territoriale.Il Piano annuale 2002 dovrà prevedere la presenza di servizi con alcune caratteristiche: promozione dell’aggregazione giovanile, di servizi di informazione e orientamento con particolare riferimento alla formazione e al lavoro, collaborazione sistematica con organizzazioni e azioni già presenti nel territorio, scambi interculturali tra i giovani. Dovranno essere realizzati almeno i seguenti servizi: Centri di aggregazione organizzati o informali, centri di aggregazione autogestiti, informagiovani. Entro il primo luglio 2002 i Comuni dovranno presentare i progetti alle amministrazioni provinciali competenti. |
D.C.R., n. 65, del 27 marzo 2002, Modifica ed integrazione della deliberazione 17 ottobre 2001, n. 50 concernente: “Articolo 26 legge regionale 4 giugno 1996 n. 18 modificata ed integrata con L. R. 21 novembre 2000, n. 28 definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi per l’anno 2002. Modalità di impiego delle risorse e tetti di spesa (B.U.R. n. 52 del 11.4.2002). La delibera corregge alcuni criteri applicativi riguardanti la legge regionale sull’handicap. In particolare la modifica riguarda l’intervento di assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità. La correzione è stata causata dal numero molto alto di beneficiari che ha ridotto fortemente l’importo del contributo determinandone nei fatti la vanificazione dell’obiettivo (sostegno economico alle famiglie con un disabile in particolare gravità). I nuovi criteri prevedono: la ridefinizione della situazione di particolare gravità ai fini dell’accesso al contributo e la valutazione a cura di una commissione provinciale. Per questo intervento il disabile o la famiglia dovrà inoltrare la domanda entro il 31 maggio. Il contributo regionale previsto per il 2002 è di 1.362.872 €. |
D.G.R., n. 605, del 27 marzo 2002, Sviluppo ed organizzazione delle attività di day surgery nella Regione Marche (B.U.R. n. 53 del 12.4.2002). La regione intende sviluppare e indicare percorsi organizzativi riguardo l’attività di day surgery, (chirurgia con ricovero limitato alle sole ore del giorno). In particolare l’obiettivo è quello di: a) sviluppare un modello efficace pari a quello dell’assistenza chirurgica in regime ordinario, b) umanizzare l’assistenza, offrendo un trattamento che eviti il ricovero notturno, ed evitando le complicanze legate al ricovero prolungato in ospedale; c) aumentare le prestazioni in regime diurno, utilizzando in maniera più appropriata il regime di ricovero ordinario; d) organizzare al meglio i servizi così da ottimizzare le risorse migliorando contestualmente l’efficienza. |
D.G.R., n. 614, del 27 marzo 2002, Parere della Giunta regionale sulla rosa dei candidati individuati dai comitati dei Sindaci degli ambiti territoriali sociali per l’attribuzione dell’incarico di coordinatore dell’ambito (B.U.R. n. 53 del 12.4.2002). Dopo la ridefinizione degli ambiti territoriali (da 29 a 24), la giunta ha espresso il parere in merito alle rose, presentate dai Comitati dei Sindaci, per la nomina del Coordinatore d’ambito. Entro 15 giorni i Comitati dei Sindaci devono provvedere alla nomina del Coordinatore. La delibera sospende anche il termine, già previsto del 31 marzo, per la presentazione dei Piani di Zona e rimanda la definizione del termine ad un successivo atto regionale. |
D.G.R., n. 607, del 27 marzo 2002, Art. 7 L. 405/2001 disposizioni in materia di rimborso dei farmaci di uguale composizione (B.U.R. n. 53 del 12.4.2002). A partire dal 1º aprile 2002, i medicinali non coperti da brevetto (generici o specialità medicinali) avente uguali composizione di principi attivi e stessa forma farmaceutica, dosi unitarie e via di somministrazione sono rimborsati dal Servizio sanitario Regionale al prezzo più basso. Nel caso in cui sia assente l’indicazione di non sostituibilità del farmaco, il farmacista, dopo aver informato l’assistito, è tenuto a consegnare allo stesso il farmaco avente, tra quelli disponibili, il prezzo più basso tra quelli disponibili sul mercato. |
D.G.R., n. 574 del 19 marzo 2002, L. 68/99 “Criteri e modalità relativi alla ripartizione del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili tra le province” - fondi statali a destinazione vincolata (B.U.R. n. 51 del 8.4.2002) Vengono approvati i criteri di ripartizione del Fondo nazionale alle Amministrazioni provinciali. Il 30% del Fondo (894 milioni)è ripartito calcolando l’indice in base al rapporto tra il numero dei lavoratori iscritti al collocamento obbligatorio ed il numero dei lavoratori iscritti al collocamento ordinario. Il 70% dello stesso Fondo (2 miliardi e 84 milioni)è ripartito tenendo conto del numero di convenzioni che prevedono la fiscalizzazione degli oneri per l’avvio al lavoro di lavoratori disabili. |
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