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Raccolta delle principali normative nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
e delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale a partire dal 15 dicembre 1999
Tipo
  Nazionale: - Regionale (MARCHE):
Parole
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NAZIONALE

Decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell’articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (G.U. n. 283 del 5.12.2001).
Il decreto riguarda la contribuzione previdenziale dei soci delle cooperative individuate dall’art. 1 del DPR 602/1970. Le forme previdenziali e assistenziali interessate alla modifica sono: a) assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, b) assicurazione per l’assegno per il nucleo familiare, c) assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e maternità, d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. A partire dal 1º gennaio 2002l’imponibile minimo su base annua per i soci lavoratori non deve essere inferiore al 40% dell’importo relativo al trattamento minimo mensile pensionistico dovuto per il fondo pensione dei dipendenti. A partire dal 1º gennaio 2003, per ciascun socio lavoratore è previsto un aumento dell’imponibile giornaliero riferito al versamento dei contributi dovuti per invalidità, vecchiaia superstiti, da calcolare sulla differenza retributiva tra l’imponibile giornaliero per i soci lavoratori di cooperativa e il corrispondente minimo previsto per lo stesso anno dal contratto collettivo applicato. In sostanza il decreto prevede una equiparazione graduale della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori delle cooperative a quella dei dipendenti delle normali imprese.
Legge 3 ottobre 2001, n.366, Delega al governo per la riforma del diritto societario (G.U. n. 234 del 8.10.2001).
La delega - lungamente dibattuta e avversata dal mondo delle cooperative per i contenuti dell’articolo sulle cooperative - prevede che entro un anno il governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi di riforma del diritto societario. Uno di questi dovrebbe riguardare anche le cooperative, cui fa riferimento l’art. 5 della legge delega. Al comma 1, si indicano alcuni aspetti che dovrà affrontare la delega: “definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta…. (..) riservare l’applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative costituzionalmente riconosciute (..) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificatamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell’impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti”.
Ministero della sanità, Decreto 18 settembre 2001, n. 347, Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria (G.U. n. 218 del 19.9.2001).
Il decreto è attuativo dell’Accordo Stato- regioni dell’8 agosto (G.U. n. 207/2001). Il provvedimento prevede di versi interventi: a) Centralizzazione degli acquisti dal parte delle Aziende sanitarie, b) disposizioni sui disavanzi; c) Equilibri di bilancio; d) Erogazione diretta dei medicinali, e) Esclusione dalla rimborsabilità, f) Monitoraggio della spesa; Multiprescrizioni; g) Patto di stabilità; h) Riduzione dei posti letto ospedalieri per acuti; i) Prezzo di rimborso dei farmaci; l) Sconti a carico delle farmacie; m) Sostituibilità dei medicinali; n) Sperimentazione del prezzo di rimborso dei farmaci; o) Sperimentazioni gestionali; p) Tetto di spesa sui farmaci; q) Ticket sulla diagnostica. Da segnalare: La definizione dell’ammontare della spesa sanitaria (146.376 miliardi nel 2002, 152.122 nel 2003, 157.371 nel 2004); dal 2002 il tetto per la spesa farmaceutica non dovrà superare il 13% della spesa sanitaria complessiva; taglio alle multiprescrizioni con un massimo di tre pezzi per ricetta (contro i sei precedenti); riduzione dello 0,5 per mille abitanti dei posti letto ospedalieri per acuti (passaggio dal 4,5 al 4 per 1000 abitanti). Confermato l’uno per mille destinato alla riabilitazione e lungodegenza.
D.P.R. 17 settembre 2001, n. 329, Nomina di dieci componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (G.U., n. 269 del 19.11.2001).
Vengono nominati - su designazione - dei rispettivi Osservatori nazionali (associazionismo e volontariato) come componenti del CNEL cinque rappresentanti delle associazioni di promozione sociale (Benettollo, Bobba, Gualaccini, Perli, Porro) e cinque delle organizzazioni di volontariato (Alecci, Bulleri, Coccheri, Guidotti, Patriarca).
D.P.C.M. 10 agosto 2001, Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell’art. 6, comma 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche (G.U. n. 229 del 2.10.2001).
A fronte della previsione di avviare, nell’anno 2001, 73.000 obiettori di coscienza in servizio civile, contro gli 85.000 previsti, le somme derivanti dal mancato avvio in servizio di 12.000 obiettori, sono utilizzate per dare attuazione alle disposizioni della legge 64/2001 (Istituzione del servizio civile nazionale), che prevede l’avvio al servizio civile delle donne, dei cittadini riformati per inabilità al servizio militare, nonché dei cittadini abili al servizio militare di leva che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile che quello militare purché non risultino necessari alle esigenze delle forze armate. Per l’anno 2001 viene stabilito che: - il contingente di volontari impiegabili in servizio civile è definito in 790 unità (600 impiegabili in Italia e 190 all’estero); il contingente degli obiettori di coscienza impiegabili all’estero è di 550 unità; il contingente dei cittadini abili al servizio militare di leva che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile verrà determinato in base alle economie di gestione derivanti dalla riduzione dell’impiego di obiettori di coscienza.
Ministero del lavoro e delle politiche sociale, Decreto 12 luglio 2001, Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (G.U. n. 211 del 11.9.2001).
Il Fondo nazionale previsto dall’articolo 13, comma 4 della legge 68/99, per l’anno 2001 è pari a 60 miliardi (quasi 3 miliardi è la somma prevista per le marche).
Ministero della sanità, Decreto 8 giugno 2001, Assistenza sanitaria integrativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare (G.U. n. 154 del 5.7.2001).
Si prevede che l’erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per le persone affette da: malattie metaboliche congenite, fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi, morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme. L’erogazione di sostituti di latte materno rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari sociali, Circolare 4 giugno 2001, Modalità per la presentazione di progetti di volontariato di cui all’art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266. Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (G.U. n. 141 del 20.6.2000).
Possono richiedere i contributi le organizzazioni di volontariato che siano legalmente costituite dal 1º gennaio 2000 e iscritte ai registri regionali del volontariato. Il fondo è di 2 miliardi; ogni organizzazione (che deve coprire almeno il 30% della copertura dei costi) può presentare un progetto che non può superare i 200 milioni. Avranno priorità nella valutazione dei progetti quelli che hanno come caratteristica: contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (in particolare povertà estrema), innovazione, collaborazione con altri enti (pubblici e privati), rapporto con altre organizzazioni di volontariato. La valutazione sarà a cura dell’Osservatorio nazionale per il volontariato. La scadenza per la presentazione delle domande è al 4 agosto 2001.
D.P.C.M. 31 maggio 2001, Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome in materia di morbo di Hansen (G.U. n. 182 del 7.8.2001)
Il Decreto aggiorna il DPR 21.9.1994 in materia di morbo di Hansen e stabilisce protocolli diagnostici, terapeutici e per la sorveglianza attiva della malattia. Per tali fini sono individuati dalla regioni a dalle province autonome i Centri territoriali di riferimento. A livello nazionale sono istituiti i Centri nazionali (Genova, Cagliari, Gioa del Colle, Messina), cui fanno riferimento i Centri territoriali al fine della conferma diagnostica e dell’attuazione dei protocolli terapeutici e riabilitativi.
DPCM 28 maggio 2001, Definizione, per l’anno 2001, del programma di verifiche volte ad accertare la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto dei progetti di impiego e delle convenzioni con le amministrazioni dello Stato, degli enti e le organizzazioni che impiegano gli obiettori medesimi, emanato ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera d) della legge 8 luglio 1998, n. 230 (G.U. n. 153 del 4.7.2001).
L’attività ispettiva effettuata nei confronti di tutti gli enti che impiegano obiettori di coscienza è finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni normative in materia di servizio civile, delle convenzioni, dei progetti d’impiego, la consistenza e la modalità della prestazione del servizio civile da parte degli obiettori di coscienza, nonché la correttezza della gestione contabile amministrativa da parte degli enti. Le ispezioni sono distinte in periodiche e a campione. Per le verifiche il provvedimento indica i criteri e le modalità di svolgimento.

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